L’ampiezza dei fenomeni di negozialità probatoria si alimenta di una serie di esegesi e linee di pensiero che, col tempo, ne hanno prodotto una concezione distante dalle indicazioni della Carta costituzionale e dall’area derogatoria autorizzata dall’art. 111 comma 5 Cost. La tendenza, da parte dei legislatori, ma anche della prassi, di promuovere le logiche negoziali, per scopi deflativi e, molto spesso, anticognitivi, trova terreno fertile nella costruzione di fattispecie vaghe e indeterminate che, facendo generico riferimento al consenso o al consenso delle parti, riducono il requisito soggettivo a mero formalismo, promuovendo una concezione negoziale della prova che trascura l’effettiva volontarietà delle scelte abdicative dell’imputato. Nella dimensione voluta dalla Costituzione, invece, il consenso dell’imputato non assurge a mero formalismo inserendosi nelle dinamiche derogatorie alla stregua di presupposto di una fattispecie, il cui perfezionamento andrebbe sempre accertato e provato dal giudice per la regolarità del processo. Questo profilo tocca il nucleo essenziale del «controllo della legalità» di cui è onerato il giudice durante lo svolgimento del processo, per appurare che si sia effettivamente perfezionato il presupposto soggettivo di quel che costituisce un’eccezione al regolare metodo di accertamento e conoscenza.
L'espansione della prova negoziata / La Rocca, E.N.. - In: L' INDICE PENALE ONLINE. - ISSN 3103-7429. - 2(2026), pp. 305-332.
L'espansione della prova negoziata
Elvira Nadia La Rocca
2026
Abstract
L’ampiezza dei fenomeni di negozialità probatoria si alimenta di una serie di esegesi e linee di pensiero che, col tempo, ne hanno prodotto una concezione distante dalle indicazioni della Carta costituzionale e dall’area derogatoria autorizzata dall’art. 111 comma 5 Cost. La tendenza, da parte dei legislatori, ma anche della prassi, di promuovere le logiche negoziali, per scopi deflativi e, molto spesso, anticognitivi, trova terreno fertile nella costruzione di fattispecie vaghe e indeterminate che, facendo generico riferimento al consenso o al consenso delle parti, riducono il requisito soggettivo a mero formalismo, promuovendo una concezione negoziale della prova che trascura l’effettiva volontarietà delle scelte abdicative dell’imputato. Nella dimensione voluta dalla Costituzione, invece, il consenso dell’imputato non assurge a mero formalismo inserendosi nelle dinamiche derogatorie alla stregua di presupposto di una fattispecie, il cui perfezionamento andrebbe sempre accertato e provato dal giudice per la regolarità del processo. Questo profilo tocca il nucleo essenziale del «controllo della legalità» di cui è onerato il giudice durante lo svolgimento del processo, per appurare che si sia effettivamente perfezionato il presupposto soggettivo di quel che costituisce un’eccezione al regolare metodo di accertamento e conoscenza.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


