Il recente D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37, è stato emanato per disciplinare le modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale, militare e non, impiegato nelle missioni militari all’estero, nei confl itti e nelle basi militari nazionali, con conseguente concessione di una serie di benefi ci sostanzialmente simili a quelli previsti per le vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata. Sotto il profi lo medico-legale è di particolare rilievo la metodologia valutativa proposta, in non pochi punti francamente opinabile, che prevede: a) l’equiparazione a precise percentuali invalidanti delle tabelle e categorie di ascrivibilità di cui alla normativa in tema di pensioni privilegiate; b) la valutazione del danno biologico (nonché del suo eventuale incremento nel caso concreto) e c) del danno morale da parte delle Commissioni mediche ospedaliere; d) una del tutto originale formula di calcolo dell’invalidità complessiva che comprende oltre al danno morale anche il danno biologico e l’invalidità permanente quale riduzione della capacità lavorativa generica. Sebbene il D.P.R. 37/2009 sia rivolto esclusivamente al riconoscimento di peculiari cause di servizio per specifi che categorie di cittadini, la portata delle predette indicazioni valutative appare andare ben oltre. In effetti, si deve tener conto del fatto che queste risultano applicabili anche a tutti i soggetti tutelati dalla normativa sulle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata. Peraltro non va dimenticato che le tabelle di cui alla normativa in tema di pensioni di guerra, sono ancor oggi il necessario riferimento per la valutazione del danno nell’ambito delle pensioni privilegiate ordinarie e dell’equo indennizzo nonché in non pochi altri settori valutativi. Anche alla luce della giurisprudenza successiva all’emanazione del D.P.R. 37/2009, il rischio da scongiurare è che si possa giungere alla poco augurabile ipotesi di richiamare detta metodologia di valutazione anche per la stima complessiva del danno alla persona nell’ambito della responsabilità civile.

SINGOLARI INDICAZIONI LEGISLATIVE IN TEMA DI VALUTAZIONE DEL DANNO ALLA PERSONA (D.P.R. 37/2009): VERSO UNA TRASFIGURAZIONE FRA CAPACITà LAVORATIVA GENERICA, DANNO BIOLOGICO E DANNO MORALE / Bolino, Giorgio; Arbarello, Paolo. - 1:(2010), pp. 1-24.

SINGOLARI INDICAZIONI LEGISLATIVE IN TEMA DI VALUTAZIONE DEL DANNO ALLA PERSONA (D.P.R. 37/2009): VERSO UNA TRASFIGURAZIONE FRA CAPACITà LAVORATIVA GENERICA, DANNO BIOLOGICO E DANNO MORALE

BOLINO, Giorgio;ARBARELLO, Paolo
2010

Abstract

Il recente D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37, è stato emanato per disciplinare le modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale, militare e non, impiegato nelle missioni militari all’estero, nei confl itti e nelle basi militari nazionali, con conseguente concessione di una serie di benefi ci sostanzialmente simili a quelli previsti per le vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata. Sotto il profi lo medico-legale è di particolare rilievo la metodologia valutativa proposta, in non pochi punti francamente opinabile, che prevede: a) l’equiparazione a precise percentuali invalidanti delle tabelle e categorie di ascrivibilità di cui alla normativa in tema di pensioni privilegiate; b) la valutazione del danno biologico (nonché del suo eventuale incremento nel caso concreto) e c) del danno morale da parte delle Commissioni mediche ospedaliere; d) una del tutto originale formula di calcolo dell’invalidità complessiva che comprende oltre al danno morale anche il danno biologico e l’invalidità permanente quale riduzione della capacità lavorativa generica. Sebbene il D.P.R. 37/2009 sia rivolto esclusivamente al riconoscimento di peculiari cause di servizio per specifi che categorie di cittadini, la portata delle predette indicazioni valutative appare andare ben oltre. In effetti, si deve tener conto del fatto che queste risultano applicabili anche a tutti i soggetti tutelati dalla normativa sulle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata. Peraltro non va dimenticato che le tabelle di cui alla normativa in tema di pensioni di guerra, sono ancor oggi il necessario riferimento per la valutazione del danno nell’ambito delle pensioni privilegiate ordinarie e dell’equo indennizzo nonché in non pochi altri settori valutativi. Anche alla luce della giurisprudenza successiva all’emanazione del D.P.R. 37/2009, il rischio da scongiurare è che si possa giungere alla poco augurabile ipotesi di richiamare detta metodologia di valutazione anche per la stima complessiva del danno alla persona nell’ambito della responsabilità civile.
2010
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
SINGOLARI INDICAZIONI LEGISLATIVE IN TEMA DI VALUTAZIONE DEL DANNO ALLA PERSONA (D.P.R. 37/2009): VERSO UNA TRASFIGURAZIONE FRA CAPACITà LAVORATIVA GENERICA, DANNO BIOLOGICO E DANNO MORALE / Bolino, Giorgio; Arbarello, Paolo. - 1:(2010), pp. 1-24.
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/30749
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact