Il fenomeno delle molestie assillanti, tristemente noto per le notizie riportate dalla cronaca nera, non è esclusivo dei nostri giorni. Sebbene sia solo dagli anni 90 che se ne parli con più attenzione, non stiamo in realtà parlando di un nuovo fenomeno, né si può dire che solo negli ultimi decenni le relazioni affettive siano diventate più intense o più perverse. La letteratura ha più volte esaminato la dimensione culturale di questo comportamento ossessivo, ed ha spiegato come il fenomeno si annidi nella nostra coscienza culturale (e nell'inconscio) da centinaia di anni, affondando le sue radici in un sentimento antropologicamente tipico, se vogliamo, di ogni relazione di coppia, che è quello della gelosia, o meglio di quella forma di gelosia definita “romantica”. La gelosia fa parte del nostro quotidiano sentimentale molto più di quanto non si possa immaginare, e non è infrequente, purtroppo, che queste idee e sentimenti morbosi si traducano in storie d’amore perverse, in storie di stalking dal finale criminoso che noi tutti conosciamo. L’intervento congressuale offrirà alcune considerazioni criminologiche sul fenomeno, considerando che in taluni casi la fenomenologia differisce da quanto attiene alle dimensioni giuridiche, costituendo lo stalking come un fenomeno complesso e multidimensionale, che necessita di interventi multidisciplinari. Verranno presentate, in particolar modo, alcune caratteristiche specifiche dell’emozione/sentimento di gelosia, alcune differenze relative all’appartenenza di genere nel vivere la stessa, con riferimento infine alla gelosia patologica, nonché a come tale sentimento si possa connettere ai comportamenti di stalking. Seguiranno poi alcune considerazioni in merito alla recente Legge n. 38 del 23 aprile 2009 indicante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, ed attraverso la quale si introduce nell’ordinamento penale vigente l’Art. 612 bis c.p. (che si aggiunge all’articolo 612 sulle minacce contro la persona). La stessa, pur ripartita e rivolta a tre differenti tematiche (le prime due, sicurezza pubblica e contrasto alla violenza sessuale, già da tempo metabolizzate nella nostra dottrina giurisprudenziale), sembra finalmente conferire ad un problema “vecchio”, quello dei comportamenti persecutori, la giusta dimensione giuridica che fino ad ora mancava nel nostro ordinamento penale. L’intervento legislativo peraltro specifica alcuni importanti disposizioni da un punto di vista amministrativo e procedurale correlate al nuovo delitto. In particolare, l’introduzione dell’art. 8 relativo all’ammonimento costituisce uno strumento validissimo, da un punto di vista criminologico in ottica tipicamente preventiva, in base a due importanti vantaggi: in primo luogo, consente alle istituzioni locali ed alle forze dell’ordine di essere un po’ più che semplicemente “informati sui fatti”, ma senza autonomia interventistica come fino ad ora avveniva; in secondo luogo può, o più correttamente “potrebbe”, costituire un elemento per diminuire la recidiva, sia psicologica che comportamentale. Infatti, da un punto di vista logico e temporale, l’ammonimento si colloca in una fase antecedente rispetto alla presentazione della querela, finalizzandosi quindi come intervento certamente più rapido e flessibile di quello giudiziario, demandato alle autorità di pubblica sicurezza. Di per sé, esso potrebbe dissuadere lo stalker nel perdurare con il proprio comportamento persecutorio, ed effettivamente in alcuni casi un semplice intervento delle autorità si è rivelato efficace in tal senso. Nei casi più complessi, l’aggressore potrebbe invece intendere questa prima “richiesta di aiuto” della vittima come ulteriore espressione di intolleranza verso la sua condotta, e ricordando dunque che il comportamento persecutorio è intenzionale e malevolo, piuttosto che fermarsi lo indurrebbe a condurre comportamenti ancora più aggressivi. Rimane comunque il fatto che, nelle intenzioni del legislatore, l’istituto dell’ammonimento è inteso in forma sostanzialmente positiva, poiché “consente di adottare per ragioni di urgenza provvedimenti provvisori di allontanamento…(…), soprattutto in un’ottica di gestione generale dell’intervento pubblico, in cui è corretto strutturare un circuito preventivo alternativo a quello giudiziario” (Parodi C., 2009). Il tutto dunque in perfetta linea con quanto disciplinato dal D.R. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S. – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), e collocandosi inoltre a metà strada tra la potestà punitiva dello Stato, espressa nei reati procedibili d’ufficio, e la tutela della persona offesa, che dal buon esito dell’ammonimento ne avrebbe almeno immediato riscontro.
Stalking: considerazioni criminologiche ed ipotesi investigative / Pomilla, Antonella. - (2010). (Intervento presentato al convegno 2° Convegno Nazionale "Sicurezza, Legalità e Immigrazione" tenutosi a Vigonza (Padova) nel 27 maggio 2010).
Stalking: considerazioni criminologiche ed ipotesi investigative
POMILLA, ANTONELLA
2010
Abstract
Il fenomeno delle molestie assillanti, tristemente noto per le notizie riportate dalla cronaca nera, non è esclusivo dei nostri giorni. Sebbene sia solo dagli anni 90 che se ne parli con più attenzione, non stiamo in realtà parlando di un nuovo fenomeno, né si può dire che solo negli ultimi decenni le relazioni affettive siano diventate più intense o più perverse. La letteratura ha più volte esaminato la dimensione culturale di questo comportamento ossessivo, ed ha spiegato come il fenomeno si annidi nella nostra coscienza culturale (e nell'inconscio) da centinaia di anni, affondando le sue radici in un sentimento antropologicamente tipico, se vogliamo, di ogni relazione di coppia, che è quello della gelosia, o meglio di quella forma di gelosia definita “romantica”. La gelosia fa parte del nostro quotidiano sentimentale molto più di quanto non si possa immaginare, e non è infrequente, purtroppo, che queste idee e sentimenti morbosi si traducano in storie d’amore perverse, in storie di stalking dal finale criminoso che noi tutti conosciamo. L’intervento congressuale offrirà alcune considerazioni criminologiche sul fenomeno, considerando che in taluni casi la fenomenologia differisce da quanto attiene alle dimensioni giuridiche, costituendo lo stalking come un fenomeno complesso e multidimensionale, che necessita di interventi multidisciplinari. Verranno presentate, in particolar modo, alcune caratteristiche specifiche dell’emozione/sentimento di gelosia, alcune differenze relative all’appartenenza di genere nel vivere la stessa, con riferimento infine alla gelosia patologica, nonché a come tale sentimento si possa connettere ai comportamenti di stalking. Seguiranno poi alcune considerazioni in merito alla recente Legge n. 38 del 23 aprile 2009 indicante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, ed attraverso la quale si introduce nell’ordinamento penale vigente l’Art. 612 bis c.p. (che si aggiunge all’articolo 612 sulle minacce contro la persona). La stessa, pur ripartita e rivolta a tre differenti tematiche (le prime due, sicurezza pubblica e contrasto alla violenza sessuale, già da tempo metabolizzate nella nostra dottrina giurisprudenziale), sembra finalmente conferire ad un problema “vecchio”, quello dei comportamenti persecutori, la giusta dimensione giuridica che fino ad ora mancava nel nostro ordinamento penale. L’intervento legislativo peraltro specifica alcuni importanti disposizioni da un punto di vista amministrativo e procedurale correlate al nuovo delitto. In particolare, l’introduzione dell’art. 8 relativo all’ammonimento costituisce uno strumento validissimo, da un punto di vista criminologico in ottica tipicamente preventiva, in base a due importanti vantaggi: in primo luogo, consente alle istituzioni locali ed alle forze dell’ordine di essere un po’ più che semplicemente “informati sui fatti”, ma senza autonomia interventistica come fino ad ora avveniva; in secondo luogo può, o più correttamente “potrebbe”, costituire un elemento per diminuire la recidiva, sia psicologica che comportamentale. Infatti, da un punto di vista logico e temporale, l’ammonimento si colloca in una fase antecedente rispetto alla presentazione della querela, finalizzandosi quindi come intervento certamente più rapido e flessibile di quello giudiziario, demandato alle autorità di pubblica sicurezza. Di per sé, esso potrebbe dissuadere lo stalker nel perdurare con il proprio comportamento persecutorio, ed effettivamente in alcuni casi un semplice intervento delle autorità si è rivelato efficace in tal senso. Nei casi più complessi, l’aggressore potrebbe invece intendere questa prima “richiesta di aiuto” della vittima come ulteriore espressione di intolleranza verso la sua condotta, e ricordando dunque che il comportamento persecutorio è intenzionale e malevolo, piuttosto che fermarsi lo indurrebbe a condurre comportamenti ancora più aggressivi. Rimane comunque il fatto che, nelle intenzioni del legislatore, l’istituto dell’ammonimento è inteso in forma sostanzialmente positiva, poiché “consente di adottare per ragioni di urgenza provvedimenti provvisori di allontanamento…(…), soprattutto in un’ottica di gestione generale dell’intervento pubblico, in cui è corretto strutturare un circuito preventivo alternativo a quello giudiziario” (Parodi C., 2009). Il tutto dunque in perfetta linea con quanto disciplinato dal D.R. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S. – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), e collocandosi inoltre a metà strada tra la potestà punitiva dello Stato, espressa nei reati procedibili d’ufficio, e la tutela della persona offesa, che dal buon esito dell’ammonimento ne avrebbe almeno immediato riscontro.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.