Pur non ipotizzando la radicale riforma dell’attuale legge sull’organizzazione dei Servizi per l’informazione e la sicurezza, il recente disegno di legge governativo propone una più evoluta concezione del “segreto di Stato”. La odierna previsione legislativa (che ad esso sia sottoposto tutto quello che –ove divulgato- possa essere anche solo teoricamente “idoneo” a recare un danno alla integrità dello Stato, in riferimento alla difesa di specifici interessi e beni costituzionali) viene così a modificarsi nell’esigenza che venga mantenuto riservato solo ciò che –se diffuso al di fuori degli ambienti autorizzati a conoscerlo- li mette in pericolo concreto o arreca loro un dato immediato e diretto. Tuttavia –in assenza di una specifica previsione dei vari livelli di segretezza, introdotta con una norma di valore legislativo primario- sembra possibile ed opportuno fare riferimento alla normativa dell’UE in argomento. In essa –che è stata già recepita positivamente dall’ordinamento italiano- le distinte “classificazioni di segretezza” sono puntualmente ricollegate alla diversa gravità del danno temuto, derivante dalla divulgazione, e alle differenti e “categorizzate” possibili conseguenze negative derivanti da quella.
Informazioni e segreto di Stato. Considerazioni in margine ad un recente disegno di legge / Franchini, Marco. - In: DIRITTO ED ECONOMIA DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE. - ISSN 1827-0395. - 1:(2004), pp. 5-222.
Informazioni e segreto di Stato. Considerazioni in margine ad un recente disegno di legge.
FRANCHINI, Marco
2004
Abstract
Pur non ipotizzando la radicale riforma dell’attuale legge sull’organizzazione dei Servizi per l’informazione e la sicurezza, il recente disegno di legge governativo propone una più evoluta concezione del “segreto di Stato”. La odierna previsione legislativa (che ad esso sia sottoposto tutto quello che –ove divulgato- possa essere anche solo teoricamente “idoneo” a recare un danno alla integrità dello Stato, in riferimento alla difesa di specifici interessi e beni costituzionali) viene così a modificarsi nell’esigenza che venga mantenuto riservato solo ciò che –se diffuso al di fuori degli ambienti autorizzati a conoscerlo- li mette in pericolo concreto o arreca loro un dato immediato e diretto. Tuttavia –in assenza di una specifica previsione dei vari livelli di segretezza, introdotta con una norma di valore legislativo primario- sembra possibile ed opportuno fare riferimento alla normativa dell’UE in argomento. In essa –che è stata già recepita positivamente dall’ordinamento italiano- le distinte “classificazioni di segretezza” sono puntualmente ricollegate alla diversa gravità del danno temuto, derivante dalla divulgazione, e alle differenti e “categorizzate” possibili conseguenze negative derivanti da quella.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.