La dottrina costituzionalistica italiana è oggi accumunata da un interesse crescente, ma anche da un atteggiamento prevalentemente cauto riguardo all’inquadramento delle consultazioni cd. “primarie” svolte delle formazioni partitiche e delle loro coalizioni Selezionare l’élite politica significa dar corso alla previsione costituzionale che indica la funzione fondamentale dei partiti politici, ossia “la determinazione della politica nazionale”. Il metodo democratico richiede che tale selezione avvenga tramite candidature, ossia proposte di alcuni soggetti ad altri soggetti, mai coincidenti, a cui è richiesto di valutarle e approvarle. Il saggio mette in evidenza che occorre distinguere la selezione dei candibili, dalla scelta dei candidati e, soprattutto, dal loro incardinamento nella carica (elezione o nomina). I soggetti (elettori, cittadini o anche stranieri) chiamati a questo genere di consultazione dai partiti e dalle loro coalizioni si esprimono sulla selezione dei candidabili, dunque, non eleggono. La loro decisione non ha l’effetto di determinare il contenuto della scelta, ossia di preporre a cariche (interne come esterne al partito) il o i soggetti votati, ma solo di auspicarne la candidatura e di sollecitarne l’elezione a coloro che ne hanno rispettivamente il potere, formale o sostanziale. In questo senso, nel saggio si afferma che la definizione di elezioni per le cd. primarie è impropria e fuorviante e si prospetta l’idea che si tratti di un potere di “proposta”, che risulterà più incisivo se espressamente richiesto dalle norme interne al partito come obbligatorio e vincolante rispetto al potere di determinare i candidati (comunque, di regola, di competenza dei vertici del partiti). Nell’analisi si distinguono e si analizzano le procedure che mirano ad individuare coloro che si proporranno all’elezione da parte del corpo elettorale (ipotesi A) o all’organo costituzionale investito del potere di nomina (ipotesi B), dalle procedure adottate per determinare gli incarichi di responsabilità dentro le formazioni politiche (singoli partiti o movimenti o loro coalizioni) (ipotesi C). Si analizza la disciplina vigente Toscana e in Calabria, dove le leggi regionali hanno incluso espressamente le primarie nell’ iter elettorale, con la conseguenza che tali consultazioni hanno assunto un rilievo come atto di un più generale procedimento pubblico e sono stati introdotti speciali limiti all’autonomia privata delle formazioni politiche. Si riportano e commentano le esperienze effettivamente realizzate dentro e fuori i partiti, a partire dalla disamina delle fonti statutarie e regolamentari di riferimento e tenuto conto del sistema di garanzie da queste apprestate all’esercizio del voto. Il lavoro si conclude con osservazioni critiche sul sistema dei partiti e sulla definizione della loro forma nel contesto italiano, nonché sull’effettiva efficacia delle “primarie” nel concorso alla determinazione democratica della politica nazionale.
La selezione delle élite politiche: partiti, metodo democratico e “primarie” / Marsocci, Paola. - STAMPA. - 1(2012), pp. 713-741.
La selezione delle élite politiche: partiti, metodo democratico e “primarie”
MARSOCCI, Paola
2012
Abstract
La dottrina costituzionalistica italiana è oggi accumunata da un interesse crescente, ma anche da un atteggiamento prevalentemente cauto riguardo all’inquadramento delle consultazioni cd. “primarie” svolte delle formazioni partitiche e delle loro coalizioni Selezionare l’élite politica significa dar corso alla previsione costituzionale che indica la funzione fondamentale dei partiti politici, ossia “la determinazione della politica nazionale”. Il metodo democratico richiede che tale selezione avvenga tramite candidature, ossia proposte di alcuni soggetti ad altri soggetti, mai coincidenti, a cui è richiesto di valutarle e approvarle. Il saggio mette in evidenza che occorre distinguere la selezione dei candibili, dalla scelta dei candidati e, soprattutto, dal loro incardinamento nella carica (elezione o nomina). I soggetti (elettori, cittadini o anche stranieri) chiamati a questo genere di consultazione dai partiti e dalle loro coalizioni si esprimono sulla selezione dei candidabili, dunque, non eleggono. La loro decisione non ha l’effetto di determinare il contenuto della scelta, ossia di preporre a cariche (interne come esterne al partito) il o i soggetti votati, ma solo di auspicarne la candidatura e di sollecitarne l’elezione a coloro che ne hanno rispettivamente il potere, formale o sostanziale. In questo senso, nel saggio si afferma che la definizione di elezioni per le cd. primarie è impropria e fuorviante e si prospetta l’idea che si tratti di un potere di “proposta”, che risulterà più incisivo se espressamente richiesto dalle norme interne al partito come obbligatorio e vincolante rispetto al potere di determinare i candidati (comunque, di regola, di competenza dei vertici del partiti). Nell’analisi si distinguono e si analizzano le procedure che mirano ad individuare coloro che si proporranno all’elezione da parte del corpo elettorale (ipotesi A) o all’organo costituzionale investito del potere di nomina (ipotesi B), dalle procedure adottate per determinare gli incarichi di responsabilità dentro le formazioni politiche (singoli partiti o movimenti o loro coalizioni) (ipotesi C). Si analizza la disciplina vigente Toscana e in Calabria, dove le leggi regionali hanno incluso espressamente le primarie nell’ iter elettorale, con la conseguenza che tali consultazioni hanno assunto un rilievo come atto di un più generale procedimento pubblico e sono stati introdotti speciali limiti all’autonomia privata delle formazioni politiche. Si riportano e commentano le esperienze effettivamente realizzate dentro e fuori i partiti, a partire dalla disamina delle fonti statutarie e regolamentari di riferimento e tenuto conto del sistema di garanzie da queste apprestate all’esercizio del voto. Il lavoro si conclude con osservazioni critiche sul sistema dei partiti e sulla definizione della loro forma nel contesto italiano, nonché sull’effettiva efficacia delle “primarie” nel concorso alla determinazione democratica della politica nazionale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.