Lo studio si propone di fornire un inquadramento del nuovo sistema di garanzia introdotto dai commi 63 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), che prevede l’obbligo per il notaio o altro pubblico ufficiale di versare su apposito conto corrente dedicato tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare, l’obbligo di versare ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori nonché l'intero prezzo o corrispettivo di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende. Il nuovo sistema di garanzia basato sul deposito del prezzo dinanzi al notaio, che lo svincola a favore dell’avente diritto una volta eseguita la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente e verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli, appare essere un ulteriore tassello di quell’ordine pubblico di protezione che il legislatore ha voluto predisporre – nella normativa di specie – a evidenti fini di sicurezza della circolazione giuridica, in un modello regolativo di sussidiarietà orizzontale che affida ai notai la tutela dell’ordine pubblico del mercato.
Sicurezza della circolazione giuridica, ordine pubblico di protezione e modelli di sussidiarietà orizzontale: l’obbligo di deposito del prezzo dinanzi al notaio / Siclari, Domenico. - In: LA RIVISTA NELDIRITTO. - ISSN 2280-921X. - STAMPA. - 2:(2014), pp. 214-221.
Sicurezza della circolazione giuridica, ordine pubblico di protezione e modelli di sussidiarietà orizzontale: l’obbligo di deposito del prezzo dinanzi al notaio
SICLARI, DOMENICO
2014
Abstract
Lo studio si propone di fornire un inquadramento del nuovo sistema di garanzia introdotto dai commi 63 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), che prevede l’obbligo per il notaio o altro pubblico ufficiale di versare su apposito conto corrente dedicato tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare, l’obbligo di versare ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori nonché l'intero prezzo o corrispettivo di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende. Il nuovo sistema di garanzia basato sul deposito del prezzo dinanzi al notaio, che lo svincola a favore dell’avente diritto una volta eseguita la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente e verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli, appare essere un ulteriore tassello di quell’ordine pubblico di protezione che il legislatore ha voluto predisporre – nella normativa di specie – a evidenti fini di sicurezza della circolazione giuridica, in un modello regolativo di sussidiarietà orizzontale che affida ai notai la tutela dell’ordine pubblico del mercato.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.