SINTESI a) Il fatto Il novantenne Tizio, vedovo e padre di due figlie, si recava da un notaio affinché questi ne ricevesse il testamento in forma pubblica. Nel testamento, Tizio istituiva eredi le sue due figlie, lasciando alla prima, Caia, la sola quota di riserva e attribuendo il resto del suo patrimonio alla seconda, Sempronia. Una volta data lettura, da parte del notaio, dell'atto, il testatore lo sottoscriveva con grave difficoltà, a causa di un forte tremore alla mano, dovuto ad una malattia da cui era affetto oramai da molti anni. La sua firma, composta da segni irregolari e discontinui, risultava pertanto in gran parte illeggibile. Il notaio decideva allora di fare sottoscrivere nuovamente Tizio, nella speranza che la nuova sottoscrizione risultasse maggiormente comprensibile. Al secondo tentativo il testatore vergava il proprio nome in maniera simile a quella precedente. Ciononostante il notaio perfezionava il testamento facendolo sottoscrivere ai testimoni e firmandolo a sua volta, senza che dall'atto risultasse alcun riferimento alla grave difficoltà con cui Tizio aveva sottoscritto il testamento né vi fosse menzione di alcuna dichiarazione resa dal testatore al riguardo. Apertasi la successione di Tizio, Caia si rivolge a un avvocato di sua fiducia chiedendogli un parere in merito alla validità del testamento pubblico del defunto padre. b) La sottoscrizione del testatore. L'atto notarile deve contenere la sottoscrizione con il (pre) nome e cognome per esteso delle parti, come previsto dall'art. 51, n. 10, l. not. La sottoscrizione non deve essere necessariamente leggibile, purché tramite essa sia comunque possibile identificare con certezza il suo autore. La legge non distingue tra sottoscrizione e firma, ma utilizza i due termini come sinonimi. c) La menzione della dichiarazione del testatore della causa per cui sottoscrive solo con grave difficoltà. L'art. 603, 3° co., c.c. prevede che il testatore, il quale non possa sottoscrivere il testamento pubblico o possa farlo solo con grande difficoltà, debba dichiararne la causa al notaio, che, a sua volta, dovrà menzionare la dichiarazione nell'atto prima della sua lettura. Si discute se il testatore, una volta che il notaio abbia fatto menzione nell'atto della dichiarazione relativa alla causa della grave difficoltà a sottoscrivere, debba, comunque, firmare il testamento. Secondo l'interpretazione più risalente la sottoscrizione non è in tal caso necessaria, dato che la disposizione è stata introdotta proprio per evitare al testatore lo sforzo di dover apporre la propria firma quando sia in grave difficoltà a farlo. La dottrina più recente ha invece sostenuto che la menzione deve sempre essere accompagnata dalla sottoscrizione, servendo la prima a completare la seconda ed essendo pertanto entrambi gli elementi necessari per la validità del testamento. d) Sottoscrizione con grave difficoltà e mancanza della menzione. Il dato letterale dell'art. 603, 3° co., c.c. e l'adesione all'orientamento secondo cui il testatore deve sottoscrivere il testamento anche se è in grave difficoltà a farlo, portano ad affermare che la sottoscrizione vergata con grave difficoltà deve sempre essere accompagnata dalla menzione della dichiarazione del testatore relativa alla causa che gli impedisce di firmare senza problemi. In mancanza della menzione il testamento è invalido. Più precisamente, ai sensi dell'art. 606, 2° co., c.c., la sanzione è quella della annullabilità su istanza di chiunque vi ha interesse, dato che la mancanza della menzione comporta un difetto di forma del testamento. e) La grave difficoltà a sottoscrivere L'art. 603, 3° co., c.c. trova applicazione ogni volta in cui il testatore sia in grave difficoltà a sottoscrivere, a prescindere che tale difficoltà sia solo temporanea o, come nel caso in esame, perduri da molti anni. La norma si applica, pertanto, anche quando il testatore in grave difficoltà a sottoscrivere apponga la propria firma oramai da tempo nello stesso modo, tanto che la sottoscrizione potrebbe comunque essergli facilmente attribuita.

Testamento pubblico sottoscritto dal testatore con grave difficoltà e mancanza della menzione del notaio ex art. 603, 3° co., c.c / Balti, Alessandro. - In: FAMIGLIA, PERSONE E SUCCESSIONI. - ISSN 1825-7941. - STAMPA. - 2(2011), pp. 438-445.

Testamento pubblico sottoscritto dal testatore con grave difficoltà e mancanza della menzione del notaio ex art. 603, 3° co., c.c.

BALTI, Alessandro
2011

Abstract

SINTESI a) Il fatto Il novantenne Tizio, vedovo e padre di due figlie, si recava da un notaio affinché questi ne ricevesse il testamento in forma pubblica. Nel testamento, Tizio istituiva eredi le sue due figlie, lasciando alla prima, Caia, la sola quota di riserva e attribuendo il resto del suo patrimonio alla seconda, Sempronia. Una volta data lettura, da parte del notaio, dell'atto, il testatore lo sottoscriveva con grave difficoltà, a causa di un forte tremore alla mano, dovuto ad una malattia da cui era affetto oramai da molti anni. La sua firma, composta da segni irregolari e discontinui, risultava pertanto in gran parte illeggibile. Il notaio decideva allora di fare sottoscrivere nuovamente Tizio, nella speranza che la nuova sottoscrizione risultasse maggiormente comprensibile. Al secondo tentativo il testatore vergava il proprio nome in maniera simile a quella precedente. Ciononostante il notaio perfezionava il testamento facendolo sottoscrivere ai testimoni e firmandolo a sua volta, senza che dall'atto risultasse alcun riferimento alla grave difficoltà con cui Tizio aveva sottoscritto il testamento né vi fosse menzione di alcuna dichiarazione resa dal testatore al riguardo. Apertasi la successione di Tizio, Caia si rivolge a un avvocato di sua fiducia chiedendogli un parere in merito alla validità del testamento pubblico del defunto padre. b) La sottoscrizione del testatore. L'atto notarile deve contenere la sottoscrizione con il (pre) nome e cognome per esteso delle parti, come previsto dall'art. 51, n. 10, l. not. La sottoscrizione non deve essere necessariamente leggibile, purché tramite essa sia comunque possibile identificare con certezza il suo autore. La legge non distingue tra sottoscrizione e firma, ma utilizza i due termini come sinonimi. c) La menzione della dichiarazione del testatore della causa per cui sottoscrive solo con grave difficoltà. L'art. 603, 3° co., c.c. prevede che il testatore, il quale non possa sottoscrivere il testamento pubblico o possa farlo solo con grande difficoltà, debba dichiararne la causa al notaio, che, a sua volta, dovrà menzionare la dichiarazione nell'atto prima della sua lettura. Si discute se il testatore, una volta che il notaio abbia fatto menzione nell'atto della dichiarazione relativa alla causa della grave difficoltà a sottoscrivere, debba, comunque, firmare il testamento. Secondo l'interpretazione più risalente la sottoscrizione non è in tal caso necessaria, dato che la disposizione è stata introdotta proprio per evitare al testatore lo sforzo di dover apporre la propria firma quando sia in grave difficoltà a farlo. La dottrina più recente ha invece sostenuto che la menzione deve sempre essere accompagnata dalla sottoscrizione, servendo la prima a completare la seconda ed essendo pertanto entrambi gli elementi necessari per la validità del testamento. d) Sottoscrizione con grave difficoltà e mancanza della menzione. Il dato letterale dell'art. 603, 3° co., c.c. e l'adesione all'orientamento secondo cui il testatore deve sottoscrivere il testamento anche se è in grave difficoltà a farlo, portano ad affermare che la sottoscrizione vergata con grave difficoltà deve sempre essere accompagnata dalla menzione della dichiarazione del testatore relativa alla causa che gli impedisce di firmare senza problemi. In mancanza della menzione il testamento è invalido. Più precisamente, ai sensi dell'art. 606, 2° co., c.c., la sanzione è quella della annullabilità su istanza di chiunque vi ha interesse, dato che la mancanza della menzione comporta un difetto di forma del testamento. e) La grave difficoltà a sottoscrivere L'art. 603, 3° co., c.c. trova applicazione ogni volta in cui il testatore sia in grave difficoltà a sottoscrivere, a prescindere che tale difficoltà sia solo temporanea o, come nel caso in esame, perduri da molti anni. La norma si applica, pertanto, anche quando il testatore in grave difficoltà a sottoscrivere apponga la propria firma oramai da tempo nello stesso modo, tanto che la sottoscrizione potrebbe comunque essergli facilmente attribuita.
2011
Sottoscrizione del testamento pubblico; grave difficoltà a sottoscrivere; menzione del notaio
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Testamento pubblico sottoscritto dal testatore con grave difficoltà e mancanza della menzione del notaio ex art. 603, 3° co., c.c / Balti, Alessandro. - In: FAMIGLIA, PERSONE E SUCCESSIONI. - ISSN 1825-7941. - STAMPA. - 2(2011), pp. 438-445.
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/390271
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact