L’Articolo mette in evidenza come l’unità di azione sindacale e il principio di effettività dell’attività sindacale abbiano favorito la generalizzazione in fatto della disciplina collettiva ma non abbiano risolto il problema del dissenso sindacale. Pertanto si tratta di stabilire quali siano le conseguenze sull’efficacia soggettiva del contratto quando tale dissenso si verifica; in particolare, quando il contratto assolve il perseguimento di determinati scopi stabiliti dalla legge e assume, secondo una parte della dottrina, natura normativa o quando il contratto collettivo è sottoscritto soltanto da taluni sindacati. Viene presa in considerazione sia l’ipotesi del contratto collettivo nazionale separato sia, nel rapporto tra contratti collettivi di diverso livello, l’efficacia soggettiva del contratto aziendale separato. E a questo proposito rileva l’inadeguatezza della clausola di rinvio a vincolare all’osservanza del contratto aziendale peggiorativo il lavoratore non iscritto al sindacato stipulante se l’oggetto del rinvio non è determinato o determinabile e quando non sussista coincidenza tra i sindacati che stipulano il contratto nazionale e quelli che stipulano il contratto aziendale.
Efficacia soggettiva del contratto collettivo: accordi separati, dissenso individuale e clausola di rinvio / SANTORO PASSARELLI, Giuseppe. - In: RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO. - ISSN 0393-2494. - (2010), pp. 487-522.
Efficacia soggettiva del contratto collettivo: accordi separati, dissenso individuale e clausola di rinvio
SANTORO PASSARELLI, Giuseppe
2010
Abstract
L’Articolo mette in evidenza come l’unità di azione sindacale e il principio di effettività dell’attività sindacale abbiano favorito la generalizzazione in fatto della disciplina collettiva ma non abbiano risolto il problema del dissenso sindacale. Pertanto si tratta di stabilire quali siano le conseguenze sull’efficacia soggettiva del contratto quando tale dissenso si verifica; in particolare, quando il contratto assolve il perseguimento di determinati scopi stabiliti dalla legge e assume, secondo una parte della dottrina, natura normativa o quando il contratto collettivo è sottoscritto soltanto da taluni sindacati. Viene presa in considerazione sia l’ipotesi del contratto collettivo nazionale separato sia, nel rapporto tra contratti collettivi di diverso livello, l’efficacia soggettiva del contratto aziendale separato. E a questo proposito rileva l’inadeguatezza della clausola di rinvio a vincolare all’osservanza del contratto aziendale peggiorativo il lavoratore non iscritto al sindacato stipulante se l’oggetto del rinvio non è determinato o determinabile e quando non sussista coincidenza tra i sindacati che stipulano il contratto nazionale e quelli che stipulano il contratto aziendale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.