Per larga parte della sua storia, la normativa italiana ha considerato i sottotetti come differenti rispetto ai piani meno arretrati ai fini dei requisiti per l'abitabilità. Il presente studio si prefigge lo scopo di fornire una descrizione del panorama normativo italiano, come strumento di riferimento sia per gli operatori di sanità pubblica che per i progettisti. Muovendo dall'analisi delle norme nazionali in materia, ovvero le I.M. del 20/06/1896 ed il D.M. Sanità del 05/07/1975, si è passati all'analisi ed alla comparazione di quelle regionali. A partire dal 1996, numerose regioni hanno legiferato in materia di riqualificazione dei sottotetti. Da un punto di vista igienico-sanitario tutti questi provvedimenti non fanno altro che abbassare i requisiti minimi per i locali abitabili ed accessori, previsti dal D.M. Sanità del 05/07/1975. Le prescrizioni di altezza per i locali abitabili presentano, a livello nazionale, una media di 2,36 m, che scende a 2,16 m, per i comuni considerati montani, contro i 2,7 m e 2,55 m, previsti dal succitato D.M. Sanità 05/07/1975. Passando a calcolare i volumi, tenendo conto delle superfici minime imposte dallo stesso D.M. per le stanze singole, otterremo valori diversificati sul territorio nazionale. La media del cubo d'aria a disposizione del singolo occupante sarà di 21 m3 (19,44 m3 per i comuni montani) che scende a 16,33 m3(15,12 m3 per i comuni montani) per le camere doppie. Infine, alcune delle dette norme regionali hanno previsto una diminuzione, fino al dimezzamento, del rapporto aeroilluminante, che è normalmente fissato ad 1/8. Le risultanze circa i cubi d'aria che si ottengono applicando le norme regionali relative ai sottotetti abitabili sono molto vicine, ed in alcuni casi perfino inferiori, ai valori minimi ritenuti accettabili a livello internazionale, ovvero 16 m3. Se si considera che con i normali ricambi d'aria consigliati, 2 vol/h, sono sicuramente resi più complessi dall'abbattimento del ricambio naturale spontaneo, a causa delle nuove tecnologie di isolamento termico, nondimeno, anche il ricambio naturale sussidiario è, almeno per alcune regioni, diminuito, a causa dell'abbassamento dei rapporti aeroilluminanti. Data la fondamentale importanza dell'abitazione come principale ambiente di vita, alla luce delle trasformazioni demografiche e sociali in atto nel nostro Paese, un'attenzione particolare andrà posta all'utilizzo dei sottotetti, proprio ai fini abitativi. Considerando che il medico igienista non avrà comunque la possibilità di vagliare la riqualificazione di questi locali, date le innovazioni introdotte dal D.P.R. 280/01 e dal D.L. 70/11, bisognerà intervenire in una fase successiva alla progettazione
I sottotetti abitabili: disamina della normativa nazionale e regionale / L., Capasso; L., Manzoli; A., Basti; M. E., Flacco; D'Alessandro, Daniela. - STAMPA. - (2013), pp. 9.7-9.7. (Intervento presentato al convegno 46° Congresso Nazionale SItI tenutosi a Giardini Naxos (Taormina) nel 17-20 Ottobre 2013).
I sottotetti abitabili: disamina della normativa nazionale e regionale
D'ALESSANDRO, Daniela
2013
Abstract
Per larga parte della sua storia, la normativa italiana ha considerato i sottotetti come differenti rispetto ai piani meno arretrati ai fini dei requisiti per l'abitabilità. Il presente studio si prefigge lo scopo di fornire una descrizione del panorama normativo italiano, come strumento di riferimento sia per gli operatori di sanità pubblica che per i progettisti. Muovendo dall'analisi delle norme nazionali in materia, ovvero le I.M. del 20/06/1896 ed il D.M. Sanità del 05/07/1975, si è passati all'analisi ed alla comparazione di quelle regionali. A partire dal 1996, numerose regioni hanno legiferato in materia di riqualificazione dei sottotetti. Da un punto di vista igienico-sanitario tutti questi provvedimenti non fanno altro che abbassare i requisiti minimi per i locali abitabili ed accessori, previsti dal D.M. Sanità del 05/07/1975. Le prescrizioni di altezza per i locali abitabili presentano, a livello nazionale, una media di 2,36 m, che scende a 2,16 m, per i comuni considerati montani, contro i 2,7 m e 2,55 m, previsti dal succitato D.M. Sanità 05/07/1975. Passando a calcolare i volumi, tenendo conto delle superfici minime imposte dallo stesso D.M. per le stanze singole, otterremo valori diversificati sul territorio nazionale. La media del cubo d'aria a disposizione del singolo occupante sarà di 21 m3 (19,44 m3 per i comuni montani) che scende a 16,33 m3(15,12 m3 per i comuni montani) per le camere doppie. Infine, alcune delle dette norme regionali hanno previsto una diminuzione, fino al dimezzamento, del rapporto aeroilluminante, che è normalmente fissato ad 1/8. Le risultanze circa i cubi d'aria che si ottengono applicando le norme regionali relative ai sottotetti abitabili sono molto vicine, ed in alcuni casi perfino inferiori, ai valori minimi ritenuti accettabili a livello internazionale, ovvero 16 m3. Se si considera che con i normali ricambi d'aria consigliati, 2 vol/h, sono sicuramente resi più complessi dall'abbattimento del ricambio naturale spontaneo, a causa delle nuove tecnologie di isolamento termico, nondimeno, anche il ricambio naturale sussidiario è, almeno per alcune regioni, diminuito, a causa dell'abbassamento dei rapporti aeroilluminanti. Data la fondamentale importanza dell'abitazione come principale ambiente di vita, alla luce delle trasformazioni demografiche e sociali in atto nel nostro Paese, un'attenzione particolare andrà posta all'utilizzo dei sottotetti, proprio ai fini abitativi. Considerando che il medico igienista non avrà comunque la possibilità di vagliare la riqualificazione di questi locali, date le innovazioni introdotte dal D.P.R. 280/01 e dal D.L. 70/11, bisognerà intervenire in una fase successiva alla progettazioneI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.