Abstract in Italiano La presente indagine porta a conclusioni non del tutto scontate circa le possibili interazioni tra il diritto degli Stati alla legittima difesa e il principio di autodeterminazione dei popoli. La Carta delle Nazioni Unite avrebbe potuto teoricamente rappresentare il tessuto connettivo sul quale innestare i termini del rapporto in questione, giacché essa, mentre disciplina la legittima difesa all’art. 51, menziona l’autodeterminazione dei popoli tra i fini dell’Organizzazione (art. 1, par. 2; art. 55, Preambolo). Il testo della Carta è rimasto invece sullo sfondo della nostra indagine, quasi fosse inadatto a dare delle risposte agli eventi che si sono ad esso succeduti (in particolare, alla prassi che si è sviluppata nei decenni successivi all’adozione della Carta in applicazione del principio di autodeterminazione dei popoli). Il principio di autodeterminazione dei popoli ha per così dire preso il sopravvento: da mera enunciazione nella Carta si è trasformato in regola di diritto consuetudinario, oggi presumibilmente di ius cogens, dalla quale scaturiscono obblighi erga omnes. Questa «espansione» del principio non era certamente prevedibile dai redattori della Carta; soprattutto, non erano state contemplate tutte le possibili conseguenze dell’autodeterminazione, quali l’uso della forza da parte del popolo contro il «proprio ». Stato. Questa fattispecie – il ricorso all’utilizzo della forza da parte del popolo / movimento di liberazione nazionale – non si presta ad essere disciplinata dall’art. 51 della Carta. Ad ostacolare questa soluzione non è tanto, o comunque non solo, la pretesa natura interstatuale del rapporto regolato da questa disposizione statutaria. Ciò che è impossibile accettare nel contesto delle guerre di liberazione nazionale è l’apertura effettuata dall’art. 51 in favore della legittima difesa collettiva, perché ciò comporterebbe il pericolosissimo risvolto di ammettere la possibilità per gli Stati terzi di intervenire con le truppe al fianco del popolo in lotta per l’autodeterminazione. Il diritto del popolo di usare la forza, al pari dell’interdizione per lo Stato di reprimere con le armi le legittime aspirazioni di un popolo all’autodeterminazione, trova invece il suo fondamento nel quadro dello stesso principio dell’autodeterminazione, in quanto ne costituisce uno dei corollari. Tale prerogativa del popolo, l’uso della forza, è altresì uno strumento fornito dal diritto internazionale generale, di cui lo stesso principio di autodeterminazione è parte integrante, per garantire al popolo l’effettivo esercizio del suo diritto all’autodeterminazione. Il principio di autodeterminazione dei popoli dimostra così, anche sotto il profilo dei meccanismi approntati per la sua concreta attuazione, di essere quanto mai dinamico e autosufficiente. Abstract in English SELF-DEFENCE AND SELF-DETERMINATION The principle of self-determination entitles any people to resort to the use of armed force in order to fight against colonial domination and alien occupation, or in order to struggle against oppressive authorities forcibly preventing them from whatever form of participation in decision-making affecting their political, economic, cultural and social status. The right of peoples to use force against States does not however fall within the legal paradigm of self-defence under Article 51 of the UN Charter. The attempt to qualify armed struggles in the name of the right to self-determination as actions in self-defence was met with strong opposition from the Western States in the mid Sixties – early Seventies. It would possibly give rise to an even harsher criticism today. What is hardly acceptable by the largest part of the international community and of legal literature is the likelihood of third-party interventions on the people’s side grounded on the basis of the legitimate collective self-defence. The main finding of the present article is that the legal basis for peoples to employ armed force against the State which is forcibly hindering them from exercising their right of self-determination is to be found on the principle of self-determination itself.

Legittima difesa e autodeterminazione dei popoli / Fabbricotti, Alberta. - STAMPA. - (2012), pp. 255-282.

Legittima difesa e autodeterminazione dei popoli

FABBRICOTTI, Alberta
2012

Abstract

Abstract in Italiano La presente indagine porta a conclusioni non del tutto scontate circa le possibili interazioni tra il diritto degli Stati alla legittima difesa e il principio di autodeterminazione dei popoli. La Carta delle Nazioni Unite avrebbe potuto teoricamente rappresentare il tessuto connettivo sul quale innestare i termini del rapporto in questione, giacché essa, mentre disciplina la legittima difesa all’art. 51, menziona l’autodeterminazione dei popoli tra i fini dell’Organizzazione (art. 1, par. 2; art. 55, Preambolo). Il testo della Carta è rimasto invece sullo sfondo della nostra indagine, quasi fosse inadatto a dare delle risposte agli eventi che si sono ad esso succeduti (in particolare, alla prassi che si è sviluppata nei decenni successivi all’adozione della Carta in applicazione del principio di autodeterminazione dei popoli). Il principio di autodeterminazione dei popoli ha per così dire preso il sopravvento: da mera enunciazione nella Carta si è trasformato in regola di diritto consuetudinario, oggi presumibilmente di ius cogens, dalla quale scaturiscono obblighi erga omnes. Questa «espansione» del principio non era certamente prevedibile dai redattori della Carta; soprattutto, non erano state contemplate tutte le possibili conseguenze dell’autodeterminazione, quali l’uso della forza da parte del popolo contro il «proprio ». Stato. Questa fattispecie – il ricorso all’utilizzo della forza da parte del popolo / movimento di liberazione nazionale – non si presta ad essere disciplinata dall’art. 51 della Carta. Ad ostacolare questa soluzione non è tanto, o comunque non solo, la pretesa natura interstatuale del rapporto regolato da questa disposizione statutaria. Ciò che è impossibile accettare nel contesto delle guerre di liberazione nazionale è l’apertura effettuata dall’art. 51 in favore della legittima difesa collettiva, perché ciò comporterebbe il pericolosissimo risvolto di ammettere la possibilità per gli Stati terzi di intervenire con le truppe al fianco del popolo in lotta per l’autodeterminazione. Il diritto del popolo di usare la forza, al pari dell’interdizione per lo Stato di reprimere con le armi le legittime aspirazioni di un popolo all’autodeterminazione, trova invece il suo fondamento nel quadro dello stesso principio dell’autodeterminazione, in quanto ne costituisce uno dei corollari. Tale prerogativa del popolo, l’uso della forza, è altresì uno strumento fornito dal diritto internazionale generale, di cui lo stesso principio di autodeterminazione è parte integrante, per garantire al popolo l’effettivo esercizio del suo diritto all’autodeterminazione. Il principio di autodeterminazione dei popoli dimostra così, anche sotto il profilo dei meccanismi approntati per la sua concreta attuazione, di essere quanto mai dinamico e autosufficiente. Abstract in English SELF-DEFENCE AND SELF-DETERMINATION The principle of self-determination entitles any people to resort to the use of armed force in order to fight against colonial domination and alien occupation, or in order to struggle against oppressive authorities forcibly preventing them from whatever form of participation in decision-making affecting their political, economic, cultural and social status. The right of peoples to use force against States does not however fall within the legal paradigm of self-defence under Article 51 of the UN Charter. The attempt to qualify armed struggles in the name of the right to self-determination as actions in self-defence was met with strong opposition from the Western States in the mid Sixties – early Seventies. It would possibly give rise to an even harsher criticism today. What is hardly acceptable by the largest part of the international community and of legal literature is the likelihood of third-party interventions on the people’s side grounded on the basis of the legitimate collective self-defence. The main finding of the present article is that the legal basis for peoples to employ armed force against the State which is forcibly hindering them from exercising their right of self-determination is to be found on the principle of self-determination itself.
2012
Uso della forza e legittima difesa nel diritto internazionale contemporaneo
9788824321242
Autodeterminazione dei popoli Legittima difesa Movimenti di liberazione nazionale Uso della forza internazionale Aggressione
02 Pubblicazione su volume::02a Capitolo o Articolo
Legittima difesa e autodeterminazione dei popoli / Fabbricotti, Alberta. - STAMPA. - (2012), pp. 255-282.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/450681
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