L’indagine si pone l’obiettivo di affrontare due significative problematiche relative all’atto di destinazione patrimoniale. La prima riguarda l’oggetto dell’atto di destinazione e la possibilità di destinare quote societarie, superando il dato testuale dell’art. 2645-ter del codice civile che limita l’oggetto ai soli beni immobili e ai beni mobili iscritti in pubblico registro; la seconda, invece, attiene al contenuto dell’atto di destinazione e alla possibilità, in mancanza di espresso riferimento normativo, che l’atto di destinazione contenga anche un mandato gestorio che sia funzionale alla realizzazione della destinazione. In premessa, tuttavia, vengono sinteticamente richiamate le linee di fondo delle due principali letture dell’art. 2645-ter, attinenti all’interpretazione dì questa norma e alla sua collocazione sistematica: la prima, sostanzialista, secondo cui la norma in questione non sarebbe solamente una norma sulla pubblicità ma anche una norma sulla fattispecie, prescindendo quindi dalla sua collocazione topografica, mentre la seconda lettura, di tipo formalista, evidenziando la sua collocazione sistematica, giunge a ritenere che questa sia una norma che disciplini esclusivamente gli aspetti relativi alla pubblicità, ponendo l’accento più sull’effetto di separazione patrimoniale che non sull’atto di destinazione. La soluzione delle problematiche suesposte passa anche attraverso l’adozione dell’una o dell’altra prospettiva: mentre infatti la lettura sostanzialistica porta a ritenere che l’indicazione dei beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri non esaurisca l’area dei beni conferibili in destinazione, la lettura formalistica porta invece a ritenere che l’elenco sia da ritenersi tassativo in quanto la natura dei beni è strettamente collegata alla funzione pubblicitaria. Tuttavia, il problema della estensione dell’oggetto della destinazione alle quote di Srl si è posto anche con riferimento ad altre discipline tipiche di destinazione, come nel caso del fondo patrimoniale, dove la dottrina ha dovuto necessariamente seguire un diverso percorso basato sulla natura delle partecipazioni societarie e sull’assimilazione della destinazione al trasferimento e in generale alla circolazione. Tenendo presente questa importante indicazione, quindi, si ritiene che il problema della conferibilità nell’atto di destinazione regolato dall’art. 2645-ter di quote di Srl, possa essere risolto sia adottando la lettura sostanzialistica della norma, sia accogliendo la tesi dell’assimilazione di dette quote ai beni mobili iscritti in pubblici registri, allorchè si faccia riferimento alle medesime riflessioni fatte con riguardo all’istituto del fondo patrimoniale. Per quanto riguarda la seconda problematica, cioè il contenuto dell’atto di destinazione, e in particolare la lacuna della norma con riferimento al profilo gestorio, si evidenzia la necessità di un rinvio al principio di effettività della destinazione, la cui applicazione consente di controllare adeguatamente il rapporto tra destinazione e separazione, rendendo sempre più eccezionali le ipotesi di destinazioni che vengano poste in essere al solo fine di creare patrimoni separati e quindi di limitare la responsabilità patrimoniale. In particolare viene in evidenza la qualificazione dell’atto negoziale di destinazione non quale singolo atto di autonomia, ma come procedimento complesso che, evocando la nozione di operazione economica, ricomprende anche l’attuazione della destinazione. Pertanto, si ritiene che l’attività destinatoria così concepita non possa non ricomprendere le regole di gestione del bene, le quali appaiono il presupposto per la realizzazione della finalità impressa al bene o al patrimonio.

Destinazione patrimoniale e impresa: oggetto e contenuto dell'atto di destinazione / Bianca, Mirzia Rosa. - STAMPA. - 1:(2010), pp. 106-112. (Intervento presentato al convegno Famiglia e impresa: strumenti negoziali per la separazione patrimoniale tenutosi a Roma nel 21 novembre 2009).

Destinazione patrimoniale e impresa: oggetto e contenuto dell'atto di destinazione

BIANCA, Mirzia Rosa
2010

Abstract

L’indagine si pone l’obiettivo di affrontare due significative problematiche relative all’atto di destinazione patrimoniale. La prima riguarda l’oggetto dell’atto di destinazione e la possibilità di destinare quote societarie, superando il dato testuale dell’art. 2645-ter del codice civile che limita l’oggetto ai soli beni immobili e ai beni mobili iscritti in pubblico registro; la seconda, invece, attiene al contenuto dell’atto di destinazione e alla possibilità, in mancanza di espresso riferimento normativo, che l’atto di destinazione contenga anche un mandato gestorio che sia funzionale alla realizzazione della destinazione. In premessa, tuttavia, vengono sinteticamente richiamate le linee di fondo delle due principali letture dell’art. 2645-ter, attinenti all’interpretazione dì questa norma e alla sua collocazione sistematica: la prima, sostanzialista, secondo cui la norma in questione non sarebbe solamente una norma sulla pubblicità ma anche una norma sulla fattispecie, prescindendo quindi dalla sua collocazione topografica, mentre la seconda lettura, di tipo formalista, evidenziando la sua collocazione sistematica, giunge a ritenere che questa sia una norma che disciplini esclusivamente gli aspetti relativi alla pubblicità, ponendo l’accento più sull’effetto di separazione patrimoniale che non sull’atto di destinazione. La soluzione delle problematiche suesposte passa anche attraverso l’adozione dell’una o dell’altra prospettiva: mentre infatti la lettura sostanzialistica porta a ritenere che l’indicazione dei beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri non esaurisca l’area dei beni conferibili in destinazione, la lettura formalistica porta invece a ritenere che l’elenco sia da ritenersi tassativo in quanto la natura dei beni è strettamente collegata alla funzione pubblicitaria. Tuttavia, il problema della estensione dell’oggetto della destinazione alle quote di Srl si è posto anche con riferimento ad altre discipline tipiche di destinazione, come nel caso del fondo patrimoniale, dove la dottrina ha dovuto necessariamente seguire un diverso percorso basato sulla natura delle partecipazioni societarie e sull’assimilazione della destinazione al trasferimento e in generale alla circolazione. Tenendo presente questa importante indicazione, quindi, si ritiene che il problema della conferibilità nell’atto di destinazione regolato dall’art. 2645-ter di quote di Srl, possa essere risolto sia adottando la lettura sostanzialistica della norma, sia accogliendo la tesi dell’assimilazione di dette quote ai beni mobili iscritti in pubblici registri, allorchè si faccia riferimento alle medesime riflessioni fatte con riguardo all’istituto del fondo patrimoniale. Per quanto riguarda la seconda problematica, cioè il contenuto dell’atto di destinazione, e in particolare la lacuna della norma con riferimento al profilo gestorio, si evidenzia la necessità di un rinvio al principio di effettività della destinazione, la cui applicazione consente di controllare adeguatamente il rapporto tra destinazione e separazione, rendendo sempre più eccezionali le ipotesi di destinazioni che vengano poste in essere al solo fine di creare patrimoni separati e quindi di limitare la responsabilità patrimoniale. In particolare viene in evidenza la qualificazione dell’atto negoziale di destinazione non quale singolo atto di autonomia, ma come procedimento complesso che, evocando la nozione di operazione economica, ricomprende anche l’attuazione della destinazione. Pertanto, si ritiene che l’attività destinatoria così concepita non possa non ricomprendere le regole di gestione del bene, le quali appaiono il presupposto per la realizzazione della finalità impressa al bene o al patrimonio.
2010
9788832475869
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/208912
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