The constitutional provisions introducing new Provisions on the Organization of the Judiciary and the Establishment of a Disciplinary Court» proposes amendments to several articles of Title IV of the Constitution and introduces sortition for selecting members of the self-governing bodies of the judiciary. This article contends that such a reform may be situated within a broader taxonomy of sortition in public law. A historical and comparative examination of institutional practices reveals that recourse to chance can be normatively justified in two principal circumstances: first, where scarce resources or burdens must be allocated among subjects possessing an identical legal claim; and second, as an alternative to electoral mechanisms in the composition of collegiate bodies, in order to avert the risk that organized factions or entrenched divisions might prevail solely by virtue of numerical strength. Sortition does not, as such, ensure the impartiality of the body thus constituted. Its function, rather, lies in neutralizing the relevance of pre-constituted alignments at the stage of selecting members. Conversely, a hybrid model combining election and lottery—by introducing a random selection among those previously elected— ultimately undermines the rationale underpinning the recourse to sortition, thereby frustrating the very objective the reform purports to achieve.

La legge costituzionale recante nuove «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», interviene a modificare alcuni articoli del Titolo IV della Costituzione e introduce il sorteggio quale metodo di scelta dei membri degli organi di autogoverno della magistratura. Il presente contributo evidenzia come questa soluzione si possa collocare in una più generale tassonomia del sorteggio nell’ambito del diritto pubblico. Una disamina delle esperienze e degli istituti in chiave storico comparativa permette di evidenziare, infatti, come il ricorso al caso possa essere giustificato in due ipotesi: quando serva a distribuire ricorse scarse o oneri tra soggetti aventi lo stesso identico titolo, ovvero in contrapposizione all’elezione, per la formazione di organi collegiali, con l’obiettivo di scongiurare il rischio che certe fazioni o divisioni possano imporsi con la forza del numero. Il sorteggio non garantisce l’imparzialità dell’organo, ma rende del tutto irrilevanti eventuali schieramenti precostituiti nella fase della selezione dei componenti. La combinazione dell’elezione e dell’estrazione a sorte, attraverso una scelta casuale tra gli eletti, vanifica l’obiettivo perseguito.

La ratio del sorteggio e il modello di autogoverno della magistratura / Zei, A.. - In: NOMOS. - ISSN 2279-7238. - 2025:3/2025(2025), pp. 1-15.

La ratio del sorteggio e il modello di autogoverno della magistratura

astrid zei
2025

Abstract

The constitutional provisions introducing new Provisions on the Organization of the Judiciary and the Establishment of a Disciplinary Court» proposes amendments to several articles of Title IV of the Constitution and introduces sortition for selecting members of the self-governing bodies of the judiciary. This article contends that such a reform may be situated within a broader taxonomy of sortition in public law. A historical and comparative examination of institutional practices reveals that recourse to chance can be normatively justified in two principal circumstances: first, where scarce resources or burdens must be allocated among subjects possessing an identical legal claim; and second, as an alternative to electoral mechanisms in the composition of collegiate bodies, in order to avert the risk that organized factions or entrenched divisions might prevail solely by virtue of numerical strength. Sortition does not, as such, ensure the impartiality of the body thus constituted. Its function, rather, lies in neutralizing the relevance of pre-constituted alignments at the stage of selecting members. Conversely, a hybrid model combining election and lottery—by introducing a random selection among those previously elected— ultimately undermines the rationale underpinning the recourse to sortition, thereby frustrating the very objective the reform purports to achieve.
2025
La legge costituzionale recante nuove «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», interviene a modificare alcuni articoli del Titolo IV della Costituzione e introduce il sorteggio quale metodo di scelta dei membri degli organi di autogoverno della magistratura. Il presente contributo evidenzia come questa soluzione si possa collocare in una più generale tassonomia del sorteggio nell’ambito del diritto pubblico. Una disamina delle esperienze e degli istituti in chiave storico comparativa permette di evidenziare, infatti, come il ricorso al caso possa essere giustificato in due ipotesi: quando serva a distribuire ricorse scarse o oneri tra soggetti aventi lo stesso identico titolo, ovvero in contrapposizione all’elezione, per la formazione di organi collegiali, con l’obiettivo di scongiurare il rischio che certe fazioni o divisioni possano imporsi con la forza del numero. Il sorteggio non garantisce l’imparzialità dell’organo, ma rende del tutto irrilevanti eventuali schieramenti precostituiti nella fase della selezione dei componenti. La combinazione dell’elezione e dell’estrazione a sorte, attraverso una scelta casuale tra gli eletti, vanifica l’obiettivo perseguito.
Consiglio superiore della magistratura, sorteggio, separazione dei poteri, autogoverno della magistratura
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
La ratio del sorteggio e il modello di autogoverno della magistratura / Zei, A.. - In: NOMOS. - ISSN 2279-7238. - 2025:3/2025(2025), pp. 1-15.
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