Lo scritto rileva, in primo luogo, le imperfezioni tecniche dei testi normativi introdotti con la riforma delle società di capitali del 2003 e l’ambiguità della formula, enfatizzata nel corso dei lavori preparatori, relativa alla massima valorizzazione dell’autonomia privata in campo societario. L’a. ritiene, tuttavia, che la riforma contenga una importante scelta di principio, consistente nell’aver attribuito all’efficienza dell’impresa il ruolo di fine fondamentale della disciplina societaria. E’ questo il “filo rosso”, che lega le principali scelte innovative della riforma (p.e.: rafforzamento dei poteri delle maggioranze azionarie e degli amministratori, accompagnato però dalla più ampia esperibilità di rimedi risarcitori e dalla nuova disciplina dell’invalidità delle deliberazioni dell’organo amministrativo; principio di adeguatezza organizzativa; ammissibilità di trasformazioni eterogenee etc.). La traduzione normativa di questa scelta, sul piano sistematico, sta nel rafforzamento dell’assetto istituzionale della s.p.a., con la previsione di una netta divisione di poteri interna fra i diversi organi, ai quali vengono attribuiti poteri funzionali, con soggezione alla disciplina propria di tale tipo di poteri giuridici. Lo scritto si sofferma quindi sulla precisazione delle competenze dei diversi organi della s.p.a. e sulla relativa disciplina. Si precisa, tuttavia, che il vincolo funzionale è sancito esclusivamente in relazione alla finalità lucrativa, e non anche ad altre finalità di carattere sociale (questa scelta di principio è definita come “istituzionalismo debole”). Questa scelta organizzativa è dettata, per la s.p.a., con norme prevalentemente imperative (mentre l’autonomia è effettivamente rafforzata con riguardo alle posizioni degli azionisti e ai rapporti fra gli stessi). Invece, nella s.r.l., anche le scelte organizzative sono quasi integralmente derogabili mediante clausole statutarie, con l’adozione di moduli organizzativi di stampo contrattualistico. Le società di persone continuano ad essere disciplinate, fondamentalmente, come contratti di durata di cooperazione interindividuale nella gestione di un’impresa, anche se l’autonomia dei soci può dirigersi (specularmente rispetto a quanto è ora previsto nella s.r.l.) verso l’adozione volontaria di moduli di tipo istituzionale.
Scelte fondamentali di politica legislativa e indicazioni di principio nella riforma del diritto societario del 2003. Appunti per un corso di diritto commerciale / Libertini, Mario. - In: RIVISTA DI DIRITTO SOCIETARIO. - ISSN 1972-9243. - 3:(2008), pp. 198-236.
Scelte fondamentali di politica legislativa e indicazioni di principio nella riforma del diritto societario del 2003. Appunti per un corso di diritto commerciale
LIBERTINI, Mario
2008
Abstract
Lo scritto rileva, in primo luogo, le imperfezioni tecniche dei testi normativi introdotti con la riforma delle società di capitali del 2003 e l’ambiguità della formula, enfatizzata nel corso dei lavori preparatori, relativa alla massima valorizzazione dell’autonomia privata in campo societario. L’a. ritiene, tuttavia, che la riforma contenga una importante scelta di principio, consistente nell’aver attribuito all’efficienza dell’impresa il ruolo di fine fondamentale della disciplina societaria. E’ questo il “filo rosso”, che lega le principali scelte innovative della riforma (p.e.: rafforzamento dei poteri delle maggioranze azionarie e degli amministratori, accompagnato però dalla più ampia esperibilità di rimedi risarcitori e dalla nuova disciplina dell’invalidità delle deliberazioni dell’organo amministrativo; principio di adeguatezza organizzativa; ammissibilità di trasformazioni eterogenee etc.). La traduzione normativa di questa scelta, sul piano sistematico, sta nel rafforzamento dell’assetto istituzionale della s.p.a., con la previsione di una netta divisione di poteri interna fra i diversi organi, ai quali vengono attribuiti poteri funzionali, con soggezione alla disciplina propria di tale tipo di poteri giuridici. Lo scritto si sofferma quindi sulla precisazione delle competenze dei diversi organi della s.p.a. e sulla relativa disciplina. Si precisa, tuttavia, che il vincolo funzionale è sancito esclusivamente in relazione alla finalità lucrativa, e non anche ad altre finalità di carattere sociale (questa scelta di principio è definita come “istituzionalismo debole”). Questa scelta organizzativa è dettata, per la s.p.a., con norme prevalentemente imperative (mentre l’autonomia è effettivamente rafforzata con riguardo alle posizioni degli azionisti e ai rapporti fra gli stessi). Invece, nella s.r.l., anche le scelte organizzative sono quasi integralmente derogabili mediante clausole statutarie, con l’adozione di moduli organizzativi di stampo contrattualistico. Le società di persone continuano ad essere disciplinate, fondamentalmente, come contratti di durata di cooperazione interindividuale nella gestione di un’impresa, anche se l’autonomia dei soci può dirigersi (specularmente rispetto a quanto è ora previsto nella s.r.l.) verso l’adozione volontaria di moduli di tipo istituzionale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.