Il presente elaborato ha come scopo la rappresentazione delle criticità insite nel corpus di norme in materia di risoluzione dello stato d’emergenza, degli ampi poteri conferiti dalla legge alle autorità e del loro esercizio spesso non calibrato al perseguimento dei fini pubblici al quale sono preposte. Ci si avvarrà, a tali fini, dell’esempio offerto dalla dichiarazione dello stato di emergenza relativo alla gestione dei rifiuti a Roma, di recente al vaglio del giudice amministrativo. Nel caso in questione, infatti, il Tribunale Amministrativo Regionale prima, il Consiglio di Stato poi, hanno confermato la legittimità della dichiarazione dello stato d’emergenza a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, evidenziando che “in relazione alla dichiarazione dello stato d’emergenza, va confermato come la stessa si fondi su una situazione oggettiva e che, in disparte la considerazione sulle ragioni che l’hanno determinata, essa appare rilevante ai sensi dell’art. 2 della legge n. 225 del 1992, norma che qualifica gli eventi unicamente in relazione alle modalità con cui questi devono essere fronteggiati”. La giurisprudenza di recente formatasi sull'argomento, poi, offre un notevole spunto per l’indagine sui limiti (se vi siano) posti dall’ordinamento alla discrezionalità amministrativa in materia ambientale e ai possibili punti di “frizione” tra l’azione amministrativa d’emergenza e i diritti dei singoli, anche nel rispetto dei principi comunitari. In via preliminare, l’analisi non può prescindere da un inquadramento generale all’interno dell’ordinamento dei poteri amministrativi nei casi di emergenza, pur nella consapevolezza che poco vi è da aggiungere a un dibattito dottrinale oramai “saturo”, al quale hanno contribuito alcune delle personalità più insigni del mondo della letteratura giuridica.
Poteri amministrativi straordinari: sui limiti alla discrezionalità amministrativa in materia ambientale / Pincini, Andrea. - In: LA RIVISTA NELDIRITTO. - ISSN 2280-921X. - STAMPA. - 9/2013:(2013), pp. 1634-1643.
Poteri amministrativi straordinari: sui limiti alla discrezionalità amministrativa in materia ambientale.
PINCINI, ANDREA
2013
Abstract
Il presente elaborato ha come scopo la rappresentazione delle criticità insite nel corpus di norme in materia di risoluzione dello stato d’emergenza, degli ampi poteri conferiti dalla legge alle autorità e del loro esercizio spesso non calibrato al perseguimento dei fini pubblici al quale sono preposte. Ci si avvarrà, a tali fini, dell’esempio offerto dalla dichiarazione dello stato di emergenza relativo alla gestione dei rifiuti a Roma, di recente al vaglio del giudice amministrativo. Nel caso in questione, infatti, il Tribunale Amministrativo Regionale prima, il Consiglio di Stato poi, hanno confermato la legittimità della dichiarazione dello stato d’emergenza a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, evidenziando che “in relazione alla dichiarazione dello stato d’emergenza, va confermato come la stessa si fondi su una situazione oggettiva e che, in disparte la considerazione sulle ragioni che l’hanno determinata, essa appare rilevante ai sensi dell’art. 2 della legge n. 225 del 1992, norma che qualifica gli eventi unicamente in relazione alle modalità con cui questi devono essere fronteggiati”. La giurisprudenza di recente formatasi sull'argomento, poi, offre un notevole spunto per l’indagine sui limiti (se vi siano) posti dall’ordinamento alla discrezionalità amministrativa in materia ambientale e ai possibili punti di “frizione” tra l’azione amministrativa d’emergenza e i diritti dei singoli, anche nel rispetto dei principi comunitari. In via preliminare, l’analisi non può prescindere da un inquadramento generale all’interno dell’ordinamento dei poteri amministrativi nei casi di emergenza, pur nella consapevolezza che poco vi è da aggiungere a un dibattito dottrinale oramai “saturo”, al quale hanno contribuito alcune delle personalità più insigni del mondo della letteratura giuridica.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.