La proposta dell’attuale Governo di modificare i criteri di composizione della Corte costituzionale per “dare voce” alle Regioni, non è del tutto originale. Fu infatti nella passata legislatura che prese forma l’idea in base alla quale la trasformazione della nostra forma di Stato da “regionale” a “federale”, dovesse implicare anche la c.d. “regionalizzazione” della Corte costituzionale (mediante la designazione da parte delle Regioni di parte dei componenti l’organo di garanzia costituzionale). Quest’idea si tradusse in una proposta della Commissione bicamerale “per le riforme costituzionali”, di modifica dell’articolo 135 della nostra Costituzione. L’ipotesi allora formulata fu da me (ma anche da parte importante della dottrina costituzionalistica) fortemente criticata, ritenendo infondati gli stessi presupposti che venivano posti per giustificare la designazione da parte delle Regioni di giudici costituzionali: si ritiene infatti che una modifica della forma di Stato di tipo “federale” (in cui vanno ad estendersi i poteri delle autonomie territoriali) non implica il coinvolgimento della Corte costituzionale e tantomeno pretende la trasformazione dei criteri di composizione.
La derivazione “regionale” di una quota di giudici della corte costituzionale / Azzariti, Gaetano. - In: COSTITUZIONALISMO.IT. - ISSN 2036-6744. - ELETTRONICO. - 2/2003(2003), pp. 1-9.
La derivazione “regionale” di una quota di giudici della corte costituzionale
AZZARITI, GAETANO
Primo
2003
Abstract
La proposta dell’attuale Governo di modificare i criteri di composizione della Corte costituzionale per “dare voce” alle Regioni, non è del tutto originale. Fu infatti nella passata legislatura che prese forma l’idea in base alla quale la trasformazione della nostra forma di Stato da “regionale” a “federale”, dovesse implicare anche la c.d. “regionalizzazione” della Corte costituzionale (mediante la designazione da parte delle Regioni di parte dei componenti l’organo di garanzia costituzionale). Quest’idea si tradusse in una proposta della Commissione bicamerale “per le riforme costituzionali”, di modifica dell’articolo 135 della nostra Costituzione. L’ipotesi allora formulata fu da me (ma anche da parte importante della dottrina costituzionalistica) fortemente criticata, ritenendo infondati gli stessi presupposti che venivano posti per giustificare la designazione da parte delle Regioni di giudici costituzionali: si ritiene infatti che una modifica della forma di Stato di tipo “federale” (in cui vanno ad estendersi i poteri delle autonomie territoriali) non implica il coinvolgimento della Corte costituzionale e tantomeno pretende la trasformazione dei criteri di composizione.File | Dimensione | Formato | |
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