Con il d.l. 14 agosto 2013, n. 93 (conv. in l.15 ottobre 2013, n. 119) è stata introdotta all'art. 625, 1° comma (n. 7-bis) c.p. una nuova circostanza aggravante del furto per il caso che venga “commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica” (c.d. “furto di rame”). Molte le riserve che suscita questo nuovo intervento nel sistema penale da parte del legislatore italiano, il quale appare sempre più orientato ad abbandonare il metodo (tradizionale nella nostra cultura) della normazione sintetica di matrice “carrariana”, in favore di uno stile legislativo di tipo anglosassone, iper-analitico, iper-definitorio, sostanzialmente casistico. V’è da chiedersi anzitutto se realmente si sia colmata una “lacuna legis” o, ragionando in termini di furto, non fossero applicabili le circostanze aggravanti già vigenti. Le maggiori censure, tuttavia, vanno mosse al riguardo sul piano dell'offensività, essendo in gioco, quando il furto di rame interessa i pubblici trasporti, più l’incolumità pubblica, che non il patrimonio dei soggetti che tali trasporti gestiscono. Il lavoro si conclude con una ricognizione delle fattispecie codicistiche a tutela - appunto - della incolumità pubblica, evidenziando i punti di criticità sui quali il legislatore avrebbe potuto intervenire per un efficace contrasto al fenomeno.

Aggravante del c.d. "furto di rame" (e "ricettazione di rame"). Il legislatore italiano è sempre più anglosassone? / Coco, Paola. - In: RIVISTA DI POLIZIA. - ISSN 0035-6476. - STAMPA. - 66:10(2013), pp. 807-826. [10.4399/97888548693941]

Aggravante del c.d. "furto di rame" (e "ricettazione di rame"). Il legislatore italiano è sempre più anglosassone?

COCO, Paola
2013

Abstract

Con il d.l. 14 agosto 2013, n. 93 (conv. in l.15 ottobre 2013, n. 119) è stata introdotta all'art. 625, 1° comma (n. 7-bis) c.p. una nuova circostanza aggravante del furto per il caso che venga “commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica” (c.d. “furto di rame”). Molte le riserve che suscita questo nuovo intervento nel sistema penale da parte del legislatore italiano, il quale appare sempre più orientato ad abbandonare il metodo (tradizionale nella nostra cultura) della normazione sintetica di matrice “carrariana”, in favore di uno stile legislativo di tipo anglosassone, iper-analitico, iper-definitorio, sostanzialmente casistico. V’è da chiedersi anzitutto se realmente si sia colmata una “lacuna legis” o, ragionando in termini di furto, non fossero applicabili le circostanze aggravanti già vigenti. Le maggiori censure, tuttavia, vanno mosse al riguardo sul piano dell'offensività, essendo in gioco, quando il furto di rame interessa i pubblici trasporti, più l’incolumità pubblica, che non il patrimonio dei soggetti che tali trasporti gestiscono. Il lavoro si conclude con una ricognizione delle fattispecie codicistiche a tutela - appunto - della incolumità pubblica, evidenziando i punti di criticità sui quali il legislatore avrebbe potuto intervenire per un efficace contrasto al fenomeno.
2013
furto; Circostanze. aggravanti
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Aggravante del c.d. "furto di rame" (e "ricettazione di rame"). Il legislatore italiano è sempre più anglosassone? / Coco, Paola. - In: RIVISTA DI POLIZIA. - ISSN 0035-6476. - STAMPA. - 66:10(2013), pp. 807-826. [10.4399/97888548693941]
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