The article takes as its starting point Rosalba Alessi’s essay on Risoluzione per inadempimento e tecniche di conservazione del contratto, highlighting its continuing methodological and systematic relevance. The analysis focuses in particular on the relationship between termination for breach and dilatory defences, with special regard to Articles 1460 and 1461 of the Italian Civil Code. The central claim is that the “preparatory” character of the defence in relation to termination should be understood merely in a descriptive sense: the exercise of a dilatory remedy neither facilitates nor causally anticipates the dissolution of the contract, but rather opens an interlocutory phase in which the contractual relationship may still be recovered or, conversely, become definitively compromised. From this perspective, dilatory defences are not limited to the static preservation of the synallagmatic balance; they may also contribute to adapting the relationship to supervening circumstances, through the offer of adequate security, anticipatory performance, or the partial exercise of the refusal to perform. This leads to a different understanding of good faith under Article 1460, paragraph 2, not as a criterion for assessing the seriousness of the other party’s breach, but as a measure of the proportionality and fairness of the refusing party’s conduct. Alessi’s work thus provides the basis for reconsidering the principle inadimplenti non est adimplendum not only in defensive terms, but also as a means of preserving and reconstructing the contractual relationship.

Il contributo prende le mosse dallo scritto di Rosalba Alessi su Risoluzione per inadempimento e tecniche di conservazione del contratto, evidenziandone l’attualità metodologica e sistematica. L’analisi si concentra, in particolare, sul rapporto tra risoluzione per inadempimento ed eccezioni dilatorie, con riguardo agli artt. 1460 e 1461 c.c. La tesi sostenuta è che il carattere “preparatorio” dell’eccezione rispetto alla risoluzione debba essere inteso soltanto in senso descrittivo: l’esercizio del rimedio dilatorio non agevola né anticipa causalmente lo scioglimento del contratto, ma apre una fase interlocutoria nella quale il rapporto può ancora essere recuperato oppure, al contrario, definitivamente compromesso. In questa prospettiva, le eccezioni dilatorie non si esauriscono in una tecnica di mera conservazione statica del sinallagma, ma possono concorrere all’adattamento del rapporto alla sopravvenienza, attraverso l’offerta di idonea garanzia, l’adempimento anticipato o l’esercizio parziale del rifiuto. Ne deriva una diversa lettura della buona fede di cui all’art. 1460, comma 2, c.c., non come criterio di valutazione della gravità dell’inadempimento altrui, bensì come misura di proporzionalità e correttezza del rifiuto opposto dall’excipiens. L’opera di Alessi consente così di ripensare il principio inadimplenti non est adimplendum in chiave non solo difensiva, ma anche conservativa e ricostruttiva della relazione contrattuale.

Misure dilatorie, «preparazione» della risoluzione e «recupero» del rapporto sinallagmatico nel canone di Rosalba Alessi / Addis, F.. - In: JUS CIVILE. - ISSN 2421-2563. - 2(2026), pp. 188-199.

Misure dilatorie, «preparazione» della risoluzione e «recupero» del rapporto sinallagmatico nel canone di Rosalba Alessi

fabio addis
2026

Abstract

The article takes as its starting point Rosalba Alessi’s essay on Risoluzione per inadempimento e tecniche di conservazione del contratto, highlighting its continuing methodological and systematic relevance. The analysis focuses in particular on the relationship between termination for breach and dilatory defences, with special regard to Articles 1460 and 1461 of the Italian Civil Code. The central claim is that the “preparatory” character of the defence in relation to termination should be understood merely in a descriptive sense: the exercise of a dilatory remedy neither facilitates nor causally anticipates the dissolution of the contract, but rather opens an interlocutory phase in which the contractual relationship may still be recovered or, conversely, become definitively compromised. From this perspective, dilatory defences are not limited to the static preservation of the synallagmatic balance; they may also contribute to adapting the relationship to supervening circumstances, through the offer of adequate security, anticipatory performance, or the partial exercise of the refusal to perform. This leads to a different understanding of good faith under Article 1460, paragraph 2, not as a criterion for assessing the seriousness of the other party’s breach, but as a measure of the proportionality and fairness of the refusing party’s conduct. Alessi’s work thus provides the basis for reconsidering the principle inadimplenti non est adimplendum not only in defensive terms, but also as a means of preserving and reconstructing the contractual relationship.
2026
Il contributo prende le mosse dallo scritto di Rosalba Alessi su Risoluzione per inadempimento e tecniche di conservazione del contratto, evidenziandone l’attualità metodologica e sistematica. L’analisi si concentra, in particolare, sul rapporto tra risoluzione per inadempimento ed eccezioni dilatorie, con riguardo agli artt. 1460 e 1461 c.c. La tesi sostenuta è che il carattere “preparatorio” dell’eccezione rispetto alla risoluzione debba essere inteso soltanto in senso descrittivo: l’esercizio del rimedio dilatorio non agevola né anticipa causalmente lo scioglimento del contratto, ma apre una fase interlocutoria nella quale il rapporto può ancora essere recuperato oppure, al contrario, definitivamente compromesso. In questa prospettiva, le eccezioni dilatorie non si esauriscono in una tecnica di mera conservazione statica del sinallagma, ma possono concorrere all’adattamento del rapporto alla sopravvenienza, attraverso l’offerta di idonea garanzia, l’adempimento anticipato o l’esercizio parziale del rifiuto. Ne deriva una diversa lettura della buona fede di cui all’art. 1460, comma 2, c.c., non come criterio di valutazione della gravità dell’inadempimento altrui, bensì come misura di proporzionalità e correttezza del rifiuto opposto dall’excipiens. L’opera di Alessi consente così di ripensare il principio inadimplenti non est adimplendum in chiave non solo difensiva, ma anche conservativa e ricostruttiva della relazione contrattuale.
risoluzione del contratto; risoluzione per inadempimento; eccezioni dilatorie; scioglimento del contratto
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Misure dilatorie, «preparazione» della risoluzione e «recupero» del rapporto sinallagmatico nel canone di Rosalba Alessi / Addis, F.. - In: JUS CIVILE. - ISSN 2421-2563. - 2(2026), pp. 188-199.
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