Lo scritto, preliminarmente, segnala che la tendenza normativa, marcatamente contrattualistica, consiglia di guardare con maggiore attenzione alle disposizioni (imperative) di legge, limitative dell’agire degli amministratori, che possano ancora dimostrarsi strumentali a soddisfare non solo l’interesse dei soci, ma anche interessi più generali ed apparentemente estranei al contratto societario. Ciò, peraltro, di fronte al legittimo dubbio che la nuova corporate governante finisca per introdurre regole tecno-economiche, senza garanzia di stabilità, prive di qualsiasi valore etico che ne possa sostenere la legalità. Di qui l’opportunità di riesaminare le “poche” regole imperative dettate dal legislatore della riforma ad integrazione del dovere di diligente e capace gestione, che per tradizione confermano una posizione accentuatamente “fiduciaria” degli amministratori, ovvero quelle norme che impongono all’amministratore di agire “onestamente” e “lealmente” nella gestione della società, ed in particolare che pongono il divieto di assumere posizioni che in qualche modo possano generare un conflitto tra gli interessi propri o di terzi ed i suoi doveri verso la società. Si tratta dei principi, nei sistemi anglosassoni indicati come duty of fidelity or loyalty, che nel nostro sistema sono indicati quali “aspetti” di un generale “obbligo di fedeltà” o, più di recente, quale “puntualizzazione” del più generale (ed ampio) “dovere di fedeltà” degli amministratori. Tali aspetti si rinvengono, in particolare, negli art. 2390, 2391 e 2391-bis, norme che vengono pertanto esaminate per comprendere se l’attuale sistema possa considerarsi più rigoroso del sistema previgente. Da tale esame emerge, tuttavia, che se il contenuto dell’art. 2390 nulla aggiunge al sistema previgente, la nuova formulazione dell’art. 2391 si dimostra molto blanda nei confronti dei comportamenti “infedeli” dei gestori interessati. A ciò può aggiungersi la preoccupazione che l’obbligo di astensione, già assai poco considerato dal legislatore della riforma, risulti ora del tutto “dimenticato” nelle ipotesi di operazioni con parti correlate, regolate dall’art. 2391-bis, come è possibile rilevare da una prima lettura del regolamento sui c.d. “principi generali” Consob. È lecito, pertanto, chiedersi se la qualificazione di fedeltà degli amministratori, nei più ristretti limiti ora consentiti dalle nuove norme, possa ancora considerarsi diretta a salvaguardare anche l’interesse generale che il potere gestorio venga esercitato osservando i precetti dettati dall’ordinamento per l’esercizio dell’impresa societaria secondo il ben noto principio della correttezza; o se invece per l’efficiente tutela di tale interesse, come da più parti sollecitano, non si dimostrano sufficienti le regole “contrattuali” ma occorrono nuovi e cogenti principi giuridici dettati dallo Stato.
Responsabilità dei Gestori di S.P.A. e dovere di fedeltà:Variazioni sul tema / Giorgianni, Francesco. - In: RIVISTA DEL DIRITTO COMMERCIALE E DEL DIRITTO GENERALE DELLE OBBLIGAZIONI. - ISSN 0035-5887. - STAMPA. - I:(2010), pp. 149-181.
Responsabilità dei Gestori di S.P.A. e dovere di fedeltà:Variazioni sul tema.
GIORGIANNI, Francesco
2010
Abstract
Lo scritto, preliminarmente, segnala che la tendenza normativa, marcatamente contrattualistica, consiglia di guardare con maggiore attenzione alle disposizioni (imperative) di legge, limitative dell’agire degli amministratori, che possano ancora dimostrarsi strumentali a soddisfare non solo l’interesse dei soci, ma anche interessi più generali ed apparentemente estranei al contratto societario. Ciò, peraltro, di fronte al legittimo dubbio che la nuova corporate governante finisca per introdurre regole tecno-economiche, senza garanzia di stabilità, prive di qualsiasi valore etico che ne possa sostenere la legalità. Di qui l’opportunità di riesaminare le “poche” regole imperative dettate dal legislatore della riforma ad integrazione del dovere di diligente e capace gestione, che per tradizione confermano una posizione accentuatamente “fiduciaria” degli amministratori, ovvero quelle norme che impongono all’amministratore di agire “onestamente” e “lealmente” nella gestione della società, ed in particolare che pongono il divieto di assumere posizioni che in qualche modo possano generare un conflitto tra gli interessi propri o di terzi ed i suoi doveri verso la società. Si tratta dei principi, nei sistemi anglosassoni indicati come duty of fidelity or loyalty, che nel nostro sistema sono indicati quali “aspetti” di un generale “obbligo di fedeltà” o, più di recente, quale “puntualizzazione” del più generale (ed ampio) “dovere di fedeltà” degli amministratori. Tali aspetti si rinvengono, in particolare, negli art. 2390, 2391 e 2391-bis, norme che vengono pertanto esaminate per comprendere se l’attuale sistema possa considerarsi più rigoroso del sistema previgente. Da tale esame emerge, tuttavia, che se il contenuto dell’art. 2390 nulla aggiunge al sistema previgente, la nuova formulazione dell’art. 2391 si dimostra molto blanda nei confronti dei comportamenti “infedeli” dei gestori interessati. A ciò può aggiungersi la preoccupazione che l’obbligo di astensione, già assai poco considerato dal legislatore della riforma, risulti ora del tutto “dimenticato” nelle ipotesi di operazioni con parti correlate, regolate dall’art. 2391-bis, come è possibile rilevare da una prima lettura del regolamento sui c.d. “principi generali” Consob. È lecito, pertanto, chiedersi se la qualificazione di fedeltà degli amministratori, nei più ristretti limiti ora consentiti dalle nuove norme, possa ancora considerarsi diretta a salvaguardare anche l’interesse generale che il potere gestorio venga esercitato osservando i precetti dettati dall’ordinamento per l’esercizio dell’impresa societaria secondo il ben noto principio della correttezza; o se invece per l’efficiente tutela di tale interesse, come da più parti sollecitano, non si dimostrano sufficienti le regole “contrattuali” ma occorrono nuovi e cogenti principi giuridici dettati dallo Stato.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.