Con la sentenza n. 17665 del 2025, il T.A.R. Lazio ritiene legittima la disciplina del concorso straordinario 2020 nella parte in cui riserva l’accesso a chi abbia maturato almeno tre annualità di servizio presso le scuole statali, escludendo il servizio prestato negli istituti paritari, e qualifica la conseguente deroga al principio del concorso pubblico come eccezionale e perciò ammissibile. La soluzione accolta dal giudice amministrativo non risulta persuasiva sotto diversi profili. La deroga alla regola concorsuale, lungi dal costituire una risposta eccezionale a esigenze straordinarie, rappresenta ormai una modalità ordinaria di governo del personale scolastico, alimentando un vero e proprio “circolo vizioso” del precariato: viene così meno il presupposto stesso di eccezionalità su cui si fonda l’ammissibilità della deroga. Né l’esperienza di servizio richiesta può essere qualificata quale auten- tico“criterio di merito”, in assenza di un parametro selettivo uniforme a monte, mentre l’esclusione del servizio prestato presso le scuole paritarie poggia su una differenza che, alla prova dei fatti, si rivela apparente. Il precariato scolastico, del resto, è l’esito prevedibile di un sistema che rinuncia a una programmazione stabile del fabbisogno e affida il reclutamento a procedure semplificate e meccani- smi di stabilizzazione: la continua elusione del concorso ordinario non lo risolve, ma ne costituisce una concausa.
Il governo del reclutamento scolastico e le deformazioni del principio del concorso pubblico / Cossiga, C.. - In: GIORNALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO. - ISSN 1591-559X. - 4(2026), pp. 520-531.
Il governo del reclutamento scolastico e le deformazioni del principio del concorso pubblico
Caterina Cossiga
2026
Abstract
Con la sentenza n. 17665 del 2025, il T.A.R. Lazio ritiene legittima la disciplina del concorso straordinario 2020 nella parte in cui riserva l’accesso a chi abbia maturato almeno tre annualità di servizio presso le scuole statali, escludendo il servizio prestato negli istituti paritari, e qualifica la conseguente deroga al principio del concorso pubblico come eccezionale e perciò ammissibile. La soluzione accolta dal giudice amministrativo non risulta persuasiva sotto diversi profili. La deroga alla regola concorsuale, lungi dal costituire una risposta eccezionale a esigenze straordinarie, rappresenta ormai una modalità ordinaria di governo del personale scolastico, alimentando un vero e proprio “circolo vizioso” del precariato: viene così meno il presupposto stesso di eccezionalità su cui si fonda l’ammissibilità della deroga. Né l’esperienza di servizio richiesta può essere qualificata quale auten- tico“criterio di merito”, in assenza di un parametro selettivo uniforme a monte, mentre l’esclusione del servizio prestato presso le scuole paritarie poggia su una differenza che, alla prova dei fatti, si rivela apparente. Il precariato scolastico, del resto, è l’esito prevedibile di un sistema che rinuncia a una programmazione stabile del fabbisogno e affida il reclutamento a procedure semplificate e meccani- smi di stabilizzazione: la continua elusione del concorso ordinario non lo risolve, ma ne costituisce una concausa.| File | Dimensione | Formato | |
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