La riforma che, tra il finire del 2012 e il finire del 2013, ha innovato la materia della filiazione “naturale”, ha modificato le linee d’assieme della successione del figlio nato fuori del matrimonio. La riforma tesse attorno al figlio naturale la rete della parentela, che la vecchia disciplina aveva interrotto e risolto nel solo rapporto genitore-figlio. Ciò amplia, inevitabilmente, le categorie dei successibili e ammette non soltanto i figli a suc- cedere ai parenti del genitore, ma anche i parenti del genitore a succedere al figlio nato fuori del matrimo- nio. Era inevitabile, poi, che l’estendersi della parentela, dovesse incidere anche sulla successione c.d. ne- cessaria. Così, il decreto del 2013, modificando l’art. 536 c.c., eleva l’ascendente del figlio nato fuori del matrimonio, al rango di legittimario e modifica così, ma in termini peggiorativi, la posizione successoria del figlio. Movendo dal presupposto che l’estensione dei successibili dipende dalla legge del 2012, mentre l’e- stensione dei legittimarî dal decreto del 2013, ne viene che non sarebbe sorto alcun problema di legittimità costituzionale se la disciplina transitoria dettata dal decreto del 2013, avesse previsto che rispetto alle suc- cessioni aperte anteriormente al 1° gennaio 2013, fosse precluso ogni “nuovo” diritto dei nuovi successibili e che, rispetto alle successioni aperte anteriormente al 7 febbraio 2014, fosse precluso ogni “nuovo” diritto dei nuovi legittimarî. Il legislatore del 2013 compie una scelta diversa: nei primi sei comma dell’art. 104 del decreto del 2013 arretra l’efficacia della legge nel tempo, facendo salvo il solo giudicato formatosi al tempo di entrata in vigore della precedente legge del 2012. Questo arretrare della disciplina, anche in considera- zione delle ragioni che, in astratto, giustificano l’eccezionale previsione della retroattività, induce il convinci- mento che detta disciplina sia costituzionalmente illegittima. Con la conseguenza finale che, non senza uno strappo logico e un’ortopedica interpretazione, sacrificando la certezza di taluni assetti successorî e immo- lando l’affidamento del diritto sull’altare dello statuto unico del figlio, l’unica norma transitoria capace della retroazione, che mi pare possa positivamente resistere a una valutazione di legittimità costituzionale è quel- la che consente l’applicazione retroattiva delle norme sulla successione del figlio. La norma, cioè, che con- sente al figlio nato fuori del matrimonio, o ai di lui discendenti, ove pure la filiazione sia riconosciuta, o ac- certata successivamente alla morte del figlio, di succedere a tutti i parenti del proprio genitore.
Princìpî successori del figlio nato fuori del matrimonio e problemi di diritto transitorio / Barba, Vincenzo. - In: FAMIGLIA E DIRITTO. - ISSN 1591-7703. - STAMPA. - (2014), pp. 497-516.
Princìpî successori del figlio nato fuori del matrimonio e problemi di diritto transitorio
BARBA, Vincenzo
2014
Abstract
La riforma che, tra il finire del 2012 e il finire del 2013, ha innovato la materia della filiazione “naturale”, ha modificato le linee d’assieme della successione del figlio nato fuori del matrimonio. La riforma tesse attorno al figlio naturale la rete della parentela, che la vecchia disciplina aveva interrotto e risolto nel solo rapporto genitore-figlio. Ciò amplia, inevitabilmente, le categorie dei successibili e ammette non soltanto i figli a suc- cedere ai parenti del genitore, ma anche i parenti del genitore a succedere al figlio nato fuori del matrimo- nio. Era inevitabile, poi, che l’estendersi della parentela, dovesse incidere anche sulla successione c.d. ne- cessaria. Così, il decreto del 2013, modificando l’art. 536 c.c., eleva l’ascendente del figlio nato fuori del matrimonio, al rango di legittimario e modifica così, ma in termini peggiorativi, la posizione successoria del figlio. Movendo dal presupposto che l’estensione dei successibili dipende dalla legge del 2012, mentre l’e- stensione dei legittimarî dal decreto del 2013, ne viene che non sarebbe sorto alcun problema di legittimità costituzionale se la disciplina transitoria dettata dal decreto del 2013, avesse previsto che rispetto alle suc- cessioni aperte anteriormente al 1° gennaio 2013, fosse precluso ogni “nuovo” diritto dei nuovi successibili e che, rispetto alle successioni aperte anteriormente al 7 febbraio 2014, fosse precluso ogni “nuovo” diritto dei nuovi legittimarî. Il legislatore del 2013 compie una scelta diversa: nei primi sei comma dell’art. 104 del decreto del 2013 arretra l’efficacia della legge nel tempo, facendo salvo il solo giudicato formatosi al tempo di entrata in vigore della precedente legge del 2012. Questo arretrare della disciplina, anche in considera- zione delle ragioni che, in astratto, giustificano l’eccezionale previsione della retroattività, induce il convinci- mento che detta disciplina sia costituzionalmente illegittima. Con la conseguenza finale che, non senza uno strappo logico e un’ortopedica interpretazione, sacrificando la certezza di taluni assetti successorî e immo- lando l’affidamento del diritto sull’altare dello statuto unico del figlio, l’unica norma transitoria capace della retroazione, che mi pare possa positivamente resistere a una valutazione di legittimità costituzionale è quel- la che consente l’applicazione retroattiva delle norme sulla successione del figlio. La norma, cioè, che con- sente al figlio nato fuori del matrimonio, o ai di lui discendenti, ove pure la filiazione sia riconosciuta, o ac- certata successivamente alla morte del figlio, di succedere a tutti i parenti del proprio genitore.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.