L'articolo è stato pubblicato corredato da abstract in inglese.

Con la sent. n. 304 del 2011, il giudice delle leggi si è pronunziato sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato in ordine al divieto per il giudice amministrativo di accertare la falsità degli atti del procedimento elettorale. La Consulta ha rigettato le censure mosse dai giudici di Palazzo Spada con una pronunzia non sempre condivisibile in alcuni suoi passaggi essenziali. Da prima, questo breve articolo di commento, dopo aver ricostruito le linee essenziali dell’ordinanza di rimessione del Supremo consesso e della sentenza della Corte, si concentra sui profili di quest’ultima aventi ad oggetto la ragionevole durata del processo e l’effettività della tutela giurisdizionale in materia elettorale. Successivamente, l’analisi dell’autore si sofferma sui profili della sentenza concernenti l’esercizio della delega legislativa per l’emanazione del codice del processo amministrativo. In particolare, egli si chiede se in riferimento alla disciplina dell’accertamento del falso degli atti del procedimento elettorale contenuta nel nuovo codice del rito amministrativo si possa parlare, come fa la Consulta, di mancata attuazione di una parte della delega o, all’opposto, di un eccesso di delega; ossia di una disciplina posta in violazione dei principi e criteri direttivi contenuti nell’art. 44 della legge n. 69 del 2009. Nel fare ciò, l’autore non si esime dal criticare il consolidato orientamento del giudice costituzionale che guarda con molta indulgenza alla possibilità che il Governo non eserciti la delega ricevuta. Al riguardo, propone di distinguere il mancato esercizio della delega, la cui sanzione è rimessa al rapporto fiduciario Parlamento-Esecutivo, dall’attuazione parziale della stessa. Infatti, quest’ultima lasciando amplissimi margini di discrezionalità al Governo rischia di porsi in contrasto con il modello di delega legislativa di cui all’art. 76 Cost.

Esercizio parziale della delega legislativa e "nuovo" rito elettorale amministrativo (a margine di Corte cost. n. 304 del 2011) / Pagano, FABIO FRANCESCO. - In: DIRITTO E PROCESSO AMMINISTRATIVO. - ISSN 1971-6974. - STAMPA. - 4:4(2013), pp. 1177-1208.

Esercizio parziale della delega legislativa e "nuovo" rito elettorale amministrativo (a margine di Corte cost. n. 304 del 2011)

PAGANO, FABIO FRANCESCO
2013

Abstract

L'articolo è stato pubblicato corredato da abstract in inglese.
2013
Con la sent. n. 304 del 2011, il giudice delle leggi si è pronunziato sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato in ordine al divieto per il giudice amministrativo di accertare la falsità degli atti del procedimento elettorale. La Consulta ha rigettato le censure mosse dai giudici di Palazzo Spada con una pronunzia non sempre condivisibile in alcuni suoi passaggi essenziali. Da prima, questo breve articolo di commento, dopo aver ricostruito le linee essenziali dell’ordinanza di rimessione del Supremo consesso e della sentenza della Corte, si concentra sui profili di quest’ultima aventi ad oggetto la ragionevole durata del processo e l’effettività della tutela giurisdizionale in materia elettorale. Successivamente, l’analisi dell’autore si sofferma sui profili della sentenza concernenti l’esercizio della delega legislativa per l’emanazione del codice del processo amministrativo. In particolare, egli si chiede se in riferimento alla disciplina dell’accertamento del falso degli atti del procedimento elettorale contenuta nel nuovo codice del rito amministrativo si possa parlare, come fa la Consulta, di mancata attuazione di una parte della delega o, all’opposto, di un eccesso di delega; ossia di una disciplina posta in violazione dei principi e criteri direttivi contenuti nell’art. 44 della legge n. 69 del 2009. Nel fare ciò, l’autore non si esime dal criticare il consolidato orientamento del giudice costituzionale che guarda con molta indulgenza alla possibilità che il Governo non eserciti la delega ricevuta. Al riguardo, propone di distinguere il mancato esercizio della delega, la cui sanzione è rimessa al rapporto fiduciario Parlamento-Esecutivo, dall’attuazione parziale della stessa. Infatti, quest’ultima lasciando amplissimi margini di discrezionalità al Governo rischia di porsi in contrasto con il modello di delega legislativa di cui all’art. 76 Cost.
Giudizio elettorale amministrativo; delega legislativa; delega per l'emanazione del codice del processo amministrativo
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Esercizio parziale della delega legislativa e "nuovo" rito elettorale amministrativo (a margine di Corte cost. n. 304 del 2011) / Pagano, FABIO FRANCESCO. - In: DIRITTO E PROCESSO AMMINISTRATIVO. - ISSN 1971-6974. - STAMPA. - 4:4(2013), pp. 1177-1208.
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