This essay moves from a study of constitutional decisions based on the criteria of reason and persuasive judgment and on the principles that inform the legal system, qualified fundamental, supreme, essential, inviolable.

Il presente saggio muove da uno studio della giurisprudenza costituzionale fondata sul criterio-principio di ragionevolezza e sui sommi principi che informano l’ordinamento giuridico, qualificati ora fondamentali, ora supremi, ora essenziali, ora inviolabili. Dall’analisi di questi giudizi, risulta che la Corte talvolta ricorre a parametri che in realtà sono postulati, con riguardo ai quali manca l’identificazione del loro contenuto di valore in relazione ad altre norme costituzionali (ad es. l’ordine pubblico); molte volte, invece, costruisce le relative motivazioni basandosi su presupposti, ossia su ragionamenti di carattere logico che il giudice ritiene accettabili universalmente per evidenza o per la stessa comune e tradizionale vigenza di un principio (ad es. la divisione dei poteri). Dal punto di vista storico, emerge una certa discontinuità. Nel “primo dodicennio” di attività della Corte, prevalgono giudizi fondati su presupposti, nel senso anzidetto; successivamente la giurisprudenza costituzionale, impegnata a configurare l’ordinamento interno in rapporto a quello comunitario e a quello canonico, è invece soprattutto basata su postulati; infine, a partire dalla sent. 1146/1988, si riscontra una molteplicità di decisioni nuovamente basate su presupposti, che vedono la Corte costituzionale impegnata ad identificare principi e a spiegare la stessa “ragionevolezza”. Il fenomeno del ricorso della Corte a valori comuni e al comune valore della ragione, per la sua consistenza, invita a riconoscere l’insopprimibile necessità processuale del ricorso a criteri logici e ad argomentazioni razionali. Al riguardo si profilano due paradossi. Da un lato, il dato che emerge contrasta con la crisi della razionalità, del senso e dell’universalità che caratterizza il pensiero contemporaneo. Dall’altro, la risposta di certezza che si vorrebbe offrire attraverso procedimenti, schemi, tests e regole con cui rendere prevedibili i giudizi di costituzionalità, contrasta a sua volta con il fatto che le stesse scienze fisico-matematiche rifiutano oggi un sistema di segni “chiuso”, privo di presupposti concettuali esterni al sistema stesso e ai suoi assiomi (teorema di Gödel). Inoltre lo stesso giudizio di analogia, cui la Corte è costretta a ricorrere con frequenza, ha il suo fondamento oltre la logica formale; a loro volta le regole e i criteri ricorrenti e ripetibili pongono il problema della loro prima determinazione e del relativo fondamento. Vale inoltre osservare che talune soluzioni operate dalla Corte e dalla stessa dichiarate valevoli pro futuro (cfr. ad es. sent. n. 303/2003), non solo sono state fortemente criticate dalla dottrina proprio sul terreno dei valori (ad. es. l’autonomia) ma sono state anche smentite dalla giurisprudenza costituzionale immediatamente successiva (cfr. sent. n. 151/2005). Il problema della certezza sembra quindi trovare soluzione non tanto in una giurisprudenza procedimentale, quanto piuttosto nell’universo significativo e, quindi, interpretativo.

Principi fondamentali, supremi, essenziali e inviolabili nella giurisprudenza costituzionale / Razzano, Giovanna. - In: DIRITTO E SOCIETÀ. - ISSN 0391-7428. - STAMPA. - (2006), pp. 587-621.

Principi fondamentali, supremi, essenziali e inviolabili nella giurisprudenza costituzionale

RAZZANO, GIOVANNA
2006

Abstract

This essay moves from a study of constitutional decisions based on the criteria of reason and persuasive judgment and on the principles that inform the legal system, qualified fundamental, supreme, essential, inviolable.
2006
Il presente saggio muove da uno studio della giurisprudenza costituzionale fondata sul criterio-principio di ragionevolezza e sui sommi principi che informano l’ordinamento giuridico, qualificati ora fondamentali, ora supremi, ora essenziali, ora inviolabili. Dall’analisi di questi giudizi, risulta che la Corte talvolta ricorre a parametri che in realtà sono postulati, con riguardo ai quali manca l’identificazione del loro contenuto di valore in relazione ad altre norme costituzionali (ad es. l’ordine pubblico); molte volte, invece, costruisce le relative motivazioni basandosi su presupposti, ossia su ragionamenti di carattere logico che il giudice ritiene accettabili universalmente per evidenza o per la stessa comune e tradizionale vigenza di un principio (ad es. la divisione dei poteri). Dal punto di vista storico, emerge una certa discontinuità. Nel “primo dodicennio” di attività della Corte, prevalgono giudizi fondati su presupposti, nel senso anzidetto; successivamente la giurisprudenza costituzionale, impegnata a configurare l’ordinamento interno in rapporto a quello comunitario e a quello canonico, è invece soprattutto basata su postulati; infine, a partire dalla sent. 1146/1988, si riscontra una molteplicità di decisioni nuovamente basate su presupposti, che vedono la Corte costituzionale impegnata ad identificare principi e a spiegare la stessa “ragionevolezza”. Il fenomeno del ricorso della Corte a valori comuni e al comune valore della ragione, per la sua consistenza, invita a riconoscere l’insopprimibile necessità processuale del ricorso a criteri logici e ad argomentazioni razionali. Al riguardo si profilano due paradossi. Da un lato, il dato che emerge contrasta con la crisi della razionalità, del senso e dell’universalità che caratterizza il pensiero contemporaneo. Dall’altro, la risposta di certezza che si vorrebbe offrire attraverso procedimenti, schemi, tests e regole con cui rendere prevedibili i giudizi di costituzionalità, contrasta a sua volta con il fatto che le stesse scienze fisico-matematiche rifiutano oggi un sistema di segni “chiuso”, privo di presupposti concettuali esterni al sistema stesso e ai suoi assiomi (teorema di Gödel). Inoltre lo stesso giudizio di analogia, cui la Corte è costretta a ricorrere con frequenza, ha il suo fondamento oltre la logica formale; a loro volta le regole e i criteri ricorrenti e ripetibili pongono il problema della loro prima determinazione e del relativo fondamento. Vale inoltre osservare che talune soluzioni operate dalla Corte e dalla stessa dichiarate valevoli pro futuro (cfr. ad es. sent. n. 303/2003), non solo sono state fortemente criticate dalla dottrina proprio sul terreno dei valori (ad. es. l’autonomia) ma sono state anche smentite dalla giurisprudenza costituzionale immediatamente successiva (cfr. sent. n. 151/2005). Il problema della certezza sembra quindi trovare soluzione non tanto in una giurisprudenza procedimentale, quanto piuttosto nell’universo significativo e, quindi, interpretativo.
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Principi fondamentali, supremi, essenziali e inviolabili nella giurisprudenza costituzionale / Razzano, Giovanna. - In: DIRITTO E SOCIETÀ. - ISSN 0391-7428. - STAMPA. - (2006), pp. 587-621.
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