Circa i destinatari del d.lgs. 231/2001, in sede di prima applicazione sono emersi dubbi sulla possibilità di annoverarvi anche le ditte individuali. A tale quesito la Suprema Corte ha opposto un fermo diniego, in quanto l'art. 1 d.lgs. 231/2001 cita testualmente tra i soggetti destinatari della normativa in oggetto solo gli “enti forniti di personalità giuridica” e le “società e associazioni anche prive di personalità giuridica”, omettendo invece qualsiasi riferimento alle imprese individuali. Allo stato attuale della legislazione non sembra invece che possano essere sottratte al campo applicativo del d.lgs. 231/2001 le società di piccole dimensioni e persino quelle con unico socio. Infatti, anche in tali casi è presente, ancorché più sottile, un diaframma tra gli interessi e i rapporti giuridici facenti capo al socio e quelli riconducibili all'impresa societaria. Il primo fondamentale criterio di imputazione della responsabilità ex crimine all'ente collettivo è, com'è noto, costituto dalla realizzazione di un reato - ricompreso tra quelli indicati dalla legge - nell'interesse o a vantaggio dell'ente (art. 5), ad opera di un autore individuale che possieda una specifica qualifica funzionale (soggetto apicale o sottoposto). Il criterio dell'interesse assume contorni sfuggenti nel caso in cui più società giuridicamente autonome operino sotto la direzione e il coordinamento di una capofila (cd. gruppo societario; artt. 2497 ss. c.c.). In particolare, si discute sulla possibilità di asserire (anche) l'interesse dell'holding di vertice, quando un suo esponente abbia realizzato (o concorso alla commissione) di reati direttamente vantaggiosi per le società figlie, in quanto, ad esempio, aggiudicatarie di lucrosi appalti pubblici. Molti dei Modelli sottoposti finora a vaglio giudiziale sono stati censurati di genericità, tanto da avvalorare talune previsioni dottrinali secondo le quali la filosofia preventiva sottesa al d.lgs. 231 sarebbe prevalentemente sfociata in prassi di adeguamento puramente “cosmetiche”. In una recente sentenza, il Tribunale civile milanese con argomentazioni piuttosto succinte, ha stabilito che l'amministratore che non abbia adottato i suddetti Modelli, esponendo la società amministrata all'inflizione di sanzioni punitive ai sensi del decreto citato, possa essere sanzionato per mala gestio. In particolare, nel caso di specie, il giudice adito ha accolto parzialmente la richiesta risarcitoria avanzata dalla società nei riguardi del suo amministratore delegato, a seguito della condanna dell'ente al pagamento di una sanzione pecuniaria, essendosi ritenuto il concorso di colpa dell'amministratore per il venir meno al dovere di attivazione del consiglio di amministrazione, rimasto inerte in merito all'adozione dei Modelli.

Profili critici della responsabilità da reato degli enti alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale (prima parte) / Mongillo, Vincenzo. - In: LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI. - ISSN 2239-2416. - STAMPA. - 4:(2009), pp. 103-124.

Profili critici della responsabilità da reato degli enti alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale (prima parte)

MONGILLO, Vincenzo
2009

Abstract

Circa i destinatari del d.lgs. 231/2001, in sede di prima applicazione sono emersi dubbi sulla possibilità di annoverarvi anche le ditte individuali. A tale quesito la Suprema Corte ha opposto un fermo diniego, in quanto l'art. 1 d.lgs. 231/2001 cita testualmente tra i soggetti destinatari della normativa in oggetto solo gli “enti forniti di personalità giuridica” e le “società e associazioni anche prive di personalità giuridica”, omettendo invece qualsiasi riferimento alle imprese individuali. Allo stato attuale della legislazione non sembra invece che possano essere sottratte al campo applicativo del d.lgs. 231/2001 le società di piccole dimensioni e persino quelle con unico socio. Infatti, anche in tali casi è presente, ancorché più sottile, un diaframma tra gli interessi e i rapporti giuridici facenti capo al socio e quelli riconducibili all'impresa societaria. Il primo fondamentale criterio di imputazione della responsabilità ex crimine all'ente collettivo è, com'è noto, costituto dalla realizzazione di un reato - ricompreso tra quelli indicati dalla legge - nell'interesse o a vantaggio dell'ente (art. 5), ad opera di un autore individuale che possieda una specifica qualifica funzionale (soggetto apicale o sottoposto). Il criterio dell'interesse assume contorni sfuggenti nel caso in cui più società giuridicamente autonome operino sotto la direzione e il coordinamento di una capofila (cd. gruppo societario; artt. 2497 ss. c.c.). In particolare, si discute sulla possibilità di asserire (anche) l'interesse dell'holding di vertice, quando un suo esponente abbia realizzato (o concorso alla commissione) di reati direttamente vantaggiosi per le società figlie, in quanto, ad esempio, aggiudicatarie di lucrosi appalti pubblici. Molti dei Modelli sottoposti finora a vaglio giudiziale sono stati censurati di genericità, tanto da avvalorare talune previsioni dottrinali secondo le quali la filosofia preventiva sottesa al d.lgs. 231 sarebbe prevalentemente sfociata in prassi di adeguamento puramente “cosmetiche”. In una recente sentenza, il Tribunale civile milanese con argomentazioni piuttosto succinte, ha stabilito che l'amministratore che non abbia adottato i suddetti Modelli, esponendo la società amministrata all'inflizione di sanzioni punitive ai sensi del decreto citato, possa essere sanzionato per mala gestio. In particolare, nel caso di specie, il giudice adito ha accolto parzialmente la richiesta risarcitoria avanzata dalla società nei riguardi del suo amministratore delegato, a seguito della condanna dell'ente al pagamento di una sanzione pecuniaria, essendosi ritenuto il concorso di colpa dell'amministratore per il venir meno al dovere di attivazione del consiglio di amministrazione, rimasto inerte in merito all'adozione dei Modelli.
2009
Criteri di imputazione della responsabilità "da reato" all'ente - interesse o vantaggio dell'ente - interesse di gruppo - colpa organizzativa - organismo di vigilanza - evoluzione giurisprudenziale
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Profili critici della responsabilità da reato degli enti alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale (prima parte) / Mongillo, Vincenzo. - In: LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI. - ISSN 2239-2416. - STAMPA. - 4:(2009), pp. 103-124.
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