L’articolo affronta la disposizione dell’art. 2467 del codice civile introdotto dalla riforma societaria ed in base alla quale il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla posizione degli altri creditori e qualora siano avvenuti nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società devono essere restituiti. Premesso che i finanziamenti dei soci hanno causa in un’operazione di prestito e non in un conferimento in conto capitale, la norma si giustifica nei termini in cui è scritta come regola di eccezione peraltro limitata ai casi in essa espressamente contemplati alla regola ordinaria. Nell’articolo vengono affrontati alcuni problemi. Quello relativo alla posizione degli amministratori della società alla quale il prestito è stato erogato interrogandosi sui doveri dei predetti amministratori e si conclude per il dovere, in presenza delle condizioni di applicazione della norma consistente nell’obbligo di indicare nella nota integrativa al bilancio anche i crediti postergati ex legem. L’articolo prosegue affrontando la questione se gli amministratori debbano rimborsare o meno i prestiti dei soci ed a quali condizioni. Sul punto si conclude che l’amministratore possa legittimamente rifiutare il rimborso, allorché sussistano le condizioni di cui al 2° comma dell’art. 2467 ed altresì alla condizione che al momento in cui il rimborso è richiesto dal socio, la società non ha mezzi propri sufficienti per garantire il soddisfacimento degli altri creditori sociali. Un secondo argomento trattato nell’articolo è proprio quello di accertare la necessità della ricorrenza di entrambe le condizioni indicate dalla norma. Alla stregua di un ragionamento alquanto complesso si è pervenuti ad una conclusione dubitativa denunziando le lacune contenute nella norma. Si è infine brevemente discusso e negativamente il problema risolto dell’estensibilità della disposizione alla società per azioni non appartenente ad alcun gruppo.
SOTTOCAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E FINANZIAMENTI DEI SOCI / Vassalli, Francesco. - In: RIVISTA DI DIRITTO DELL'IMPRESA. - ISSN 1593-9502. - STAMPA. - 2:(2004), p. 263.
SOTTOCAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E FINANZIAMENTI DEI SOCI
VASSALLI, Francesco
2004
Abstract
L’articolo affronta la disposizione dell’art. 2467 del codice civile introdotto dalla riforma societaria ed in base alla quale il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla posizione degli altri creditori e qualora siano avvenuti nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società devono essere restituiti. Premesso che i finanziamenti dei soci hanno causa in un’operazione di prestito e non in un conferimento in conto capitale, la norma si giustifica nei termini in cui è scritta come regola di eccezione peraltro limitata ai casi in essa espressamente contemplati alla regola ordinaria. Nell’articolo vengono affrontati alcuni problemi. Quello relativo alla posizione degli amministratori della società alla quale il prestito è stato erogato interrogandosi sui doveri dei predetti amministratori e si conclude per il dovere, in presenza delle condizioni di applicazione della norma consistente nell’obbligo di indicare nella nota integrativa al bilancio anche i crediti postergati ex legem. L’articolo prosegue affrontando la questione se gli amministratori debbano rimborsare o meno i prestiti dei soci ed a quali condizioni. Sul punto si conclude che l’amministratore possa legittimamente rifiutare il rimborso, allorché sussistano le condizioni di cui al 2° comma dell’art. 2467 ed altresì alla condizione che al momento in cui il rimborso è richiesto dal socio, la società non ha mezzi propri sufficienti per garantire il soddisfacimento degli altri creditori sociali. Un secondo argomento trattato nell’articolo è proprio quello di accertare la necessità della ricorrenza di entrambe le condizioni indicate dalla norma. Alla stregua di un ragionamento alquanto complesso si è pervenuti ad una conclusione dubitativa denunziando le lacune contenute nella norma. Si è infine brevemente discusso e negativamente il problema risolto dell’estensibilità della disposizione alla società per azioni non appartenente ad alcun gruppo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.