n this essay, written in the context of the author's hearing before the Constitutional Affairs Committee of the Italian Senate, the author examines Bill No. 1785/2021, Provisions for the Promotion of Gender Balance in Constitutional Bodies, Independent Authorities, the Governing Bodies of Companies Controlled by Publicly Controlled Companies, and Government Advisory Committees. The essay argues that the bill represents a commendable effort to broaden the scope of application of Article 51 of the Italian Constitution. For this reason, it deserves strong support, as Article 51 constitutes the specific expression, in public and professional life, of the fundamental constitutional principle of equality between women and men enshrined in Article 3 of the Constitution. Accordingly, Article 51 should not be regarded merely as an aspirational provision envisaged by the Constituent Assembly, but rather as a fully binding constitutional norm with direct legal effect.

Nel saggio l'A. , nel contesto dell'audizione svolta presso la commissione Affari costituzionali, commenta il disegno di legge 1785, del 2021, Norme per la promozione dell’equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo, evidenziando come il disegno di legge rappresenti un meritorio tentativo di ampliare la sfera di applicazione dell’art. 51 della Costituzione. Per tale ragione esso è da accogliere certamente con favore: la norma posta dal richiamato articolo costituzionale costituisce infatti declinazione nella vita pubblica e lavorativa del principio supremo di eguaglianza tra i sessi di cui all’art. 3 Cost. Pertanto, essa non è certo da considerarsi quale mero “auspicio” espresso all’epoca dal Costituente, ma quale norma a tutti gli effetti direttamente vincolante.

Audizione informale presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato concernente il Disegno di legge n. 1785 “Norme per la promozione dell’equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo” / Rodomonte, M.G.. - In: OSSERVATORIO COSTITUZIONALE. - ISSN 2283-7515. - 3:3(2021), pp. 26-36.

Audizione informale presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato concernente il Disegno di legge n. 1785 “Norme per la promozione dell’equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo”

Maria Grazia Rodomonte
2021

Abstract

n this essay, written in the context of the author's hearing before the Constitutional Affairs Committee of the Italian Senate, the author examines Bill No. 1785/2021, Provisions for the Promotion of Gender Balance in Constitutional Bodies, Independent Authorities, the Governing Bodies of Companies Controlled by Publicly Controlled Companies, and Government Advisory Committees. The essay argues that the bill represents a commendable effort to broaden the scope of application of Article 51 of the Italian Constitution. For this reason, it deserves strong support, as Article 51 constitutes the specific expression, in public and professional life, of the fundamental constitutional principle of equality between women and men enshrined in Article 3 of the Constitution. Accordingly, Article 51 should not be regarded merely as an aspirational provision envisaged by the Constituent Assembly, but rather as a fully binding constitutional norm with direct legal effect.
2021
Nel saggio l'A. , nel contesto dell'audizione svolta presso la commissione Affari costituzionali, commenta il disegno di legge 1785, del 2021, Norme per la promozione dell’equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo, evidenziando come il disegno di legge rappresenti un meritorio tentativo di ampliare la sfera di applicazione dell’art. 51 della Costituzione. Per tale ragione esso è da accogliere certamente con favore: la norma posta dal richiamato articolo costituzionale costituisce infatti declinazione nella vita pubblica e lavorativa del principio supremo di eguaglianza tra i sessi di cui all’art. 3 Cost. Pertanto, essa non è certo da considerarsi quale mero “auspicio” espresso all’epoca dal Costituente, ma quale norma a tutti gli effetti direttamente vincolante.
equilibrio di genere, eguaglianza, articolo 51 della Costituzione,
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Audizione informale presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato concernente il Disegno di legge n. 1785 “Norme per la promozione dell’equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo” / Rodomonte, M.G.. - In: OSSERVATORIO COSTITUZIONALE. - ISSN 2283-7515. - 3:3(2021), pp. 26-36.
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