L’intelligenza artificiale (IA) non rappresenta in senso assoluto una novità recente: essa, infatti, è stata oggetto di studi sin dagli anni ’50, quando, ad esempio, il matematico Alan Turing pubblicò un articolo dal titolo “Computing Machinery and Intelligence” sulla rivista Mind, nel quale, in apertura, si chiedeva se le macchine fossero in grado di pensare. E anche nella letteratura giuridica si registrano opere che si occupano di questi temi da lungo tempo: si pensi al libro "Computers and the Law: An Introduction to Legal Automation" di Lee Loevinger, del 1963, un testo pionieristico che esplora il potenziale dei computer per gestire le informazioni giuridiche, specie grandi volumi di documenti legali, o all’articolo “Science: Computers: The Use of Data Processing in Legal Research” apparso sul numero 5 della Michigan Law Review, nel marzo del 1967, o ancora, per l’Italia, a “Cibernetica, diritto e società” di Vittorio Frosini, del 1968. Tuttavia, sebbene l’intelligenza artificiale venga utilizzata da molto tempo in diversi settori, quali, ad esempio, la medicina e l’ingegneria, solo recentemente ha raggiunto livelli di efficienza e diffusione tali da esser divenuta accessibile a tutti e impiegata anche a scopo ricreativo. Orbene, come noto, ogni qualvolta l’umanità attraversa una fase di sviluppo tecnologico, il diritto è chiamato a disciplinare i risvolti giuridici che tale sviluppo genera, colmando le eventuali lacune attraverso l’emanazione di nuove norme o fornendo una diversa interpretazione di quelle già esistenti. In tal senso, Stati e Organizzazioni internazionali stanno sviluppando regole sempre più dettagliate sull’uso dell’intelligenza artificiale. In particolar modo, in Europa, si sta assistendo ad una sorta di corsa alla regolamentazione, in quanto, l’Unione europea prima e il Consiglio d’Europa poi, hanno emanato norme in materia. Sebbene le discipline presentino notevoli punti di contatto, esse differiscono per l’approccio adottato; da un lato, infatti, abbiamo il c.d. risk based approach dell’AI Act dell’UE, dall’altro lo Human Rights based approach proprio della Convenzione quadro sull’intelligenza artificiale del Consiglio d’Europa. Ci proponiamo di analizzare, seppur brevemente, differenze e analogie intercorrenti tra le due discipline e di tracciarne un quadro giuridico d’insieme.

LA CONVENZIONE QUADRO DEL CONSIGLIO D’EUROPA SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE, I DIRITTI UMANI, LA DEMOCRAZIA E LO STATO DI DIRITTO TRA DIRITTO INTERNAZIONALE E RELAZIONI ESTERNE DELL’UNIONE EUROPEA / Gallo, Angela Maria. - (2026), pp. 47-56. ( Le sfide del diritto nell'era dell'intelligenza artificiale Rome, Italy ).

LA CONVENZIONE QUADRO DEL CONSIGLIO D’EUROPA SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE, I DIRITTI UMANI, LA DEMOCRAZIA E LO STATO DI DIRITTO TRA DIRITTO INTERNAZIONALE E RELAZIONI ESTERNE DELL’UNIONE EUROPEA

Angela Maria Gallo
2026

Abstract

L’intelligenza artificiale (IA) non rappresenta in senso assoluto una novità recente: essa, infatti, è stata oggetto di studi sin dagli anni ’50, quando, ad esempio, il matematico Alan Turing pubblicò un articolo dal titolo “Computing Machinery and Intelligence” sulla rivista Mind, nel quale, in apertura, si chiedeva se le macchine fossero in grado di pensare. E anche nella letteratura giuridica si registrano opere che si occupano di questi temi da lungo tempo: si pensi al libro "Computers and the Law: An Introduction to Legal Automation" di Lee Loevinger, del 1963, un testo pionieristico che esplora il potenziale dei computer per gestire le informazioni giuridiche, specie grandi volumi di documenti legali, o all’articolo “Science: Computers: The Use of Data Processing in Legal Research” apparso sul numero 5 della Michigan Law Review, nel marzo del 1967, o ancora, per l’Italia, a “Cibernetica, diritto e società” di Vittorio Frosini, del 1968. Tuttavia, sebbene l’intelligenza artificiale venga utilizzata da molto tempo in diversi settori, quali, ad esempio, la medicina e l’ingegneria, solo recentemente ha raggiunto livelli di efficienza e diffusione tali da esser divenuta accessibile a tutti e impiegata anche a scopo ricreativo. Orbene, come noto, ogni qualvolta l’umanità attraversa una fase di sviluppo tecnologico, il diritto è chiamato a disciplinare i risvolti giuridici che tale sviluppo genera, colmando le eventuali lacune attraverso l’emanazione di nuove norme o fornendo una diversa interpretazione di quelle già esistenti. In tal senso, Stati e Organizzazioni internazionali stanno sviluppando regole sempre più dettagliate sull’uso dell’intelligenza artificiale. In particolar modo, in Europa, si sta assistendo ad una sorta di corsa alla regolamentazione, in quanto, l’Unione europea prima e il Consiglio d’Europa poi, hanno emanato norme in materia. Sebbene le discipline presentino notevoli punti di contatto, esse differiscono per l’approccio adottato; da un lato, infatti, abbiamo il c.d. risk based approach dell’AI Act dell’UE, dall’altro lo Human Rights based approach proprio della Convenzione quadro sull’intelligenza artificiale del Consiglio d’Europa. Ci proponiamo di analizzare, seppur brevemente, differenze e analogie intercorrenti tra le due discipline e di tracciarne un quadro giuridico d’insieme.
2026
Le sfide del diritto nell'era dell'intelligenza artificiale
artificial intelligence; Framework Convention on Artificial Intelligence; Council of Europe; AI act
04 Pubblicazione in atti di convegno::04b Atto di convegno in volume
LA CONVENZIONE QUADRO DEL CONSIGLIO D’EUROPA SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE, I DIRITTI UMANI, LA DEMOCRAZIA E LO STATO DI DIRITTO TRA DIRITTO INTERNAZIONALE E RELAZIONI ESTERNE DELL’UNIONE EUROPEA / Gallo, Angela Maria. - (2026), pp. 47-56. ( Le sfide del diritto nell'era dell'intelligenza artificiale Rome, Italy ).
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/1767588
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