La ricerca si divide in due parti. Nella prima si intendono illustrare i lavori della Commissione di Diritto Internazionale per la redazione di una Convenzione di codificazione in tema di protezione diplomatica, mettendo in rilievo gli aspetti innovativi ed evolutivi che emergono da questi lavori rispetto alla ricostruzione classica di tale fondamentale istituto del diritto internazionale. Nella seconda parte ci si propone di evidenziare le contraddizioni che emergono da una ricostruzione dell'istituto della protezione diplomatica nel senso indicato nella prima parte. In generale, può obiettarsi che, se il contenuto degli obblighi di uno Stato in tema di trattamento degli stranieri spesso si sovrappone al contenuto degli obblighi posti in capo ad uno Stato in materia di diritti umani, il contenuto dei corrispettivi diritti nella maggior parte dei casi differisce. Il diritto di protezione diplomatica appartiene solo allo Stato della nazionalità dello straniero leso, mentre i diritti umani non danno luogo ad una relazione bilaterale tra lo Stato territoriale e lo Stato della nazionalità dell'individuo, in quanto hanno per lo più un carattere erga omnes, nel senso che il loro rispetto può essere fatto valere, e la responsabilità dello Stato autore della violazione invocata, da qualsiasi Stato nei confronti del quale l'obbligo esiste.

Progetto di ricerca di Ateneo Federato dell'Università Sapienza 2009 / Fabbricotti, Alberta. - (2009).

Progetto di ricerca di Ateneo Federato dell'Università Sapienza 2009

FABBRICOTTI, Alberta
2009

Abstract

La ricerca si divide in due parti. Nella prima si intendono illustrare i lavori della Commissione di Diritto Internazionale per la redazione di una Convenzione di codificazione in tema di protezione diplomatica, mettendo in rilievo gli aspetti innovativi ed evolutivi che emergono da questi lavori rispetto alla ricostruzione classica di tale fondamentale istituto del diritto internazionale. Nella seconda parte ci si propone di evidenziare le contraddizioni che emergono da una ricostruzione dell'istituto della protezione diplomatica nel senso indicato nella prima parte. In generale, può obiettarsi che, se il contenuto degli obblighi di uno Stato in tema di trattamento degli stranieri spesso si sovrappone al contenuto degli obblighi posti in capo ad uno Stato in materia di diritti umani, il contenuto dei corrispettivi diritti nella maggior parte dei casi differisce. Il diritto di protezione diplomatica appartiene solo allo Stato della nazionalità dello straniero leso, mentre i diritti umani non danno luogo ad una relazione bilaterale tra lo Stato territoriale e lo Stato della nazionalità dell'individuo, in quanto hanno per lo più un carattere erga omnes, nel senso che il loro rispetto può essere fatto valere, e la responsabilità dello Stato autore della violazione invocata, da qualsiasi Stato nei confronti del quale l'obbligo esiste.
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