I princìpî di ragionevolezza e di uguaglianza, in uno con quelli del personalismo e solidarismo, mentre im- pongono di affermare che la coppia omosessuale è formazione sociale meritevole di tutela e che, tra per- sone del medesimo sesso può darsi una convivenza more uxorio giuridicamente rilevante, non consento- no di interpretare il sistema nel senso di considerare ammissibile un matrimonio tra persone omosessua- li. Nel nostro ordinamento giuridico, anche a dire della Corte Costituzionale, persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio. Non vi ostano persuasioni sociali o ideologie, che non hanno ragion di porsi, bensì vi osta, nell’artificialità propria del diritto, la sola scelta compiuta dall’ordinamento italiano, ossia le norme e i princìpî del nostro ordine giuridico.Secondo una valutazione che abbia esclusivo riguar- do all’ordinamento giuridico italiano, l’identità di sesso non mi pare possa considerarsi un vizio che gene- ra una mera difformità del fatto rispetto al modello, bensì un’essenziale connotazione del fatto, incapace di consentire, fintanto che la scelta positiva non venga mutata, il processo di astratta riconducibilità del fatto al modello. Con l’ulteriore conseguenza che l’unione omosessuale, che pure può valere per altri or- dinamenti giuridici, o per talune confessioni religiose, quale matrimonio, nel nostro ordinamento giuridico deve considerarsi un fatto totalmente privo di rilevanza giuridica, ossia un matrimonio inesistente. A es- so, dunque, non si possono rannodare gli effetti proprî del matrimonio nullo, né un’unione omosessuale può integrare gli estremi di quelle fattispecie, che prevedono, tra gli altri accadimenti rilevanti, un matri- monio nullo. Rimane, però, la rilevanza del rapporto, ossia la rilevanza della convivenza omosessuale, nei termini nei quali l’ordinamento attribuisce, a detto fatto, preciso valore normativo.
Artificialità del matrimonio e vincoli costituzionali: il caso del matrimonio omosessuale / Barba, Vincenzo. - In: FAMIGLIA E DIRITTO. - ISSN 1591-7703. - STAMPA. - (2014), pp. 865-880.
Artificialità del matrimonio e vincoli costituzionali: il caso del matrimonio omosessuale
BARBA, Vincenzo
2014
Abstract
I princìpî di ragionevolezza e di uguaglianza, in uno con quelli del personalismo e solidarismo, mentre im- pongono di affermare che la coppia omosessuale è formazione sociale meritevole di tutela e che, tra per- sone del medesimo sesso può darsi una convivenza more uxorio giuridicamente rilevante, non consento- no di interpretare il sistema nel senso di considerare ammissibile un matrimonio tra persone omosessua- li. Nel nostro ordinamento giuridico, anche a dire della Corte Costituzionale, persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio. Non vi ostano persuasioni sociali o ideologie, che non hanno ragion di porsi, bensì vi osta, nell’artificialità propria del diritto, la sola scelta compiuta dall’ordinamento italiano, ossia le norme e i princìpî del nostro ordine giuridico.Secondo una valutazione che abbia esclusivo riguar- do all’ordinamento giuridico italiano, l’identità di sesso non mi pare possa considerarsi un vizio che gene- ra una mera difformità del fatto rispetto al modello, bensì un’essenziale connotazione del fatto, incapace di consentire, fintanto che la scelta positiva non venga mutata, il processo di astratta riconducibilità del fatto al modello. Con l’ulteriore conseguenza che l’unione omosessuale, che pure può valere per altri or- dinamenti giuridici, o per talune confessioni religiose, quale matrimonio, nel nostro ordinamento giuridico deve considerarsi un fatto totalmente privo di rilevanza giuridica, ossia un matrimonio inesistente. A es- so, dunque, non si possono rannodare gli effetti proprî del matrimonio nullo, né un’unione omosessuale può integrare gli estremi di quelle fattispecie, che prevedono, tra gli altri accadimenti rilevanti, un matri- monio nullo. Rimane, però, la rilevanza del rapporto, ossia la rilevanza della convivenza omosessuale, nei termini nei quali l’ordinamento attribuisce, a detto fatto, preciso valore normativo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.