Con l’inglesismo sharenting, derivante dalla crasi tra share (condividere) e parenting (genitorialità), si indica la prassi di pubblicare sui social network contenuti raffiguranti minori, spesso in tenerissima età (infanti), ad opera di genitori e parenti, perlopiù inconsapevoli dei rischi connessi a questa pratica. Lo scritto, dopo aver analizzato i possibili danni che simili condotte possono produrre al corretto sviluppo della personalità dei minori, e rilevato che esse non rispondono neanche astrattamente al loro interesse, si sofferma sui possibili strumenti di tutela che, de iure condito, devono essere accordati agli infanti; vengono poi passati in rassegna i disegni di legge (insoddisfacenti ad avviso di chi scrive) presentati sul tema; nel finale, in una prospettiva de iure condendo, si propone una soluzione innovativa e al tempo stesso tranciante, l’unica veramente in grado di tutelare effettivamente l’infante avverso le pratiche di sharenting: l’introduzione di un inedito diritto all’anonimato dell’infante sino al quattordicesimo anno di età.
La tutela degli infanti nelle pratiche di sharenting / Alfonsi, Dario. - In: RIVISTA DI DIRITTO CIVILE. - ISSN 0035-6093. - (2026), pp. 89-108.
La tutela degli infanti nelle pratiche di sharenting
Dario Alfonsi
2026
Abstract
Con l’inglesismo sharenting, derivante dalla crasi tra share (condividere) e parenting (genitorialità), si indica la prassi di pubblicare sui social network contenuti raffiguranti minori, spesso in tenerissima età (infanti), ad opera di genitori e parenti, perlopiù inconsapevoli dei rischi connessi a questa pratica. Lo scritto, dopo aver analizzato i possibili danni che simili condotte possono produrre al corretto sviluppo della personalità dei minori, e rilevato che esse non rispondono neanche astrattamente al loro interesse, si sofferma sui possibili strumenti di tutela che, de iure condito, devono essere accordati agli infanti; vengono poi passati in rassegna i disegni di legge (insoddisfacenti ad avviso di chi scrive) presentati sul tema; nel finale, in una prospettiva de iure condendo, si propone una soluzione innovativa e al tempo stesso tranciante, l’unica veramente in grado di tutelare effettivamente l’infante avverso le pratiche di sharenting: l’introduzione di un inedito diritto all’anonimato dell’infante sino al quattordicesimo anno di età.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


