This paper analyzes how the improper formulation of the new art. 195 Code of Criminal Procedure, paragraph 4 (as amended by s. 1 March 2001, No. 63.) has opened the way for contrasts interpretive case law

Il lavoro analizza come l'impropria formulazione del nuovo art. 195 comma 4 c.p.p. (come modificato dalla l. 1º marzo 2001, n. 63) abbia aperto la strada a contrasti interpretativi giurisprudenziali e, quindi, alla necessità di un intervento delle Sezioni unite. Nella disposizione, infatti, da una parte è prescritto che gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria non possano essere chiamati a deporre su quanto hanno appreso dai testimoni «con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettera a) e b), c.p.p.», dall'altra viene precisato che «negli altri casi» si applica la disciplina generale della testimonianza indiretta. Appare chiaro che l'estensione del divieto contenuto nell'art. 195 comma 4 c.p.p. varierà sensibilmente a seconda del significato che si voglia attribuire al sintagma 'le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettera a) e b) c.p.p.'

Testimonianza indiretta della polizia giudiziaria sulle sommarie informazioni annotate e deroghe al principio della formazione della prova in contraddittorio / Aprati, Roberta. - In: CASSAZIONE PENALE. - ISSN 1125-856X. - STAMPA. - 3:(2004), pp. 1011-1020.

Testimonianza indiretta della polizia giudiziaria sulle sommarie informazioni annotate e deroghe al principio della formazione della prova in contraddittorio

APRATI, ROBERTA
2004

Abstract

This paper analyzes how the improper formulation of the new art. 195 Code of Criminal Procedure, paragraph 4 (as amended by s. 1 March 2001, No. 63.) has opened the way for contrasts interpretive case law
2004
Il lavoro analizza come l'impropria formulazione del nuovo art. 195 comma 4 c.p.p. (come modificato dalla l. 1º marzo 2001, n. 63) abbia aperto la strada a contrasti interpretativi giurisprudenziali e, quindi, alla necessità di un intervento delle Sezioni unite. Nella disposizione, infatti, da una parte è prescritto che gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria non possano essere chiamati a deporre su quanto hanno appreso dai testimoni «con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettera a) e b), c.p.p.», dall'altra viene precisato che «negli altri casi» si applica la disciplina generale della testimonianza indiretta. Appare chiaro che l'estensione del divieto contenuto nell'art. 195 comma 4 c.p.p. varierà sensibilmente a seconda del significato che si voglia attribuire al sintagma 'le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettera a) e b) c.p.p.'
Testimonianza indiretta della polizia giudiziaria; Sommarie informazioni; Verbali e annotazioni; Deposition of police
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Testimonianza indiretta della polizia giudiziaria sulle sommarie informazioni annotate e deroghe al principio della formazione della prova in contraddittorio / Aprati, Roberta. - In: CASSAZIONE PENALE. - ISSN 1125-856X. - STAMPA. - 3:(2004), pp. 1011-1020.
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