Il principio di equa valorizzazione della partecipazione sociale – sancito dal Legislatore con specifico riferimento alla determinazione del valore della partecipazione nel caso di azioni riscattabili (ex art. 2437-sexies c.c.) e di esclusione del socio (ex art. 2473-bis c.c.), ove è espressamente richiamata la disciplina del recesso – è invocato, secondo la corrente giurisprudenza e la dottrina, anche notarile, quale “correttivo” ogniqualvolta si verifichino ipotesi di c.d. “exit forzato”, ossia quando un socio partecipante ad una società di capitali si trovi a dover abbandonare forzatamente la compagine sociale. Il sistema del diritto societario, sulla scia della riforma del 2003, è ispirato ad un’ampia flessibilità ed incoraggiamento dell’autonomia dei soci, seppur nel rispetto dei principi generali. D’altro canto, il riconoscimento e la conseguente applicazione di principi generali moderni, quale quello dell’equa valorizzazione, potrebbero costituire un limite alle esigenze del mercato e, pertanto, all’autonomia privata. Dunque, la necessità di bilanciare la libertà economica con la libertà negoziale delle società e dei loro soci, nonché le ragioni dei creditori, impone una riflessione a proposito dei limiti alla autonomia negoziale e statutaria.
Exit forzato del socio di società di capitali ed equa valorizzazione della partecipazione sociale tra legge ed autonomia statutaria e parasociale / Pinto, G.. - (2026 Jun 26).
Exit forzato del socio di società di capitali ed equa valorizzazione della partecipazione sociale tra legge ed autonomia statutaria e parasociale
PINTO, GUIDO
26/06/2026
Abstract
Il principio di equa valorizzazione della partecipazione sociale – sancito dal Legislatore con specifico riferimento alla determinazione del valore della partecipazione nel caso di azioni riscattabili (ex art. 2437-sexies c.c.) e di esclusione del socio (ex art. 2473-bis c.c.), ove è espressamente richiamata la disciplina del recesso – è invocato, secondo la corrente giurisprudenza e la dottrina, anche notarile, quale “correttivo” ogniqualvolta si verifichino ipotesi di c.d. “exit forzato”, ossia quando un socio partecipante ad una società di capitali si trovi a dover abbandonare forzatamente la compagine sociale. Il sistema del diritto societario, sulla scia della riforma del 2003, è ispirato ad un’ampia flessibilità ed incoraggiamento dell’autonomia dei soci, seppur nel rispetto dei principi generali. D’altro canto, il riconoscimento e la conseguente applicazione di principi generali moderni, quale quello dell’equa valorizzazione, potrebbero costituire un limite alle esigenze del mercato e, pertanto, all’autonomia privata. Dunque, la necessità di bilanciare la libertà economica con la libertà negoziale delle società e dei loro soci, nonché le ragioni dei creditori, impone una riflessione a proposito dei limiti alla autonomia negoziale e statutaria.| File | Dimensione | Formato | |
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