L'esigenza cautelare che giustifica il ricorso alle misure interdittive nei confronti degli enti collettivi è, non diversamente dalle cautele individuali, il c.d. periculum in mora. Tra gli indici sintomatici del pericolo di reiterazione dell'illecito vanno annoverate sia la natura e le specifiche modalità del fatto, sia la “personalità” del soggetto collettivo. Analizzando le cautele di tipo interdittivo, emerge come la natura composita dell'illecito dell'ente imponga che la gravità indiziaria richiesta dall'art.45, copra non solo il fatto individuale connesso all'illecito amministrativo della società, ma anche tutti gli altri elementi costitutivi della responsabilità ad essa ascrivibile ai sensi degli artt. 5, 6 e 7. Per quanto riguarda invece l'interpretazione delle condizioni di applicazione delle sanzioni interdittive, stabilite dall'art. 13, è pacifica la tesi secondo la quale la richiamata nozione di “profitto di rilevante entità”, vada intesa in senso dinamico, sino a ricomprendere anche vantaggi economici non immediati. La disciplina delle cautele interdittive applicabili agli enti collettivi contempla comunque una serie di congegni difensivi. La prima fondamentale garanzia, è quella prevista dall'art. 47, che rispecchia un'inedita forma di “contraddittorio anticipato”, nel rispetto del quale - anche nel corso delle indagini preliminari - il provvedimento coercitivo non potrà mai essere disposto “a sorpresa”, ma solo a seguito di un'udienza camerale appositamente fissata per consentire all'ente di resistere paritariamente alle tesi accusatorie ed eventualmente contribuire alla cognizione indiziaria del giudice. Per ragioni di interesse collettivo (tassativamente elencate), il giudice può disporre l'istituto del commissariamento giudiziale, anziché la misura interdittiva “che determina l'interruzione dell'attività dell'ente” (art. 15), sia all'esito dell'accertamento di merito, che nella fase cautelare per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata (art. 45 comma 3). Importante è rimarcare, a tal proposito, che benché la nomina del commissario sia funzionale al recupero di una situazione di legalità organizzativa, questi prima della condanna non è tenuto ad adottare programmi penal-preventivi, diversamente da quanto richiestogli in relazione ad una sanzione finale (art. 15, comma 3). Istituto tanto essenziale quanto indefinito quello della confisca (e del sequestro preventivo ad essa prodronimico). Enormi potenzialità applicative ed espansive hanno infatti rivelato la sanzione “principale” ed “obbligatoria” della confisca ai sensi dell'art. 19, e a fortiori la misura cautelare del sequestro preventivo ex art. 53, che mira ad anticiparne precauzionalmente gli effetti. Restano forti dubbi circa la costituzionalità della cautela reale in oggetto, riferiti non soltanto all'evidente eccesso di delega (rispetto alla legge 300/2000), ma anche rispetto all'applicabilità di una misura dal contenuto poco chiaro, sulla base di presupposti cautelari del tutto evanescenti.

Profili critici della responsabilità da reato degli enti alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale (seconda parte: misure cautelari interdittive e sequestro a fini di confisca) / Mongillo, Vincenzo. - In: LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI. - ISSN 2239-2416. - STAMPA. - 1:(2010), pp. 155-183.

Profili critici della responsabilità da reato degli enti alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale (seconda parte: misure cautelari interdittive e sequestro a fini di confisca)

MONGILLO, Vincenzo
2010

Abstract

L'esigenza cautelare che giustifica il ricorso alle misure interdittive nei confronti degli enti collettivi è, non diversamente dalle cautele individuali, il c.d. periculum in mora. Tra gli indici sintomatici del pericolo di reiterazione dell'illecito vanno annoverate sia la natura e le specifiche modalità del fatto, sia la “personalità” del soggetto collettivo. Analizzando le cautele di tipo interdittivo, emerge come la natura composita dell'illecito dell'ente imponga che la gravità indiziaria richiesta dall'art.45, copra non solo il fatto individuale connesso all'illecito amministrativo della società, ma anche tutti gli altri elementi costitutivi della responsabilità ad essa ascrivibile ai sensi degli artt. 5, 6 e 7. Per quanto riguarda invece l'interpretazione delle condizioni di applicazione delle sanzioni interdittive, stabilite dall'art. 13, è pacifica la tesi secondo la quale la richiamata nozione di “profitto di rilevante entità”, vada intesa in senso dinamico, sino a ricomprendere anche vantaggi economici non immediati. La disciplina delle cautele interdittive applicabili agli enti collettivi contempla comunque una serie di congegni difensivi. La prima fondamentale garanzia, è quella prevista dall'art. 47, che rispecchia un'inedita forma di “contraddittorio anticipato”, nel rispetto del quale - anche nel corso delle indagini preliminari - il provvedimento coercitivo non potrà mai essere disposto “a sorpresa”, ma solo a seguito di un'udienza camerale appositamente fissata per consentire all'ente di resistere paritariamente alle tesi accusatorie ed eventualmente contribuire alla cognizione indiziaria del giudice. Per ragioni di interesse collettivo (tassativamente elencate), il giudice può disporre l'istituto del commissariamento giudiziale, anziché la misura interdittiva “che determina l'interruzione dell'attività dell'ente” (art. 15), sia all'esito dell'accertamento di merito, che nella fase cautelare per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata (art. 45 comma 3). Importante è rimarcare, a tal proposito, che benché la nomina del commissario sia funzionale al recupero di una situazione di legalità organizzativa, questi prima della condanna non è tenuto ad adottare programmi penal-preventivi, diversamente da quanto richiestogli in relazione ad una sanzione finale (art. 15, comma 3). Istituto tanto essenziale quanto indefinito quello della confisca (e del sequestro preventivo ad essa prodronimico). Enormi potenzialità applicative ed espansive hanno infatti rivelato la sanzione “principale” ed “obbligatoria” della confisca ai sensi dell'art. 19, e a fortiori la misura cautelare del sequestro preventivo ex art. 53, che mira ad anticiparne precauzionalmente gli effetti. Restano forti dubbi circa la costituzionalità della cautela reale in oggetto, riferiti non soltanto all'evidente eccesso di delega (rispetto alla legge 300/2000), ma anche rispetto all'applicabilità di una misura dal contenuto poco chiaro, sulla base di presupposti cautelari del tutto evanescenti.
2010
Responsabilità "da reato" degli enti - misure cautelari interdittive - sanzioni interdittive - sequestro preventivo - confisca del profitto
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Profili critici della responsabilità da reato degli enti alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale (seconda parte: misure cautelari interdittive e sequestro a fini di confisca) / Mongillo, Vincenzo. - In: LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI. - ISSN 2239-2416. - STAMPA. - 1:(2010), pp. 155-183.
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