Effetto è vocabolo del linguaggio filosofico con il quale, nel senso più generale, si designa il risultato di qualsiasi tipo o specie di causazione. L'effetto non può quindi essere concepito al di fuori della correlazione con ciò che lo determina. In linea di tendenziale generalità, si può affermare che, quando all'accadere di un fatto segue un mutamento in una realtà specificamente considerata, il mutamento prodotto si identifica nell'effetto. Peraltro, occorre precisare che, in diverse sfere della realtà, la correlazione opera in maniera simmetrica e speculare: il fatto può definirsi tale solo nella misura in cui, in potenza o in atto, sia idoneo a porsi come antecedente di un effetto. Questa valenza conformatrice dell'effetto rispetto al fatto deve essere particolarmente sottolineata nel contesto della presente analisi, giacché di esso accentua il carattere - per così dire - «fondante» nel discorso giuridico, di elemento che concorre a esprimere, ma in maniera preminente, il senso stesso della giuridicità.
Efficacia giuridica / Ruperto, Saverio. - In: JUS. - ISSN 0022-6955. - .:(2007), pp. .-..
Efficacia giuridica
RUPERTO, Saverio
2007
Abstract
Effetto è vocabolo del linguaggio filosofico con il quale, nel senso più generale, si designa il risultato di qualsiasi tipo o specie di causazione. L'effetto non può quindi essere concepito al di fuori della correlazione con ciò che lo determina. In linea di tendenziale generalità, si può affermare che, quando all'accadere di un fatto segue un mutamento in una realtà specificamente considerata, il mutamento prodotto si identifica nell'effetto. Peraltro, occorre precisare che, in diverse sfere della realtà, la correlazione opera in maniera simmetrica e speculare: il fatto può definirsi tale solo nella misura in cui, in potenza o in atto, sia idoneo a porsi come antecedente di un effetto. Questa valenza conformatrice dell'effetto rispetto al fatto deve essere particolarmente sottolineata nel contesto della presente analisi, giacché di esso accentua il carattere - per così dire - «fondante» nel discorso giuridico, di elemento che concorre a esprimere, ma in maniera preminente, il senso stesso della giuridicità.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.