Sempre più spesso la magistratura contabile è chiamata ad affrontare, nel settore medico-sanitario, fattispecie di responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto. Sono in aumento, infatti, i casi in cui il paziente si rivolge direttamente alla struttura sanitaria per ottenere il pagamento dei danni riconosciutigli in sede di giudizio di responsabilità civile del medico. La garanzia di maggior solvibilità del patrimonio della pubblica amministrazione rispetto a quello del medico persona fisica, senza dubbio, induce a preferire l’aggressione diretta del primo. Di qui il progressivo aumento dei giudizi di rivalsa, in cui il medico è chiamato alla refusione del danno patrimoniale subito dalla struttura sanitaria in conseguenza del pagamento. La menomazione del patrimonio erariale, infatti, può conseguire direttamente all’omesso o irregolare adempimento degli obblighi di servizio del medico (per danneggiamento o perdita di un bene pubblico) o anche, indirettamente, dalla condotta produttiva di un danno diretto contro terzi. Gli Autori sottolineano come nel giudizio di responsabilità amministrativa contabile occorra procedere con un’autonoma valutazione della risarcibilità del danno rispetto all’azione civile. L’azione di rivalsa impone sempre, infatti, l’accertamento di un’autonoma responsabilità, ossia di un autonomo illecito amministrativo, del tutto indipendente da quello che è stato fonte del risarcimento dei danni in favore del paziente leso. La sentenza di condanna al risarcimento dei danni (o la transazione stragiudiziale), se, per un verso, è presupposto per l’ammissibilità dell’azione di rivalsa, per altro verso, avrà un valore unicamente probatorio nell’accertamento della responsabilità amministrativa in parola. Gli Autori in virtù di tale premessa analizzano gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa del medico per danno erariale indiretto

L’AZIONE DI RIVALSA E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEL MEDICO PER DANNO ERARIALE INDIRETTO RESTITUTION ACTION AND MEDICAL ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR INDIRECT REVENUE DAMAGE / Correnti, FRANCESCA ROMANA; Gulino, Matteo; MONTANARI VERGALLO, Gianluca; Frati, Paola. - In: RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE. - ISSN 1124-3376. - 3/12 Riv.It.Med.Leg.(2013).

L’AZIONE DI RIVALSA E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEL MEDICO PER DANNO ERARIALE INDIRETTO RESTITUTION ACTION AND MEDICAL ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR INDIRECT REVENUE DAMAGE

CORRENTI, FRANCESCA ROMANA;GULINO, MATTEO;MONTANARI VERGALLO, GIANLUCA;FRATI, PAOLA
2013

Abstract

Sempre più spesso la magistratura contabile è chiamata ad affrontare, nel settore medico-sanitario, fattispecie di responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto. Sono in aumento, infatti, i casi in cui il paziente si rivolge direttamente alla struttura sanitaria per ottenere il pagamento dei danni riconosciutigli in sede di giudizio di responsabilità civile del medico. La garanzia di maggior solvibilità del patrimonio della pubblica amministrazione rispetto a quello del medico persona fisica, senza dubbio, induce a preferire l’aggressione diretta del primo. Di qui il progressivo aumento dei giudizi di rivalsa, in cui il medico è chiamato alla refusione del danno patrimoniale subito dalla struttura sanitaria in conseguenza del pagamento. La menomazione del patrimonio erariale, infatti, può conseguire direttamente all’omesso o irregolare adempimento degli obblighi di servizio del medico (per danneggiamento o perdita di un bene pubblico) o anche, indirettamente, dalla condotta produttiva di un danno diretto contro terzi. Gli Autori sottolineano come nel giudizio di responsabilità amministrativa contabile occorra procedere con un’autonoma valutazione della risarcibilità del danno rispetto all’azione civile. L’azione di rivalsa impone sempre, infatti, l’accertamento di un’autonoma responsabilità, ossia di un autonomo illecito amministrativo, del tutto indipendente da quello che è stato fonte del risarcimento dei danni in favore del paziente leso. La sentenza di condanna al risarcimento dei danni (o la transazione stragiudiziale), se, per un verso, è presupposto per l’ammissibilità dell’azione di rivalsa, per altro verso, avrà un valore unicamente probatorio nell’accertamento della responsabilità amministrativa in parola. Gli Autori in virtù di tale premessa analizzano gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa del medico per danno erariale indiretto
2013
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
L’AZIONE DI RIVALSA E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEL MEDICO PER DANNO ERARIALE INDIRETTO RESTITUTION ACTION AND MEDICAL ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR INDIRECT REVENUE DAMAGE / Correnti, FRANCESCA ROMANA; Gulino, Matteo; MONTANARI VERGALLO, Gianluca; Frati, Paola. - In: RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE. - ISSN 1124-3376. - 3/12 Riv.It.Med.Leg.(2013).
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