Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, ha escluso l’applicabilità del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia con riferimento a contratti diversi dai contratti di fideiussione c.d. “omnibus” e, nelle ipotesi di applicabilità, ha ammesso la sanzione della nullità parziale delle singole clausole censurate e sanzionate dalla Banca d’ Italia, previa verifica dell’essenzialità delle stesse. Il presente articolo, nell’esaminare diverse sen tenze del Tribunale delle imprese di Napoli, offre spunti differenti dalla mera invalidità delle fideiussioni omnibus contenenti le medesime clausole che, applicate in modo uniforme, siano dirette a realizzare quell’intesa ABI distorsiva della concorrenza. In particolare, a prescindere dall’esame sulla essenzialità delle clausole censurate e in considerazione del potere esercitato dall’ Autorità garante del mercato creditizio (all’epoca Banca d’Italia), si tenta di offrire una lettura che non si risolve nella “secca” invalidità del contratto di fideiussione omnibus, ma in forme di integrazione del contratto.
L'orientamento del Tribunale delle imprese di Napoli in tema di fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI. Nullità (parziale) o integrazione dei contratti? / Fauceglia, D. - In: I CONTRATTI. - ISSN 1123-5047. - 5:5(2021), pp. 581-591.
L'orientamento del Tribunale delle imprese di Napoli in tema di fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI. Nullità (parziale) o integrazione dei contratti?
FAUCEGLIA D
2021
Abstract
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, ha escluso l’applicabilità del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia con riferimento a contratti diversi dai contratti di fideiussione c.d. “omnibus” e, nelle ipotesi di applicabilità, ha ammesso la sanzione della nullità parziale delle singole clausole censurate e sanzionate dalla Banca d’ Italia, previa verifica dell’essenzialità delle stesse. Il presente articolo, nell’esaminare diverse sen tenze del Tribunale delle imprese di Napoli, offre spunti differenti dalla mera invalidità delle fideiussioni omnibus contenenti le medesime clausole che, applicate in modo uniforme, siano dirette a realizzare quell’intesa ABI distorsiva della concorrenza. In particolare, a prescindere dall’esame sulla essenzialità delle clausole censurate e in considerazione del potere esercitato dall’ Autorità garante del mercato creditizio (all’epoca Banca d’Italia), si tenta di offrire una lettura che non si risolve nella “secca” invalidità del contratto di fideiussione omnibus, ma in forme di integrazione del contratto.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


