Dopo Francia e Romania, anche l’Italia approva la legge sul microcredito e si conferma, così, all’avanguardia in Europa in materia di inclusione finanziaria e sociale. L’occasione legislativa è stata quella offerta dall’approvazione del D.Lgsl. del 19 settembre 2012 n°169, che recepisce le novità introdotte nel Testo Unico Banche (T.U.B.): gli artt. 111 e 113 contengono le disposizioni relative al microcredito. Il microcredito è universalmente conosciuto come uno strumento di credito, alternativo a quello tradizionale, utilizzato per lo più in Paesi in via di sviluppo per combattere la lotta alla povertà estrema. Nei Paesi industrializzati, la crisi economica e finanziaria ha attirato l’attenzione dei policy maker verso forme di finanza inclusiva ad orientamento etico. L’Italia ha fatto leva sulla propria tradizione di credito sociale - quale quella del credito cooperativo, delle MAG, delle Casse Peote - per definire una normativa specifica del microcredito e porsi, nell’ambito dei Paesi del G8/G20, come “Paese pilota” in materia di credito inclusivo. In termini di tecnica legislativa, il nuovo quadro normativo ha dovuto recepire i tratti tipici del microcredito e contestualizzarli nelle riserve di legge riconducibili all’attività bancaria e finanziaria; le caratteristiche del microcredito risentono, pertanto, di tale esigenza, che il legislatore ha rispettato, sia circoscrivendo il perimetro operativo del prodotto microcreditizio, sia prevedendo una nuova categoria di intermediario avente come oggetto sociale esclusivo il microcredito. Nello specifico, l’articolo 111 fissa i caratteri oggettivi del microcredito (importi e servizi accessori), quelli soggettivi (beneficiari e intermediari abilitati all’erogazione) e le condizioni economiche (tassi di interesse e garanzie); l’art. 113 il quadro di vigilanza degli operatori e del mercato.
Come si orientano gli italiani / LA TORRE, Mario. - In: MICROFINANZA. - ISSN 2282-099X. - 0:(2013), pp. 56-59.
Come si orientano gli italiani
LA TORRE, Mario
2013
Abstract
Dopo Francia e Romania, anche l’Italia approva la legge sul microcredito e si conferma, così, all’avanguardia in Europa in materia di inclusione finanziaria e sociale. L’occasione legislativa è stata quella offerta dall’approvazione del D.Lgsl. del 19 settembre 2012 n°169, che recepisce le novità introdotte nel Testo Unico Banche (T.U.B.): gli artt. 111 e 113 contengono le disposizioni relative al microcredito. Il microcredito è universalmente conosciuto come uno strumento di credito, alternativo a quello tradizionale, utilizzato per lo più in Paesi in via di sviluppo per combattere la lotta alla povertà estrema. Nei Paesi industrializzati, la crisi economica e finanziaria ha attirato l’attenzione dei policy maker verso forme di finanza inclusiva ad orientamento etico. L’Italia ha fatto leva sulla propria tradizione di credito sociale - quale quella del credito cooperativo, delle MAG, delle Casse Peote - per definire una normativa specifica del microcredito e porsi, nell’ambito dei Paesi del G8/G20, come “Paese pilota” in materia di credito inclusivo. In termini di tecnica legislativa, il nuovo quadro normativo ha dovuto recepire i tratti tipici del microcredito e contestualizzarli nelle riserve di legge riconducibili all’attività bancaria e finanziaria; le caratteristiche del microcredito risentono, pertanto, di tale esigenza, che il legislatore ha rispettato, sia circoscrivendo il perimetro operativo del prodotto microcreditizio, sia prevedendo una nuova categoria di intermediario avente come oggetto sociale esclusivo il microcredito. Nello specifico, l’articolo 111 fissa i caratteri oggettivi del microcredito (importi e servizi accessori), quelli soggettivi (beneficiari e intermediari abilitati all’erogazione) e le condizioni economiche (tassi di interesse e garanzie); l’art. 113 il quadro di vigilanza degli operatori e del mercato.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.