La conferenza di servizi, uno dei principali istituti di semplificazione amministrativa, dovrebbe consentire un’accelerazione dell’azione amministrativa, senza però sacrificare le esigenze di un’adeguata istruttoria degli interessi coinvolti e di un pieno confronto tra le diverse amministrazioni. La sua disciplina è stata sensibilmente riformulata in questi ultimi anni al fine sempre di una maggiore speditezza dell’azione amministrativa e nell’ottica anche di garantire la tempestiva attuazione degli investimenti previsti nel Pnrr. Rispetto alle diverse innovazioni di questi anni, questo scritto intende soffermarsi su tre specifiche disposizioni. In primo luogo, l’art. 13, d.l. n. 76/2020, poi più volte modificato nel corso degli anni, che ha introdotto la cosiddetta conferenza accelerata o straordinaria, la quale si caratterizza per una riduzione dei relativi termini procedimentali. In secondo luogo, l’art. 21-decies, l. n. 241/1990, introdotto sempre dal d.l. n. 76/2020, che prevede un procedimento semplificato per la riadozione di provvedimenti in materia ambientale qualora siano stati annullati per vizi inerenti ad atti adottati nell’ambito dei relativi procedimenti. In terzo e ultimo luogo, l’art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990, introdotto anch’esso dal d.l. n. 76/2020, che dispone l’inefficacia degli atti tardivi anche quando adottati dalle amministrazioni in sede di conferenza di servizi. L’analisi di tali norme consentirà sia di esaminare come viene oggi promossa la semplificazione amministrativa, sia di immaginare la possibile evoluzione della disciplina dettata per la conferenza di servizi.
L’ultima accelerazione dell’azione amministrativa nella conferenza di servizi / Golisano, Luca. - In: AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO. - ISSN 2038-3711. - 2(2024), pp. 63-88.
L’ultima accelerazione dell’azione amministrativa nella conferenza di servizi
Golisano, Luca
2024
Abstract
La conferenza di servizi, uno dei principali istituti di semplificazione amministrativa, dovrebbe consentire un’accelerazione dell’azione amministrativa, senza però sacrificare le esigenze di un’adeguata istruttoria degli interessi coinvolti e di un pieno confronto tra le diverse amministrazioni. La sua disciplina è stata sensibilmente riformulata in questi ultimi anni al fine sempre di una maggiore speditezza dell’azione amministrativa e nell’ottica anche di garantire la tempestiva attuazione degli investimenti previsti nel Pnrr. Rispetto alle diverse innovazioni di questi anni, questo scritto intende soffermarsi su tre specifiche disposizioni. In primo luogo, l’art. 13, d.l. n. 76/2020, poi più volte modificato nel corso degli anni, che ha introdotto la cosiddetta conferenza accelerata o straordinaria, la quale si caratterizza per una riduzione dei relativi termini procedimentali. In secondo luogo, l’art. 21-decies, l. n. 241/1990, introdotto sempre dal d.l. n. 76/2020, che prevede un procedimento semplificato per la riadozione di provvedimenti in materia ambientale qualora siano stati annullati per vizi inerenti ad atti adottati nell’ambito dei relativi procedimenti. In terzo e ultimo luogo, l’art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990, introdotto anch’esso dal d.l. n. 76/2020, che dispone l’inefficacia degli atti tardivi anche quando adottati dalle amministrazioni in sede di conferenza di servizi. L’analisi di tali norme consentirà sia di esaminare come viene oggi promossa la semplificazione amministrativa, sia di immaginare la possibile evoluzione della disciplina dettata per la conferenza di servizi.| File | Dimensione | Formato | |
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