L’introduzione della “procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati”, disciplinata dalla legge n.162 del 10 novembre 2014 (di conversione del decreto legge n.132/14), al dichiarato fine di “degiurisdizionalizzare” le liti ha fatto sorgere, tra i primi problemi, quello della qualificazione giuridica della “convenzione” di negoziazione assistita. L’art.2, comma 1, della legge n.162/14, la definisce “un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo anche ai sensi dell’art.6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n.96”. Quindi l’art. 2, comma 4, dispone che tale “accordo” o “convenzione” debba essere “redatta, a pena di nullità, in forma scritta”. Nel breve scritto ci si interroga se si tratti di un contratto e di che tipo, dal momento che esso impegna le parti e i difensori, una volta sottoscritto, a negoziare al fine di trovare la soluzione alla lite e che le parti devono personalmente firmarlo, con tanto di certificazione di autografia delle sottoscrizioni apposte alla “convenzione” da parte degli avvocati “sotto la propria responsabilità professionale”. Le forme imposte alla convenzione sono state ritenute dai primi commentatori una probabile fonte di nuove liti e si ipotizza che il legislatore abbia creato una nuova categoria di contratti, che potremmo definire “contratti procedurali” o, forse meglio, “negozi sulla procedura”. La redazione di tali contratti, per quanto foriera di altre possibili liti, è il terreno sul quale si manifesta l’autonomia negoziale delle parti e, necessariamente, la professionalità degli avvocati. La scelta posta in essere dal legislatore di prevedere la stipula di un “contratto sulla procedura” è coerente con la necessità di delimitare l’ambito oggettivo dell’eventuale e futura controversia. Attività necessariamente riservata all’impegno professionale ed alle competenze degli avvocati che evidentemente distingue la procedura di negoziazione assistita dalla mediazione e dalla conciliazione stragiudiziale e giudiziale per aver escluso la necessità dell’impegno di un terzo, di un individuo o di una commissione munita di poteri attribuiti dalla legge, al fine di perfezionare un altro contratto, quello destinato a comporre in via amichevole la controversia, con efficacia di titolo esecutivo.

Il “contratto” sulla procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati / Bolognesi, Riccardo. - In: JUDICIUM. - ISSN 2533-0632. - ELETTRONICO. - (2014), pp. 1-14.

Il “contratto” sulla procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati

BOLOGNESI, Riccardo
2014

Abstract

L’introduzione della “procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati”, disciplinata dalla legge n.162 del 10 novembre 2014 (di conversione del decreto legge n.132/14), al dichiarato fine di “degiurisdizionalizzare” le liti ha fatto sorgere, tra i primi problemi, quello della qualificazione giuridica della “convenzione” di negoziazione assistita. L’art.2, comma 1, della legge n.162/14, la definisce “un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo anche ai sensi dell’art.6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n.96”. Quindi l’art. 2, comma 4, dispone che tale “accordo” o “convenzione” debba essere “redatta, a pena di nullità, in forma scritta”. Nel breve scritto ci si interroga se si tratti di un contratto e di che tipo, dal momento che esso impegna le parti e i difensori, una volta sottoscritto, a negoziare al fine di trovare la soluzione alla lite e che le parti devono personalmente firmarlo, con tanto di certificazione di autografia delle sottoscrizioni apposte alla “convenzione” da parte degli avvocati “sotto la propria responsabilità professionale”. Le forme imposte alla convenzione sono state ritenute dai primi commentatori una probabile fonte di nuove liti e si ipotizza che il legislatore abbia creato una nuova categoria di contratti, che potremmo definire “contratti procedurali” o, forse meglio, “negozi sulla procedura”. La redazione di tali contratti, per quanto foriera di altre possibili liti, è il terreno sul quale si manifesta l’autonomia negoziale delle parti e, necessariamente, la professionalità degli avvocati. La scelta posta in essere dal legislatore di prevedere la stipula di un “contratto sulla procedura” è coerente con la necessità di delimitare l’ambito oggettivo dell’eventuale e futura controversia. Attività necessariamente riservata all’impegno professionale ed alle competenze degli avvocati che evidentemente distingue la procedura di negoziazione assistita dalla mediazione e dalla conciliazione stragiudiziale e giudiziale per aver escluso la necessità dell’impegno di un terzo, di un individuo o di una commissione munita di poteri attribuiti dalla legge, al fine di perfezionare un altro contratto, quello destinato a comporre in via amichevole la controversia, con efficacia di titolo esecutivo.
2014
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Il “contratto” sulla procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati / Bolognesi, Riccardo. - In: JUDICIUM. - ISSN 2533-0632. - ELETTRONICO. - (2014), pp. 1-14.
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