Nel diritto processuale amministrativo, come è noto, l’accesso alla tutela giurisdizionale è subordinato alla sussistenza delle c.d. condizioni dell’azione, ovverosia la legittimazione e l’interesse a ricorrere. La prima richiede la titolarità di una posizione giuridica soggettiva differenziata rispetto al quisque de populo; la seconda presuppone una lesione concreta e attuale dell’interesse dedotto in giudizio. Tali condizioni hanno indotto la dottrina tradizionale a ritenere che il processo amministrativo abbia natura soggettiva, essendo preordinato, innanzitutto, alla tutela dell’interesse del privato ricorrente. Ciò, peraltro, trova plastica conferma nel fatto che il processo è retto, di regola, dal principio della domanda. Ciononostante, nella Costituzione non si rinvengono previsioni ostative alla possibilità che il legislatore, al fine di tutelare interessi di natura pubblica o superindividuale, introduca regole processuali derogatorie del tradizionale assetto della giurisdizione amministrativa, come ad esempio la c.d. class action amministrativa (disciplinata dal d.lgs 198/2009) e le azioni popolari (art. 9 e 70, d.lgs. 267/2000; artt. 129 ss., d. lgs. 104/2010). Con riguardo alla tutela degli interessi superindividuali, peraltro, non può tacersi il fondamentale contributo della dottrina e della giurisprudenza in ordine alla teorica degli interessi diffusi e collettivi. Questi ed altri formanti normativi e giurisprudenziali – come si avrà modo di illustrare nel presente studio – hanno indubbiamente scardinato la concezione “monolitica” del processo amministrativo inteso in senso soggettivo, aprendo le porte ad una coesistenza di modelli processuali differenziati. Peraltro, proprio la necessità di tutelare più incisivamente interessi di natura “plurisoggettiva” ha condotto alcune esperienze ordinamentali – come quella indiana e statunitense – ad elaborare una particolare modalità di contenzioso: la public interest litigation, che, pur non avendo una definizione univoca, presenta due caratteristiche salienti, tanto sotto il profilo delle condizioni dell’azione, quanto sotto il versante degli effetti ultra partes delle pronunce delle autorità giurisdizionali adite. Con riferimento alla legittimazione, infatti, si prescinde dal requisito della titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, consentendo al privato di adire il giudice laddove vi sia un sufficient interest alla pronuncia giudiziale. Quest’ultima, poi, proprio a cagione della peculiare natura del contenzioso da cui origina, è destinata a produrre effetti che si riflettono sull’intera collettività, in virtù della sua capacità di orientare il potere legislativo. Il presente studio, partendo da un’analisi puntuale delle forme di tutela nel diritto processuale amministrativo, anche in una prospettiva di diritto comparato, si prefigge l’obiettivo di vagliare la compatibilità della public interest litigation nell’ordinamento italiano.
Le condizioni generali dell’azione e le nuove forme di tutela giurisdizionale degli interessi superindividuali: la c.d. public interest litigation / Savoia, Luca Amedeo. - (2026 May 22).
Le condizioni generali dell’azione e le nuove forme di tutela giurisdizionale degli interessi superindividuali: la c.d. public interest litigation
SAVOIA, LUCA AMEDEO
22/05/2026
Abstract
Nel diritto processuale amministrativo, come è noto, l’accesso alla tutela giurisdizionale è subordinato alla sussistenza delle c.d. condizioni dell’azione, ovverosia la legittimazione e l’interesse a ricorrere. La prima richiede la titolarità di una posizione giuridica soggettiva differenziata rispetto al quisque de populo; la seconda presuppone una lesione concreta e attuale dell’interesse dedotto in giudizio. Tali condizioni hanno indotto la dottrina tradizionale a ritenere che il processo amministrativo abbia natura soggettiva, essendo preordinato, innanzitutto, alla tutela dell’interesse del privato ricorrente. Ciò, peraltro, trova plastica conferma nel fatto che il processo è retto, di regola, dal principio della domanda. Ciononostante, nella Costituzione non si rinvengono previsioni ostative alla possibilità che il legislatore, al fine di tutelare interessi di natura pubblica o superindividuale, introduca regole processuali derogatorie del tradizionale assetto della giurisdizione amministrativa, come ad esempio la c.d. class action amministrativa (disciplinata dal d.lgs 198/2009) e le azioni popolari (art. 9 e 70, d.lgs. 267/2000; artt. 129 ss., d. lgs. 104/2010). Con riguardo alla tutela degli interessi superindividuali, peraltro, non può tacersi il fondamentale contributo della dottrina e della giurisprudenza in ordine alla teorica degli interessi diffusi e collettivi. Questi ed altri formanti normativi e giurisprudenziali – come si avrà modo di illustrare nel presente studio – hanno indubbiamente scardinato la concezione “monolitica” del processo amministrativo inteso in senso soggettivo, aprendo le porte ad una coesistenza di modelli processuali differenziati. Peraltro, proprio la necessità di tutelare più incisivamente interessi di natura “plurisoggettiva” ha condotto alcune esperienze ordinamentali – come quella indiana e statunitense – ad elaborare una particolare modalità di contenzioso: la public interest litigation, che, pur non avendo una definizione univoca, presenta due caratteristiche salienti, tanto sotto il profilo delle condizioni dell’azione, quanto sotto il versante degli effetti ultra partes delle pronunce delle autorità giurisdizionali adite. Con riferimento alla legittimazione, infatti, si prescinde dal requisito della titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, consentendo al privato di adire il giudice laddove vi sia un sufficient interest alla pronuncia giudiziale. Quest’ultima, poi, proprio a cagione della peculiare natura del contenzioso da cui origina, è destinata a produrre effetti che si riflettono sull’intera collettività, in virtù della sua capacità di orientare il potere legislativo. Il presente studio, partendo da un’analisi puntuale delle forme di tutela nel diritto processuale amministrativo, anche in una prospettiva di diritto comparato, si prefigge l’obiettivo di vagliare la compatibilità della public interest litigation nell’ordinamento italiano.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


