Negli ultimi anni il contenzioso civile in materia di responsabilità professionale medica ha conosciuto un notevole incremento, traducendosi in una pressione crescente sui tribunali italiani, con conseguenti ritardi nella definizione delle controversie legati anche alla disparità di interpretazione giurisprudenziale in un contesto in cui mancava un riferimento normativo specifico. Da qui nasce la necessità di un provvedimento da parte del legislatore, che interviene in maniera specifica per la prima volta solo nel 2012 con il c.d. “Decreto Balduzzi”, le cui incertezze e le lacune lasciate hanno imposto a distanza di soli 5 anni l’emanazione della Legge n.24/2017, anche detta Legge Gelli-Bianco. Scopo principale della Legge era quello di andare a delimitare in maniera più precisa i confini della responsabilità civile e penale dell’esercente la professione sanitaria, attraverso l’inquadramento normativo del diritto alla sicurezza delle cure per il paziente, alla definizione delle linee guida e delle buone pratiche clinico assistenziali che tanto era rimasta nell’alea con il Decreto Balduzzi ed infine attraverso l’introduzione di disposizioni che potessero garantire al paziente forme alternative e più agili rispetto al contenzioso giudiziario. In tale contesto, si inserisce l’articolo 8 della Legge Gelli che introduce a sua volta l’articolo 696-bis del codice di procedura civile (c.p.c.), il quale disciplina l’istituto dell’accertamento tecnico preventivo con finalità conciliativa, uno strumento processuale volto a ridurre il ricorso al giudizio ordinario e a favorire una risoluzione più rapida delle controversie in ambito sanitario. L’articolo 8 persegue finalità multiple: da un lato mira a ridurre il numero di contenziosi giudiziari in materia sanitaria, dall’altro incentiva la possibilità di accordi tra pazienti, strutture sanitarie, professionisti e assicurazioni prima dell’inizio del processo. La norma si rifà a quella già introdotta con la legge n. 80 del 2005 (successivamente confermata e affinata), rappresentando uno strumento innovativo, finalizzato a ridurre il ricorso al processo ordinario, promuovendo invece una soluzione anticipata e conciliativa della lite. L'obiettivo di questo studio è analizzare il fenomeno della medical malpractice in ambito di responsabilità civile a sette anni dall’entrata in vigore della L.24/2017. La casistica individuata riguarda in particolare le consulenze tecniche redatte nell’ambito dei procedimenti ex art. 696 bis cpc che hanno, come evidenziato poc’anzi, l’obiettivo duplice di evidenziare gli aspetti tecnici della controversia, tramite l’espletamento dell’ATP, e di tentare di addivenire ad una conciliazione stragiudiziale della stessa, evitando così le lungaggini e i costi aumentati che sono usualmente conseguenti all’instaurazione di un rito ordinario. Lo scopo dello studio, quindi, è anche quello di verificare se e in che misura lo strumento della conciliazione in ambito di medical malpractice è effettivamente efficace o se, viceversa, a distanza di sette anni dalla sua introduzione in questo contesto non ha ancora prodotto gli effetti auspicati dal legislatore (anche in termini di deflazione del contenzioso) e, in tale ultimo caso, quali sono le criticità che intervengono nella corretta implementazione di questo prezioso strumento. A tal fine la casistica utilizzata appare particolarmente significativa considerando che copre un periodo di 4 anni successivo all’entrata in vigore del riferimento normativo citato.

Accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c.: l’analisi della giurisprudenza di merito come strumento per la prevenzione del contenzioso e l’implementazione della sicurezza delle cure / Passalacqua, Pierluigi. - (2026 Jan).

Accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c.: l’analisi della giurisprudenza di merito come strumento per la prevenzione del contenzioso e l’implementazione della sicurezza delle cure

PASSALACQUA, PIERLUIGI
01/01/2026

Abstract

Negli ultimi anni il contenzioso civile in materia di responsabilità professionale medica ha conosciuto un notevole incremento, traducendosi in una pressione crescente sui tribunali italiani, con conseguenti ritardi nella definizione delle controversie legati anche alla disparità di interpretazione giurisprudenziale in un contesto in cui mancava un riferimento normativo specifico. Da qui nasce la necessità di un provvedimento da parte del legislatore, che interviene in maniera specifica per la prima volta solo nel 2012 con il c.d. “Decreto Balduzzi”, le cui incertezze e le lacune lasciate hanno imposto a distanza di soli 5 anni l’emanazione della Legge n.24/2017, anche detta Legge Gelli-Bianco. Scopo principale della Legge era quello di andare a delimitare in maniera più precisa i confini della responsabilità civile e penale dell’esercente la professione sanitaria, attraverso l’inquadramento normativo del diritto alla sicurezza delle cure per il paziente, alla definizione delle linee guida e delle buone pratiche clinico assistenziali che tanto era rimasta nell’alea con il Decreto Balduzzi ed infine attraverso l’introduzione di disposizioni che potessero garantire al paziente forme alternative e più agili rispetto al contenzioso giudiziario. In tale contesto, si inserisce l’articolo 8 della Legge Gelli che introduce a sua volta l’articolo 696-bis del codice di procedura civile (c.p.c.), il quale disciplina l’istituto dell’accertamento tecnico preventivo con finalità conciliativa, uno strumento processuale volto a ridurre il ricorso al giudizio ordinario e a favorire una risoluzione più rapida delle controversie in ambito sanitario. L’articolo 8 persegue finalità multiple: da un lato mira a ridurre il numero di contenziosi giudiziari in materia sanitaria, dall’altro incentiva la possibilità di accordi tra pazienti, strutture sanitarie, professionisti e assicurazioni prima dell’inizio del processo. La norma si rifà a quella già introdotta con la legge n. 80 del 2005 (successivamente confermata e affinata), rappresentando uno strumento innovativo, finalizzato a ridurre il ricorso al processo ordinario, promuovendo invece una soluzione anticipata e conciliativa della lite. L'obiettivo di questo studio è analizzare il fenomeno della medical malpractice in ambito di responsabilità civile a sette anni dall’entrata in vigore della L.24/2017. La casistica individuata riguarda in particolare le consulenze tecniche redatte nell’ambito dei procedimenti ex art. 696 bis cpc che hanno, come evidenziato poc’anzi, l’obiettivo duplice di evidenziare gli aspetti tecnici della controversia, tramite l’espletamento dell’ATP, e di tentare di addivenire ad una conciliazione stragiudiziale della stessa, evitando così le lungaggini e i costi aumentati che sono usualmente conseguenti all’instaurazione di un rito ordinario. Lo scopo dello studio, quindi, è anche quello di verificare se e in che misura lo strumento della conciliazione in ambito di medical malpractice è effettivamente efficace o se, viceversa, a distanza di sette anni dalla sua introduzione in questo contesto non ha ancora prodotto gli effetti auspicati dal legislatore (anche in termini di deflazione del contenzioso) e, in tale ultimo caso, quali sono le criticità che intervengono nella corretta implementazione di questo prezioso strumento. A tal fine la casistica utilizzata appare particolarmente significativa considerando che copre un periodo di 4 anni successivo all’entrata in vigore del riferimento normativo citato.
gen-2026
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/1754982
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