L’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 disciplina il procedimento di autorizzazione paesaggistica prevedendo il concorso di poteri di decisione della regione, o ente locale, e dello Stato: l’amministrazione regionale, o locale competente, gestisce il procedimento e formula la proposta e la Soprintendenza esprime il parere vincolante (ch’è, in pratica, una decisione finale conformativa) entro 45 giorni. Decorsi inutilmente 60 giorni l’amministrazione regionale/locale deve “comunque” concludere il procedimento e provvedere. Una recente sentenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 4914/2013) ha affermato che, anche una volta scaduto il termine, il Soprintendente conserva il potere di esprimere il parere, pur tardivamente, e che ad esso si deve conformare l’amministrazione procedente. La tesi della “perpetuità” del potere sopraintendentizio lascia perplessi, perché il legislatore ha palesemente inteso circoscrivere l’arco temporale in cui esso può essere esercitato (come ha affermato il TAR Veneto, Sez. II, n. 1295/2013), ma – in ogni caso – non può essere interpretata, ancora più estensivamente, nel senso che l’amministrazione procedente debba attendere passivamente finché non “arriva” il parere del Soprintendente. Una tale interpretazione ridurrebbe Regioni ed enti locali a soggetti subalterni, meri esecutori. Viceversa essi hanno il dovere di concludere il procedimento appena sono scaduti i 60 giorni (termine nel quale è già compreso un periodo di stand still di 15 giorni, ulteriore rispetto a quello – di 45 giorni – assegnato al Soprintendente per pronunciarsi).
Autorizzazioni paesaggistiche: se la sopraintendenza non fa pervenire il parere entro il termine la regione, o l’ente locale, deve provvedere / Amorosino, Sandro. - In: URBANISTICA E APPALTI. - ISSN 1824-1905. - STAMPA. - 3/2014:(2014), pp. 265-268.
Autorizzazioni paesaggistiche: se la sopraintendenza non fa pervenire il parere entro il termine la regione, o l’ente locale, deve provvedere
AMOROSINO, Sandro
2014
Abstract
L’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 disciplina il procedimento di autorizzazione paesaggistica prevedendo il concorso di poteri di decisione della regione, o ente locale, e dello Stato: l’amministrazione regionale, o locale competente, gestisce il procedimento e formula la proposta e la Soprintendenza esprime il parere vincolante (ch’è, in pratica, una decisione finale conformativa) entro 45 giorni. Decorsi inutilmente 60 giorni l’amministrazione regionale/locale deve “comunque” concludere il procedimento e provvedere. Una recente sentenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 4914/2013) ha affermato che, anche una volta scaduto il termine, il Soprintendente conserva il potere di esprimere il parere, pur tardivamente, e che ad esso si deve conformare l’amministrazione procedente. La tesi della “perpetuità” del potere sopraintendentizio lascia perplessi, perché il legislatore ha palesemente inteso circoscrivere l’arco temporale in cui esso può essere esercitato (come ha affermato il TAR Veneto, Sez. II, n. 1295/2013), ma – in ogni caso – non può essere interpretata, ancora più estensivamente, nel senso che l’amministrazione procedente debba attendere passivamente finché non “arriva” il parere del Soprintendente. Una tale interpretazione ridurrebbe Regioni ed enti locali a soggetti subalterni, meri esecutori. Viceversa essi hanno il dovere di concludere il procedimento appena sono scaduti i 60 giorni (termine nel quale è già compreso un periodo di stand still di 15 giorni, ulteriore rispetto a quello – di 45 giorni – assegnato al Soprintendente per pronunciarsi).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.