La collocazione dei compensi spettanti ai professionisti che assistono il debitore nel momento in cui si appresta ad accedere al concordato preventivo o a depositare domanda per l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti è questione dibattuta e ben lungi da trovare un punto d’approdo. Dubbi sorgono circa la collocazione di tali crediti all’interno delle stesse procedure nonché nell’eventuale fallimento conseguente. L’abrogazione del quarto comma dell’art 182 quater l. fall., disciplinante in maniera specifica la prededuzione dei crediti del (solo) professionista attestatore ai sensi dell’art. 161, comma 3, l. fall. e 182 bis, comma 1, l. fall., e la conseguente riconduzione della disciplina di tali crediti all’art. 111 l. fall – norma che individua come prededucibili i crediti sorti «in occasione» o «in funzione» delle procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare - non hanno dissipato i dubbi circa la natura prededucibile ex art. 111 l. fall. ovvero semplicemente privilegiata ex art. 2751 bis, comma 1, n. 2), degli stessi. L’Autore, ripercorsa l’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia ed esposte le problematiche connesse, aderisce alla tesi estensiva, favorevole al riconoscimento della prededuzione per i crediti dei professionisti (anche non attestatori). Sottolinea, al tempo stesso, la necessità che il giudice delegato svolga una rigorosa analisi in sede di accertamento del passivo circa la sussistenza di un rapporto effettivo di inerenza necessaria tra l’obbligazione assunta con il professionista e la procedura, ciò al fine di evitare condotte abusive che possano pregiudicare il soddisfacimento dei creditori concorsuali.

La prededucibilità dei crediti «professionali» (dopo l’abrogazione dell’art. 182 quater, comma 4, l. fall) / Lorusso, Porzia. - In: RIVISTA DI DIRITTO DELL'IMPRESA. - ISSN 1593-9502. - STAMPA. - 2:(2013), pp. 223-251.

La prededucibilità dei crediti «professionali» (dopo l’abrogazione dell’art. 182 quater, comma 4, l. fall)

LORUSSO, PORZIA
2013

Abstract

La collocazione dei compensi spettanti ai professionisti che assistono il debitore nel momento in cui si appresta ad accedere al concordato preventivo o a depositare domanda per l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti è questione dibattuta e ben lungi da trovare un punto d’approdo. Dubbi sorgono circa la collocazione di tali crediti all’interno delle stesse procedure nonché nell’eventuale fallimento conseguente. L’abrogazione del quarto comma dell’art 182 quater l. fall., disciplinante in maniera specifica la prededuzione dei crediti del (solo) professionista attestatore ai sensi dell’art. 161, comma 3, l. fall. e 182 bis, comma 1, l. fall., e la conseguente riconduzione della disciplina di tali crediti all’art. 111 l. fall – norma che individua come prededucibili i crediti sorti «in occasione» o «in funzione» delle procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare - non hanno dissipato i dubbi circa la natura prededucibile ex art. 111 l. fall. ovvero semplicemente privilegiata ex art. 2751 bis, comma 1, n. 2), degli stessi. L’Autore, ripercorsa l’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia ed esposte le problematiche connesse, aderisce alla tesi estensiva, favorevole al riconoscimento della prededuzione per i crediti dei professionisti (anche non attestatori). Sottolinea, al tempo stesso, la necessità che il giudice delegato svolga una rigorosa analisi in sede di accertamento del passivo circa la sussistenza di un rapporto effettivo di inerenza necessaria tra l’obbligazione assunta con il professionista e la procedura, ciò al fine di evitare condotte abusive che possano pregiudicare il soddisfacimento dei creditori concorsuali.
2013
crediti prededucibili -art. 111 l. fall. - crediti professionali - art. 182 quater l. fall.
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
La prededucibilità dei crediti «professionali» (dopo l’abrogazione dell’art. 182 quater, comma 4, l. fall) / Lorusso, Porzia. - In: RIVISTA DI DIRITTO DELL'IMPRESA. - ISSN 1593-9502. - STAMPA. - 2:(2013), pp. 223-251.
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