Di fronte a divergenti posizioni dei primi commentatori, lo scritto suggerisce riflessioni sul dettato delle norme del t.u.b. che definiscono la nozione di attività bancaria, in particolare se le stesse possano dimostrarsi innovative - rispetto al sistema previgente – per una sua più chiara distinzione delle altre attività di intermediazione di “valori”. La ricerca, tenuto conto che i termini adoperati dal legislatore speciale non si discostano da quelli sia usati dalla previdente legge bancaria del 1936-1938 sia usualmente proposti dalla giurisprudenza tradizionale e dalla nostra Costituzione (art. 47), pone in evidenza, in primo luogo, se i due importanti profili, lasciati in ombra nel sistema previgente (carattere o meno di “servizio pubblico” dell’attività bancaria e disciplina costituzionale della stessa; rilevanza o meno del soggetto banca per la determinazione della figura del “contratto bancario”) abbiamo o meno trovato chiarimenti e risposte nella nuova disciplina, per poi soffermarsi sui possibili contenuti che il t.u.b. sembra ora attribuire all’attività bancaria. In tale contesto, ci si chiede, poi, se la terminologia usata, specie con riguardo all’obbligo di rimborso (e non di pagamento) dei fondi raccolti non ponga in risalto che nelle operazioni di acquisizioni il danaro sia considerato come “valore” o “riserva di liquidità” piuttosto che come “strumento di scambio” o “di pagamento” così da poter evidenziare come la banca assuma una posizione simile a quella di “amministratore di denaro altrui”, che in quanto tale impone una “tutela particolare” idonea a consentire il mantenimento della disponibilità del risparmio (valore o riserva di liquidità) in capo al risparmiatore-creditore. In particolare, tenuto conto di tale profilo, l’esercizio del credito, nella definizione di attività bancaria, può acquistare rilevanza, non tanto per i suoi concreti contenuti o in una sua isolata valutazione, quanto solo per il suo collegamento con la raccolta del risparmio tra il pubblico con obbligo di rimborso: esso dovrà infatti effettuarsi secondo criteri idonei ad assicurare al risparmiatore il rimborso dei fondi raccolti. Si osserva infine che una ragionevole lettura del precetto dettato dall’art. 47 Cost., da considerarsi autonomo ancorché derivato dall’art. 41 della stessa, induce a ritenere che il legislatore costituzionale abbia voluto affermare la tutela del risparmio non solo come valore in sé, ma anche in quanto destinato all’esercizio del credito.

DEFINIZIONE DI ATTIVITA' BANCARIA E ANALISI DEL LINGUAGGIO / Giorgianni, Francesco. - In: RIVISTA DEL DIRITTO COMMERCIALE E DEL DIRITTO GENERALE DELLE OBBLIGAZIONI. - ISSN 0035-5887. - STAMPA. - I:(2005), pp. 897-911.

DEFINIZIONE DI ATTIVITA' BANCARIA E ANALISI DEL LINGUAGGIO

GIORGIANNI, Francesco
2005

Abstract

Di fronte a divergenti posizioni dei primi commentatori, lo scritto suggerisce riflessioni sul dettato delle norme del t.u.b. che definiscono la nozione di attività bancaria, in particolare se le stesse possano dimostrarsi innovative - rispetto al sistema previgente – per una sua più chiara distinzione delle altre attività di intermediazione di “valori”. La ricerca, tenuto conto che i termini adoperati dal legislatore speciale non si discostano da quelli sia usati dalla previdente legge bancaria del 1936-1938 sia usualmente proposti dalla giurisprudenza tradizionale e dalla nostra Costituzione (art. 47), pone in evidenza, in primo luogo, se i due importanti profili, lasciati in ombra nel sistema previgente (carattere o meno di “servizio pubblico” dell’attività bancaria e disciplina costituzionale della stessa; rilevanza o meno del soggetto banca per la determinazione della figura del “contratto bancario”) abbiamo o meno trovato chiarimenti e risposte nella nuova disciplina, per poi soffermarsi sui possibili contenuti che il t.u.b. sembra ora attribuire all’attività bancaria. In tale contesto, ci si chiede, poi, se la terminologia usata, specie con riguardo all’obbligo di rimborso (e non di pagamento) dei fondi raccolti non ponga in risalto che nelle operazioni di acquisizioni il danaro sia considerato come “valore” o “riserva di liquidità” piuttosto che come “strumento di scambio” o “di pagamento” così da poter evidenziare come la banca assuma una posizione simile a quella di “amministratore di denaro altrui”, che in quanto tale impone una “tutela particolare” idonea a consentire il mantenimento della disponibilità del risparmio (valore o riserva di liquidità) in capo al risparmiatore-creditore. In particolare, tenuto conto di tale profilo, l’esercizio del credito, nella definizione di attività bancaria, può acquistare rilevanza, non tanto per i suoi concreti contenuti o in una sua isolata valutazione, quanto solo per il suo collegamento con la raccolta del risparmio tra il pubblico con obbligo di rimborso: esso dovrà infatti effettuarsi secondo criteri idonei ad assicurare al risparmiatore il rimborso dei fondi raccolti. Si osserva infine che una ragionevole lettura del precetto dettato dall’art. 47 Cost., da considerarsi autonomo ancorché derivato dall’art. 41 della stessa, induce a ritenere che il legislatore costituzionale abbia voluto affermare la tutela del risparmio non solo come valore in sé, ma anche in quanto destinato all’esercizio del credito.
2005
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
DEFINIZIONE DI ATTIVITA' BANCARIA E ANALISI DEL LINGUAGGIO / Giorgianni, Francesco. - In: RIVISTA DEL DIRITTO COMMERCIALE E DEL DIRITTO GENERALE DELLE OBBLIGAZIONI. - ISSN 0035-5887. - STAMPA. - I:(2005), pp. 897-911.
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