Nello scritto si esaminano le innovazioni, in materia di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, introdotte nell’ordinamento dalla legge 9 gennaio 2004 n. 6 sull’amministrazione di sostegno con la quale si ribalta la logica dei tradizionali istituti dell’incapacità legale: mentre in passato il giudice partiva dalla incapacità di agire della persona per definirne i singoli atti che poteva compiere da sola, ora partendo dalla piena capacità di agire si determinano gli atti che devono essere compiuti con l’assistenza dell’amministratore. Si discutono le conseguenze che da questa normativa discendono sul ruolo del medico legale, la cui opera, in virtù delle competenze necessarie per valutare sia la peculiarità dello stato di infermità o menomazione psico-fisica individuale e di disabilità, sia le implicazione di carattere giuridico che se ne possono trarre, può favorire una scelta ponderata sia dell’istituto da adottare in favore della persona in condizioni di svantaggio fisico o psichico (non essendo stata abrogata la disciplina sull’interdizione e sull’inabilitazione), sia delle misure di protezione che devono concretamente emanarsi per tutelare il beneficiario dell’amministrazione di sostegno. Riguardo a tale ipotesi, si discutono le implicazioni della legge in materia di consenso informato all’atto medico e soluzioni interpretative suscettibili di orientare la prassi giudiziale
Amministrazione di sostegno e consenso all’atto medico. Ruolo del medico legale / Ricci, Serafino; Ricci, S.; Miglino, Arnaldo; Sarra, M. v.; Pugliese, Domenica; Massoni, Francesco. - In: ZACCHIA. - ISSN 0044-1570. - STAMPA. - XXX:4(2012), pp. 190-210.
Amministrazione di sostegno e consenso all’atto medico. Ruolo del medico legale
RICCI, Serafino;MIGLINO, ARNALDO;M. v. Sarra;PUGLIESE, DOMENICA;MASSONI, FRANCESCO
2012
Abstract
Nello scritto si esaminano le innovazioni, in materia di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, introdotte nell’ordinamento dalla legge 9 gennaio 2004 n. 6 sull’amministrazione di sostegno con la quale si ribalta la logica dei tradizionali istituti dell’incapacità legale: mentre in passato il giudice partiva dalla incapacità di agire della persona per definirne i singoli atti che poteva compiere da sola, ora partendo dalla piena capacità di agire si determinano gli atti che devono essere compiuti con l’assistenza dell’amministratore. Si discutono le conseguenze che da questa normativa discendono sul ruolo del medico legale, la cui opera, in virtù delle competenze necessarie per valutare sia la peculiarità dello stato di infermità o menomazione psico-fisica individuale e di disabilità, sia le implicazione di carattere giuridico che se ne possono trarre, può favorire una scelta ponderata sia dell’istituto da adottare in favore della persona in condizioni di svantaggio fisico o psichico (non essendo stata abrogata la disciplina sull’interdizione e sull’inabilitazione), sia delle misure di protezione che devono concretamente emanarsi per tutelare il beneficiario dell’amministrazione di sostegno. Riguardo a tale ipotesi, si discutono le implicazioni della legge in materia di consenso informato all’atto medico e soluzioni interpretative suscettibili di orientare la prassi giudizialeI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.