SOMMARIO: 1. L’articolo-recensione dedicato da Paolo Picone al mio corso dell’Aja sul rinvio nel diritto internazionale privato: ragioni di un confronto mancato. — 2. Rapporti tra il rinvio e i metodi di coordinamento tra ordinamenti teorizzati e sistematizzati da Picone. — 3. Origine storica del rinvio di tipo « semplice » nella concezione iniziale del rinvio come problema di natura astrattamente logica anziché di diritto positivo. — 4. Regolamentazione positiva del rinvio nelle legislazioni e negli strumenti di diritto internazionale privato uniforme moderni ed insostenibilità attuale del rifiuto della sua presa in considerazione che caratterizza il rinvio di tipo « semplice ». — 5. La tesi di Picone che assegna al rinvio la funzione di rendere applicabili nell’ordinamento del foro leggi straniere che si considerino egualmente tali e riconosce valore di criteri utilizzabili al fine di verificarne la volontà di applicazione unicamente alle norme di collegamento contenute nei rispettivi sistemi di conflitto e non anche alle soluzioni da questi accolte in tema di rinvio: valutazione critica. — 6. Superiorità del rinvio « integrale » rispetto al rinvio « semplice » sotto il profilo del rispettivo grado di funzionalità come strumenti di coordinamento derivante dalla possibilità offerta dal primo di ricostruire compiutamente la posizione effettiva dei sistemi di conflitto stranieri. Il problema dei rapporti tra due leggi che si rivolgono un richiamo reciproco accompagnato da una clausola di accettazione del rinvio « integrale »: necessità per ciascuna di esse di adottare in tale ipotesi una soluzione autonoma, che, nella logica propria del modello di rinvio in questione, dovrebbe consistere nel perseverare nell’originaria designazione della legge straniera. — 7. Esame degli argomenti addotti da Picone a sostegno della sua posizione di contrarietà al rinvio « integrale ». — 8. Possibilità di interpretare l’art. 13 della legge italiana di diritto internazionale privato in senso favorevole all’accoglimento del rinvio « integrale ». In particolare: vantaggi offerti da tale soluzione ai fini di un corretto trattamento delle diverse ipotesi di rinvio altrove.
Ancora sulle finalità (e sui due diversi modelli) del rinvio nel diritto internazionale privato contemporaneo / Davi', Angelo. - In: RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE. - ISSN 0035-6158. - STAMPA. - 97:(2014), pp. 1032-1107.
Ancora sulle finalità (e sui due diversi modelli) del rinvio nel diritto internazionale privato contemporaneo
DAVI', Angelo
2014
Abstract
SOMMARIO: 1. L’articolo-recensione dedicato da Paolo Picone al mio corso dell’Aja sul rinvio nel diritto internazionale privato: ragioni di un confronto mancato. — 2. Rapporti tra il rinvio e i metodi di coordinamento tra ordinamenti teorizzati e sistematizzati da Picone. — 3. Origine storica del rinvio di tipo « semplice » nella concezione iniziale del rinvio come problema di natura astrattamente logica anziché di diritto positivo. — 4. Regolamentazione positiva del rinvio nelle legislazioni e negli strumenti di diritto internazionale privato uniforme moderni ed insostenibilità attuale del rifiuto della sua presa in considerazione che caratterizza il rinvio di tipo « semplice ». — 5. La tesi di Picone che assegna al rinvio la funzione di rendere applicabili nell’ordinamento del foro leggi straniere che si considerino egualmente tali e riconosce valore di criteri utilizzabili al fine di verificarne la volontà di applicazione unicamente alle norme di collegamento contenute nei rispettivi sistemi di conflitto e non anche alle soluzioni da questi accolte in tema di rinvio: valutazione critica. — 6. Superiorità del rinvio « integrale » rispetto al rinvio « semplice » sotto il profilo del rispettivo grado di funzionalità come strumenti di coordinamento derivante dalla possibilità offerta dal primo di ricostruire compiutamente la posizione effettiva dei sistemi di conflitto stranieri. Il problema dei rapporti tra due leggi che si rivolgono un richiamo reciproco accompagnato da una clausola di accettazione del rinvio « integrale »: necessità per ciascuna di esse di adottare in tale ipotesi una soluzione autonoma, che, nella logica propria del modello di rinvio in questione, dovrebbe consistere nel perseverare nell’originaria designazione della legge straniera. — 7. Esame degli argomenti addotti da Picone a sostegno della sua posizione di contrarietà al rinvio « integrale ». — 8. Possibilità di interpretare l’art. 13 della legge italiana di diritto internazionale privato in senso favorevole all’accoglimento del rinvio « integrale ». In particolare: vantaggi offerti da tale soluzione ai fini di un corretto trattamento delle diverse ipotesi di rinvio altrove.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.