The draft reform of the Code of Administrative Proceedings provides, in both Article 91 and 110, that Council of State decisions can be challenged only for reasons of jurisdiction. The Court of Cassation has stated that the judicial protection guaranteed by administrative law judges must be complete. But the concepts of completeness and fullness of protection belong both to the category of effectiveness and to the functional elements of due process. On the basis of the specialty criterion of the sources of law, it is hardly questionable that current laws on administrative law procedure are the natural place where compliance with the principle of due process itself can be ensured. This purpose can be achieved only on two conditions: by adhering to the perspective of multilevel legal system; by concretely applying the single provisions of the code by means of the so-called constitutionally- oriented interpretation. However, a final check by an internal body such as the Adunanza Plenaria on the failure to achieve such aim is still lacking.

La bozza di riforma del codice del processo amministrativo prevede sia all'articolo 91 che all'articolo 110 la possibilità di impugnare le decisioni del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti la giurisdizione.La Corte di Cassazione ha affermato che la tutela giurisdizionale apprestata dal giudice amministrativo deve essere completa. Ma i concetti di completezza e di pienezza della tutela appartengono sia alla categoria della effettività sia agli elementi funzionali del giusto processo. In base al criterio di specialità delle fonti del diritto non sembra possibile dubitare che le attuali leggi sul processo amministrativo sono la sede naturale nella quale gestire ed assicurare il rispetto del principio del giusto processo. Questo obiettivo si può ottenere a due condizioni: entrando nell'ottica del c.d. ordinamento multilivello; applicando in concreto le singole disposizioni del condice mediante l'interpretazione c.d. costituzionalmente orientata. In termini pratici manca ancora un controllo finale da parte di un organo interno come l'Adunanza Plenaria sul mancato raggiungimento di tale finalità.

III Seminario di Studio sulla bozza del Codice del processo amministrativo <<Le impugnazioni>>. Libro terzo del codice. Intervento: <<Limiti della giurisdizione e giudizio di impugnazione in Cassazione delle "sentenze" del Consiglio di Stato>> / Ferroni, MARIA VITTORIA. - In: DIRITTO E PROCESSO AMMINISTRATIVO. - ISSN 1971-6974. - 3(2010), pp. 843-857.

III Seminario di Studio sulla bozza del Codice del processo amministrativo <>. Libro terzo del codice. Intervento: <>

FERRONI, MARIA VITTORIA
2010

Abstract

The draft reform of the Code of Administrative Proceedings provides, in both Article 91 and 110, that Council of State decisions can be challenged only for reasons of jurisdiction. The Court of Cassation has stated that the judicial protection guaranteed by administrative law judges must be complete. But the concepts of completeness and fullness of protection belong both to the category of effectiveness and to the functional elements of due process. On the basis of the specialty criterion of the sources of law, it is hardly questionable that current laws on administrative law procedure are the natural place where compliance with the principle of due process itself can be ensured. This purpose can be achieved only on two conditions: by adhering to the perspective of multilevel legal system; by concretely applying the single provisions of the code by means of the so-called constitutionally- oriented interpretation. However, a final check by an internal body such as the Adunanza Plenaria on the failure to achieve such aim is still lacking.
2010
La bozza di riforma del codice del processo amministrativo prevede sia all'articolo 91 che all'articolo 110 la possibilità di impugnare le decisioni del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti la giurisdizione.La Corte di Cassazione ha affermato che la tutela giurisdizionale apprestata dal giudice amministrativo deve essere completa. Ma i concetti di completezza e di pienezza della tutela appartengono sia alla categoria della effettività sia agli elementi funzionali del giusto processo. In base al criterio di specialità delle fonti del diritto non sembra possibile dubitare che le attuali leggi sul processo amministrativo sono la sede naturale nella quale gestire ed assicurare il rispetto del principio del giusto processo. Questo obiettivo si può ottenere a due condizioni: entrando nell'ottica del c.d. ordinamento multilivello; applicando in concreto le singole disposizioni del condice mediante l'interpretazione c.d. costituzionalmente orientata. In termini pratici manca ancora un controllo finale da parte di un organo interno come l'Adunanza Plenaria sul mancato raggiungimento di tale finalità.
impugnazione, decisioni Consiglio Stato, Corte di Cassazione, giusto processo, effettività
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
III Seminario di Studio sulla bozza del Codice del processo amministrativo <<Le impugnazioni>>. Libro terzo del codice. Intervento: <<Limiti della giurisdizione e giudizio di impugnazione in Cassazione delle "sentenze" del Consiglio di Stato>> / Ferroni, MARIA VITTORIA. - In: DIRITTO E PROCESSO AMMINISTRATIVO. - ISSN 1971-6974. - 3(2010), pp. 843-857.
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