In this paper we analyze the introduction of partnership companies (so-called “società di partenariato”) in Italy, which the Italian legislature conceived as a vehicle equivalent to U.S. venture capital funds organized as limited partnerships. However, unlike similar European models, Italy opted for the limited partnership by shares rather than for the corporate form of the limited partnership. We offer a critical assessment of this policy choice, which does not appear to be dictated by any European requirement and shows how the reform process - despite the stated intention to offer efficient and competitive instruments - in practice betrays that ambition due to an undesirable cultural attitude hostile to the full exercise of the parties’ contractual autonomy, even when they are professional and sophisticated. In this regard, extending the prohibition on “leonine clauses” to relationships among partners in a partnership company nullifies any possible attempt to exempt corporations from this prohibition, with a systemic impact that extends far beyond the scope of this reform.

In questo articolo analizziamo l’introduzione in Italia delle società di partenariato, che il legislatore italiano ha immaginato come veicolo equivalente dei fondi di venture capital statunitensi organizzati come limited partnership. Tuttavia, la scelta italiana è caduta, a differenza di analoghe esperienze europee, sul tipo società in accomandita per azioni anziché sulla accomandita semplice. Commentiamo criticamente questa scelta di policy, che non appare imposta da alcun vincolo europeo e che dimostra quanto il processo di riforma, nonostante la dichiarata intenzione di offrire strumenti efficienti e competitivi, in concreto tradisca tale ambizione a causa di un indesiderabile atteggiamento culturale ostile al pieno esplicarsi dell’autonomia contrattuale delle parti, anche quando sono professionali e sofisticate. In proposito, un riferimento all’applicazione del divieto di patto leonino anche ai rapporti tra i soci della società di partenariato annulla ogni possibile tentativo di salvare dall’applicazione del divieto le società di capitali, con un impatto sistematico che va ben oltre il perimetro di questa riforma.

Venture Capital e OICR: le società di partenariato / Capizzi, A.. - In: LE SOCIETÀ. - ISSN 1591-2094. - 7/2026:(2026), pp. 769-780.

Venture Capital e OICR: le società di partenariato

antonio capizzi
2026

Abstract

In this paper we analyze the introduction of partnership companies (so-called “società di partenariato”) in Italy, which the Italian legislature conceived as a vehicle equivalent to U.S. venture capital funds organized as limited partnerships. However, unlike similar European models, Italy opted for the limited partnership by shares rather than for the corporate form of the limited partnership. We offer a critical assessment of this policy choice, which does not appear to be dictated by any European requirement and shows how the reform process - despite the stated intention to offer efficient and competitive instruments - in practice betrays that ambition due to an undesirable cultural attitude hostile to the full exercise of the parties’ contractual autonomy, even when they are professional and sophisticated. In this regard, extending the prohibition on “leonine clauses” to relationships among partners in a partnership company nullifies any possible attempt to exempt corporations from this prohibition, with a systemic impact that extends far beyond the scope of this reform.
2026
In questo articolo analizziamo l’introduzione in Italia delle società di partenariato, che il legislatore italiano ha immaginato come veicolo equivalente dei fondi di venture capital statunitensi organizzati come limited partnership. Tuttavia, la scelta italiana è caduta, a differenza di analoghe esperienze europee, sul tipo società in accomandita per azioni anziché sulla accomandita semplice. Commentiamo criticamente questa scelta di policy, che non appare imposta da alcun vincolo europeo e che dimostra quanto il processo di riforma, nonostante la dichiarata intenzione di offrire strumenti efficienti e competitivi, in concreto tradisca tale ambizione a causa di un indesiderabile atteggiamento culturale ostile al pieno esplicarsi dell’autonomia contrattuale delle parti, anche quando sono professionali e sofisticate. In proposito, un riferimento all’applicazione del divieto di patto leonino anche ai rapporti tra i soci della società di partenariato annulla ogni possibile tentativo di salvare dall’applicazione del divieto le società di capitali, con un impatto sistematico che va ben oltre il perimetro di questa riforma.
OICR; venture capital; società di partenariato; limited partnership; VC funds; mutual funds
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Venture Capital e OICR: le società di partenariato / Capizzi, A.. - In: LE SOCIETÀ. - ISSN 1591-2094. - 7/2026:(2026), pp. 769-780.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/1771745
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