Gli Organismi Internazionali, Nazionali e quelli specificatamente settoriali dai quali, derivano le normative tecniche, storicamente hanno come riferimento le Raccomandazioni pubblicate da Commissioni Scientifiche con lo scopo di fornire le Linee Guida per orientare i principi fondamentali su cui poter istituire azioni da intraprendere al fine di garantire la protezione e sicurezza dal rischio. Le norme tecniche sono pubblicate a livello internazionale (ISO/IEC) come documento di supporto alla norma giuridica, il quale viene poi adottato/recepito dai vari Stati. Il loro sviluppo è il risultato di armonizzazioni internazionali che hanno considerato la necessità di una standardizzazione delle procedure e dei parametri tecnici che hanno condotto alla stesura di testi che sono stati e sono tuttora strumento di lavoro. La differenza sostanziale tra Norma Tecnica e Norma di Legge consiste nel fatto che la prima ha applicazione volontaria, mentre la seconda ha una imposizione stabilita da un’Autorità che ha il potere di farla rispettare; inoltre, mentre la prima definisce le specifiche tecniche per raggiungere la sicurezza, la seconda stabilisce le regole tecniche con l’obbligo di conseguire la sicurezza. All’obbligo di ridurre il rischio a valori accettabili sono riferibili i concetti di “normativa di buona tecnica” o sarebbe meglio scrivere di “regola d’arte” che costituiscono il fondamento etico di ogni ordinamento civile e che in Italia ha ispirato la ben nota legge n. 186 del 1 marzo 1968” . Tale legge sottolinea l’obbligo per chiunque operi nel campo dell’elettrotecnica e dell’elettronica di agire a Regola d’Arte e stabilisce che il rispetto delle norme emanate dal CEI è considerata condizione sufficiente, ma non necessaria. Tuttavia deve essere garantita la Regola d’Arte anche laddove non è prevista ancora alcuna normazione, pertanto l’assenza di Norme tecniche di riferimento comporta da parte di un produttore o di un manutentore non libertà d’azione, ma la L. 186/68, lo obbliga ad un maggiore sforzo nell’analisi di un processo o di un prodotto al fine di renderne comunque sicuro l’utilizzo (concetto ampiamente avvalorato dal D. Lgs. 626/94 e dal D. Lgs 81/08).
La Ricerca Scientifica è la base della Normativa: esempi di possibili percorsi / Francesco Paolo, Branca; Marinozzi, Franco; Bini, Fabiano; Fedele, Lorenzo. - In: MM - MAINTENANCE AND FACILITY MANAGEMENT. - ISSN 1971-1735. - STAMPA. - 6:(2011), pp. 7-13.
La Ricerca Scientifica è la base della Normativa: esempi di possibili percorsi.
MARINOZZI, Franco;BINI, FABIANO;FEDELE, Lorenzo
2011
Abstract
Gli Organismi Internazionali, Nazionali e quelli specificatamente settoriali dai quali, derivano le normative tecniche, storicamente hanno come riferimento le Raccomandazioni pubblicate da Commissioni Scientifiche con lo scopo di fornire le Linee Guida per orientare i principi fondamentali su cui poter istituire azioni da intraprendere al fine di garantire la protezione e sicurezza dal rischio. Le norme tecniche sono pubblicate a livello internazionale (ISO/IEC) come documento di supporto alla norma giuridica, il quale viene poi adottato/recepito dai vari Stati. Il loro sviluppo è il risultato di armonizzazioni internazionali che hanno considerato la necessità di una standardizzazione delle procedure e dei parametri tecnici che hanno condotto alla stesura di testi che sono stati e sono tuttora strumento di lavoro. La differenza sostanziale tra Norma Tecnica e Norma di Legge consiste nel fatto che la prima ha applicazione volontaria, mentre la seconda ha una imposizione stabilita da un’Autorità che ha il potere di farla rispettare; inoltre, mentre la prima definisce le specifiche tecniche per raggiungere la sicurezza, la seconda stabilisce le regole tecniche con l’obbligo di conseguire la sicurezza. All’obbligo di ridurre il rischio a valori accettabili sono riferibili i concetti di “normativa di buona tecnica” o sarebbe meglio scrivere di “regola d’arte” che costituiscono il fondamento etico di ogni ordinamento civile e che in Italia ha ispirato la ben nota legge n. 186 del 1 marzo 1968” . Tale legge sottolinea l’obbligo per chiunque operi nel campo dell’elettrotecnica e dell’elettronica di agire a Regola d’Arte e stabilisce che il rispetto delle norme emanate dal CEI è considerata condizione sufficiente, ma non necessaria. Tuttavia deve essere garantita la Regola d’Arte anche laddove non è prevista ancora alcuna normazione, pertanto l’assenza di Norme tecniche di riferimento comporta da parte di un produttore o di un manutentore non libertà d’azione, ma la L. 186/68, lo obbliga ad un maggiore sforzo nell’analisi di un processo o di un prodotto al fine di renderne comunque sicuro l’utilizzo (concetto ampiamente avvalorato dal D. Lgs. 626/94 e dal D. Lgs 81/08).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.