L’ampiezza dei fenomeni di negozialità probatoria si alimenta di una serie di esegesi e linee di pensiero che, col tempo, ne hanno prodotto una concezione distante dalle indicazioni della Carta costituzionale e dall’area derogatoria autorizzata dall’art. 111 comma 5 Cost. La tendenza, da parte dei legislatori, ma anche della prassi, di promuovere le logiche negoziali, per scopi deflativi e, molto spesso, anticognitivi, trova terreno fertile nella costruzione di fattispecie vaghe e indeterminate che, facendo generico riferimento al consenso o al consenso delle parti, riducono il requisito soggettivo a mero formalismo, promuovendo una concezione negoziale della prova che trascura l’effettiva volontarietà delle scelte abdicative dell’imputato. Nella dimensione voluta dalla Costituzione, invece, il consenso dell’imputato non assurge a mero formalismo inserendosi nelle dinamiche derogatorie alla stregua di presupposto di una fattispecie, il cui perfezionamento andrebbe sempre accertato e provato dal giudice per la regolarità del processo. Questo profilo tocca il nucleo essenziale del «controllo della legalità» di cui è onerato il giudice durante lo svolgimento del processo, per appurare che si sia effettivamente perfezionato il presupposto soggettivo di quel che costituisce un’eccezione al regolare metodo di accertamento e conoscenza.

L'espansione della prova negoziata / La Rocca, E.N.. - In: L' INDICE PENALE ONLINE. - ISSN 3103-7429. - 2(2026), pp. 305-332.

L'espansione della prova negoziata

Elvira Nadia La Rocca
2026

Abstract

L’ampiezza dei fenomeni di negozialità probatoria si alimenta di una serie di esegesi e linee di pensiero che, col tempo, ne hanno prodotto una concezione distante dalle indicazioni della Carta costituzionale e dall’area derogatoria autorizzata dall’art. 111 comma 5 Cost. La tendenza, da parte dei legislatori, ma anche della prassi, di promuovere le logiche negoziali, per scopi deflativi e, molto spesso, anticognitivi, trova terreno fertile nella costruzione di fattispecie vaghe e indeterminate che, facendo generico riferimento al consenso o al consenso delle parti, riducono il requisito soggettivo a mero formalismo, promuovendo una concezione negoziale della prova che trascura l’effettiva volontarietà delle scelte abdicative dell’imputato. Nella dimensione voluta dalla Costituzione, invece, il consenso dell’imputato non assurge a mero formalismo inserendosi nelle dinamiche derogatorie alla stregua di presupposto di una fattispecie, il cui perfezionamento andrebbe sempre accertato e provato dal giudice per la regolarità del processo. Questo profilo tocca il nucleo essenziale del «controllo della legalità» di cui è onerato il giudice durante lo svolgimento del processo, per appurare che si sia effettivamente perfezionato il presupposto soggettivo di quel che costituisce un’eccezione al regolare metodo di accertamento e conoscenza.
2026
prova- prove penale- contraddittorio- deroghe al contraddittorio
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
L'espansione della prova negoziata / La Rocca, E.N.. - In: L' INDICE PENALE ONLINE. - ISSN 3103-7429. - 2(2026), pp. 305-332.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/1774625
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