In questa comunicazione ad un importante convegno organizzato pochi mesi dopo la riforma organica del diritto delle società di capitali e cooperative del 2003, l’A. svolge anzitutto una breve introduzione sulle più recenti teorie espresse dalla nostra dottrina di diritto societario sul tema dei conferimenti dei soci nelle società di capitali. I conferimenti in effetti appaiono costituire, sempre più nel nuovo diritto, l’ultimo e perdurante elemento che individua e qualifica la partecipazione sociale e dunque lo status socii. Il diritto societario è infatti oggi visto come la disciplina di un’operazione di finanziamento qualificato dal fine di investimento e dalla soggezione al rischio d’impresa (i soci si distinguono dagli altri finanziatori dell’impresa sociale in quanto, eseguendo conferimenti in senso tecnico, sono residual claimants e la disciplina di questa particolare operazione di investimento è data dalla disciplina del capitale sociale in cui i conferimenti affluiscono). A seguito della riforma, tale disciplina è peraltro oggi assai più variegata, in corrispondenza con l’ampia possibilità riconosciuta dal nuovo diritto di emissione di numerose tipologie di azioni da parte della S.p.a.. La riforma ha poi introdotto nel sistema una nuova nozione, quella di apporto, che è un finanziamento che ha come contropartita l’emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni (art. 2346, co. 6 c.c. e art. 2447-ter. lett. d) c.c.). L’A. si pone quindi l’interrogativo se i sottoscrittori di tali strumenti finanziari, che certamente non sono soci non contribuendo alla formazione del capitale, siano allora semplici creditori, al pari degli obbligazionisti, ovvero costituiscano un tertium genus, come risulterebbe dalla diffusa definizione degli strumenti finanziari come “ibridi”. La risposta è tratta dall’esame dell’art. 2411, co. 3 c.c., e dunque a giudizio dell’A. non sono creditori (con tutte le conseguenze che ne derivano anche ai fini della formazione del bilancio della S.p.a.) coloro che sottoscrivano strumenti finanziari che condizionino all’andamento economico della società non solo la remunerazione dell’investimento, ma anche l’entità del rimborso del capitale. Infine, dopo un’analisi delle principali novità introdotte dalla riforma nella disciplina dei conferimenti nella S.p.a. e nella S.r.l., il lavoro si conclude con una critica della nuova formulazione del reato di formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) e con una proposta di modifica del testo letterale della disposizione.
Conferimenti e apporti / Gommellini, Alberto. - STAMPA. - 1:(2006), pp. 87-100. (Intervento presentato al convegno Libertà e responsabilità nel nuovo diritto societario tenutosi a Roma nel 22-23 aprile 2004).
Conferimenti e apporti
GOMMELLINI, Alberto
2006
Abstract
In questa comunicazione ad un importante convegno organizzato pochi mesi dopo la riforma organica del diritto delle società di capitali e cooperative del 2003, l’A. svolge anzitutto una breve introduzione sulle più recenti teorie espresse dalla nostra dottrina di diritto societario sul tema dei conferimenti dei soci nelle società di capitali. I conferimenti in effetti appaiono costituire, sempre più nel nuovo diritto, l’ultimo e perdurante elemento che individua e qualifica la partecipazione sociale e dunque lo status socii. Il diritto societario è infatti oggi visto come la disciplina di un’operazione di finanziamento qualificato dal fine di investimento e dalla soggezione al rischio d’impresa (i soci si distinguono dagli altri finanziatori dell’impresa sociale in quanto, eseguendo conferimenti in senso tecnico, sono residual claimants e la disciplina di questa particolare operazione di investimento è data dalla disciplina del capitale sociale in cui i conferimenti affluiscono). A seguito della riforma, tale disciplina è peraltro oggi assai più variegata, in corrispondenza con l’ampia possibilità riconosciuta dal nuovo diritto di emissione di numerose tipologie di azioni da parte della S.p.a.. La riforma ha poi introdotto nel sistema una nuova nozione, quella di apporto, che è un finanziamento che ha come contropartita l’emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni (art. 2346, co. 6 c.c. e art. 2447-ter. lett. d) c.c.). L’A. si pone quindi l’interrogativo se i sottoscrittori di tali strumenti finanziari, che certamente non sono soci non contribuendo alla formazione del capitale, siano allora semplici creditori, al pari degli obbligazionisti, ovvero costituiscano un tertium genus, come risulterebbe dalla diffusa definizione degli strumenti finanziari come “ibridi”. La risposta è tratta dall’esame dell’art. 2411, co. 3 c.c., e dunque a giudizio dell’A. non sono creditori (con tutte le conseguenze che ne derivano anche ai fini della formazione del bilancio della S.p.a.) coloro che sottoscrivano strumenti finanziari che condizionino all’andamento economico della società non solo la remunerazione dell’investimento, ma anche l’entità del rimborso del capitale. Infine, dopo un’analisi delle principali novità introdotte dalla riforma nella disciplina dei conferimenti nella S.p.a. e nella S.r.l., il lavoro si conclude con una critica della nuova formulazione del reato di formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) e con una proposta di modifica del testo letterale della disposizione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.