This paper examines the legal implications under Italian law of the bank failing to provide prior notification before reporting to credit information databases, both public and private, a negative event. While prevailing Italian jurisprudence suggests that lack of notification inherently invalidates a report, regardless of whether the borrower is a consumer or a business, this study first argues that art. 125, par. 3, of the Italian Banking Act (d.lgs. 385/1993), where it requires the prior notification of the report, should be applied only to consumers. Then, it is argued that, even in the case of consumers, the legitimacy of the report should be assessed on substantive criteria (i.e. the absence of the prerequisites for the report) rather than procedural flaws. Analyzing legislative developments, comparative frameworks, and judicial interpretations, the paper contends that notification prior to the publicity of the report serves a procedural function (i.e. provoking the borrower to challenge, within a reasonable time, the correctness of the report) and that it is not a per se legal prerequisite for reporting. The findings highlight the need for regulatory clarity, particularly in light of the upcoming implementation of the CCD2 directive, to ensure balanced protections for credit borrowers while preserving credit market efficiency.

Questo articolo esamina, alla luce del diritto italiano, le implicazioni giuridiche dell’omessa comunicazione preventiva da parte della banca prima di segnalare a banche dati di informazioni creditizie, sia pubbliche sia private, un evento negativo. Benché la giurisprudenza italiana prevalente sembri ritenere che la mancanza di preavviso renda di per sé illegittima la segnalazione, a prescindere dal fatto che il debitore sia un consumatore o un’impresa, lo studio sostiene anzitutto che l’art. 125, terzo comma, del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993), nella parte in cui richiede la comunicazione preventiva della segnalazione, debba applicarsi soltanto ai consumatori. Si argomenta poi che, anche nel caso dei consumatori, la legittimità della segnalazione dovrebbe essere valutata sulla base di criteri sostanziali (ossia l’assenza dei presupposti della segnalazione) piuttosto che su vizi meramente procedurali. Attraverso l’analisi degli sviluppi normativi, dei modelli comparatistici e delle interpretazioni giurisprudenziali, l’articolo sostiene che la comunicazione preventiva rispetto alla pubblicità della segnalazione svolge una funzione procedurale (vale a dire sollecitare il debitore a contestare, entro un termine ragionevole, la correttezza della segnalazione) e che non costituisce un presupposto legale “per se” della segnalazione. I risultati evidenziano la necessità di una maggiore chiarezza regolatoria, soprattutto in vista della prossima attuazione della direttiva CCD2, al fine di assicurare una tutela equilibrata dei prenditori di credito preservando al contempo l’efficienza del mercato del credito.

Per un approccio sostanziale e non procedimentale al ruolo del preavviso di segnalazione in centrali rischi (pubbliche e private) / Capizzi, Antonio. - In: GIURISPRUDENZA COMMERCIALE. - ISSN 0390-2269. - 5/2025:(2025), pp. 851-871.

Per un approccio sostanziale e non procedimentale al ruolo del preavviso di segnalazione in centrali rischi (pubbliche e private)

antonio capizzi
2025

Abstract

This paper examines the legal implications under Italian law of the bank failing to provide prior notification before reporting to credit information databases, both public and private, a negative event. While prevailing Italian jurisprudence suggests that lack of notification inherently invalidates a report, regardless of whether the borrower is a consumer or a business, this study first argues that art. 125, par. 3, of the Italian Banking Act (d.lgs. 385/1993), where it requires the prior notification of the report, should be applied only to consumers. Then, it is argued that, even in the case of consumers, the legitimacy of the report should be assessed on substantive criteria (i.e. the absence of the prerequisites for the report) rather than procedural flaws. Analyzing legislative developments, comparative frameworks, and judicial interpretations, the paper contends that notification prior to the publicity of the report serves a procedural function (i.e. provoking the borrower to challenge, within a reasonable time, the correctness of the report) and that it is not a per se legal prerequisite for reporting. The findings highlight the need for regulatory clarity, particularly in light of the upcoming implementation of the CCD2 directive, to ensure balanced protections for credit borrowers while preserving credit market efficiency.
2025
Questo articolo esamina, alla luce del diritto italiano, le implicazioni giuridiche dell’omessa comunicazione preventiva da parte della banca prima di segnalare a banche dati di informazioni creditizie, sia pubbliche sia private, un evento negativo. Benché la giurisprudenza italiana prevalente sembri ritenere che la mancanza di preavviso renda di per sé illegittima la segnalazione, a prescindere dal fatto che il debitore sia un consumatore o un’impresa, lo studio sostiene anzitutto che l’art. 125, terzo comma, del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993), nella parte in cui richiede la comunicazione preventiva della segnalazione, debba applicarsi soltanto ai consumatori. Si argomenta poi che, anche nel caso dei consumatori, la legittimità della segnalazione dovrebbe essere valutata sulla base di criteri sostanziali (ossia l’assenza dei presupposti della segnalazione) piuttosto che su vizi meramente procedurali. Attraverso l’analisi degli sviluppi normativi, dei modelli comparatistici e delle interpretazioni giurisprudenziali, l’articolo sostiene che la comunicazione preventiva rispetto alla pubblicità della segnalazione svolge una funzione procedurale (vale a dire sollecitare il debitore a contestare, entro un termine ragionevole, la correttezza della segnalazione) e che non costituisce un presupposto legale “per se” della segnalazione. I risultati evidenziano la necessità di una maggiore chiarezza regolatoria, soprattutto in vista della prossima attuazione della direttiva CCD2, al fine di assicurare una tutela equilibrata dei prenditori di credito preservando al contempo l’efficienza del mercato del credito.
credit registries; consumer credit; negative credit reporting; credit scoring; crediworthiness assessment; preavviso di segnalazione; centrali rischi; sistemi di informazioni creditize; credito al consumo; privacy; riservatezza; valutazione del merito creditizio; Codice di condotta; atto recettizio;
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Per un approccio sostanziale e non procedimentale al ruolo del preavviso di segnalazione in centrali rischi (pubbliche e private) / Capizzi, Antonio. - In: GIURISPRUDENZA COMMERCIALE. - ISSN 0390-2269. - 5/2025:(2025), pp. 851-871.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/1760517
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